g-docweb-display Portlet

Dati genetici: limiti al trattamento a fini giudiziari - 27 novembre 2008 [1581365]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1581365]
[v. Comunicato stampa]

Dati genetici: limiti al trattamento a fini giudiziari - 27 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il reclamo presentato da XY concernente i trattamenti di dati personali genetici che lo riguardano effettuati da QY, da Ari-Agenzia romana investigazioni s.r.l., da Simef-Studio indagini mediche e forensi s.r.l. e dall´avv. Gianfranco Dosi;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Esaminate le informazioni fornite dalle parti;

Vista la restante documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

XY ha presentato a questa Autorità un reclamo avverso il trattamento di dati personali genetici effettuato da QY, da Ari-Agenzia romana investigazioni s.r.l. (d´ora in avanti: "Ari"), da Simef-Studio indagini mediche e forensi s.r.l. (d´ora in avanti: "Simef") e dall´avv. Gianfranco Dosi dopo la raccolta di due mozziconi di sigarette fumate dallo stesso XY e sulla base dell´utilizzo dei campioni biologici in essi presenti, costituiti da tracce di saliva, per svolgere un test di compatibilità genetica.

Il reclamante ha rappresentato che:

  • QY, nel mese di maggio 2004, ha dato incarico all´agenzia di investigazioni Ari di raccogliere alcuni campioni organici appartenenti al reclamante per realizzare un test immunoematologico al fine di accertare la compatibilità genetica (cd. test sulla variabilità individuale);
  • Ari ha raccolto nei mesi di maggio-giugno 2004, in circostanze diverse e all´insaputa del reclamante, due mozziconi di sigarette fumate da XY;
  • i due mozziconi, unitamente a campioni ematici prelevati a QY e ai due figli del medesimo nati dopo il secondo matrimonio, sono stati inviati da Ari a Simef per accertamenti biologici di compatibilità genetica;
  • dal test sulla variabilità individuale eseguito da Simef sulla base delle tracce di saliva estratte dai mozziconi, confrontate con i campioni ematici degli altri soggetti, è risultato che QY e XY non apparterrebbero alla linea maschile di una stessa famiglia;
  • l´esito dell´esame ha quindi indotto QY, rappresentato e difeso dall´avv. Gianfranco Dosi, a intraprendere nel luglio 2004 un giudizio avanti al Tribunale di Roma, nel corso del quale ha depositato la relazione redatta da Simef con le risultanze del test, per il disconoscimento della paternità nei riguardi di XY.

Il reclamante è venuto a conoscenza del trattamento dei dati genetici che lo riguardano solo a seguito di tale iniziativa giudiziaria.

Sulla base dei fatti sopra riassunti, che non risultano controversi fra le parti, il reclamante ha chiesto che il Garante, accertata l´illiceità della raccolta e del trattamento dei dati che lo riguardano, e adottata "ogni opportuna iniziativa intesa alla declaratoria di inutilizzabilità dei dati all´interno del giudizio" pendente avanti al Tribunale di Roma, vieti, ai sensi dell´art. 143, comma 1, lett. c) del Codice, ogni ulteriore attività di trattamento dei dati da parte di QY, di Ari, di Simef e dell´avv. Dosi e disponga altresì la distruzione dei campioni biologici.

Nelle memorie presentate all´Autorità i soggetti reclamati hanno invece ritenuto i trattamenti effettuati conformi al Codice in materia e alle autorizzazioni del Garante rilevando anche l´assenza, all´epoca dei fatti, di una disposizione specifica -quale quella attualmente compresa nell´autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici rilasciata dal Garante il 22 febbraio 2007- tale da condizionare lo svolgimento di test immunoematologici al consenso informato dell´interessato; hanno anche dedotto l´applicabilità alla fattispecie del presupposto che permette di prescindere dall´obbligo di acquisire detto consenso in caso di trattamento di dati sensibili effettuato per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 26, comma 4, lett. c) del Codice).

OSSERVA:

1. Il quadro normativo
1.1 Premessa
Il reclamo ha per oggetto un trattamento di dati genetici basato sulla raccolta di campioni biologici dell´interessato e sul loro successivo utilizzo per svolgere un test immunoematologico al fine di accertare la compatibilità genetica (cd. test sulla variabilità individuale), i cui risultati sono stati prodotti in un giudizio di disconoscimento della paternità promosso nei confronti dell´interessato medesimo.

Il trattamento ha avuto inizio nei mesi di maggio-giugno 2004, periodo nel quale i dati genetici riferiti al reclamante sono stati acquisiti per essere prodotti nel giudizio avanti al Tribunale di Roma, che non è ancora giunto a definizione. Al fine di valutare la liceità e la correttezza di detto trattamento occorre pertanto far riferimento alla disciplina vigente sia all´epoca della raccolta dei dati, sia, per quanto riguarda le operazioni ancora in corso di svolgimento, attualmente.

Trovano quindi applicazione, per il periodo intercorso fino al 30 marzo 2007, l´autorizzazione generale n. 2/2002 del Garante al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale -integralmente confermata, quanto ai limiti e alle condizioni che consentono i trattamenti in esame, dalle successive autorizzazioni n. 2/2004 e n. 2/2005 (punto 1.4)- e, a partire dal 1° aprile 2007, l´autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici rilasciata dal Garante il 22 febbraio 2007 e prevista dall´art. 90 del Codice.

1.2 L´autorizzazione generale n. 2/2002
L´autorizzazione generale n. 2/2002, nel ricordare che "il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione" (prevista all´epoca dall´art. 17, comma 5, d.lg. n. 135/1999 e, poi, dall´art. 90 del Codice), dettava alcune disposizioni da rispettare fino alla data di efficacia dell´apposita autorizzazione, consentendo in via transitoria detti trattamenti "limitatamente alle informazioni e alle operazioni indispensabili per tutelare l´incolumità fisica e la salute dell´interessato, di un terzo o della collettività", sulla base del consenso (art. 22 legge n. 675/1996; dal 1° gennaio 2004, art. 26 del Codice), ad eccezione del trattamento "volto a tutelare l´incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività", e previa informativa (art. 10 legge n. 675/1996; dal 1° gennaio 2004, art. 13 del Codice). L´autorizzazione aggiungeva: "i dati genetici trattati per fini di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dell´interessato, ovvero per finalità di ricerca scientifica, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità o per consentire all´interessato di prendere una decisione libera e informata, ovvero per finalità probatorie in sede civile o penale, in conformità alla legge" (art. 2, lett. b)).

Queste disposizioni consentivano, quindi, di ritenere autorizzato per finalità probatorie in sede giudiziaria il solo trattamento dei dati genetici dei quali fosse già stato effettuato lecitamente, sulla base dell´informativa e del consenso, un trattamento per fini di prevenzione, diagnosi o terapia nei confronti dell´interessato, ovvero per finalità di ricerca scientifica.

La disciplina approntata per la tutela dei dati genetici, la sola effettivamente pertinente al caso di specie, va presa in specifica considerazione rispetto ad altre disposizioni -quali quelle contenute nelle autorizzazioni generali del Garante n. 4/2002 e n. 6/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte rispettivamente dei liberi professionisti e degli investigatori privati- che disciplinavano, e disciplinano in termini più ampi la tematica del trattamento dei dati sensibili. Ciò, era ed è reso, nelle successive, analoghe autorizzazioni rilasciate, palese, oltre che da quanto riportato nella stessa autorizzazione n. 2/2002 ("il trattamento dei dati genetici può essere proseguito nei limiti di quanto disposto dalla presente autorizzazione"), dal disposto dapprima dell´art. 17, comma 5, del d.lg. n. 135/1999 e, ora, dell´art. 90 del Codice, i quali riservano la disciplina del trattamento dei dati genetici -che pure possono essere pertinenti alla più ampia tipologia dei dati sensibili- a un´apposita autorizzazione del Garante, dimostrando così la particolare attenzione riservata dal legislatore alla natura particolarmente delicata di queste informazioni, tale da giustificare un regime differenziato e ancora più attento alle peculiari implicazioni che si possono porre rispetto alla tutela degli interessati.

Deve essere al riguardo sottolineato come neppure nell´ambito del giudizio civile di disconoscimento della paternità può essere effettuato da parte dell´autorità giudiziaria un test genetico, volto a definire un rapporto di consanguineità, su campioni biologici prelevati all´interessato senza il consenso del medesimo.

1.3 L´autorizzazione del 22 febbraio 2007
L´autorizzazione di seguito rilasciata dal Garante in attuazione dell´art. 90 del Codice subordina il trattamento dei dati genetici:

  • all´informativa che va resa all´interessato (punto 5.) e che deve contenere elementi anche ulteriori rispetto a quelli previsti dall´art. 13 del Codice (art. 90, comma 2);
  • a un´ulteriore informazione da fornire all´interessato, laddove il trattamento consista nel test sulla variabilità individuale volto ad accertare la paternità o la maternità (punto 5.1);
  • all´acquisizione del consenso informato dell´interessato, "manifestato previamente e per iscritto" (punto 6.), disposizione che può essere derogata esclusivamente qualora il trattamento dei dati genetici risulti "indispensabile" per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (punto 3.), ma impone anche il rispetto delle autorizzazioni generali nn. 4 e 6/2005 sul trattamento di dati da parte di liberi professionisti e di investigatori privati. Al riguardo, va, peraltro, rilevato che tale situazione non risulta ricorrere nel caso di specie, alla luce dei chiarimenti resi dall´avv. Dosi (note del 6 e 13 novembre 2007) con i quali viene escluso che l´indagine sulla compatibilità genetica tra presunto padre e presunto figlio, avviata prima dell´inizio dell´azione, abbia una valenza determinante nel processo (circostanza confermata dall´avere il Tribunale disposto una consulenza tecnica volta all´accertamento della paternità), e avendo QY acquisito, attraverso dichiarazioni univoche di persone chiamate a testimoniare in giudizio, la certezza dell´esistenza di idonei presupposti per avviare l´azione di disconoscimento (cfr. atto di citazione avanti al Tribunale di Roma, pagg. 2/3).

2. Il trattamento dei dati genetici dell´interessato
Sulla base dell´individuata disciplina normativa, il trattamento dei dati personali genetici di XY, con riferimento alle operazioni di trattamento effettuate da Ari, da Simef, dall´avv. Dosi e da QY, in epoca sia precedente, sia successiva alla data del 30 marzo 2007, non può essere considerato lecito.

Nella valutazione della liceità del trattamento il Garante ha tenuto conto anche delle informazioni e della documentazione fornite dalle parti nel procedimento promosso con ricorso da XY nei confronti dei soggetti indicati in premessa e definito con provvedimento di questa Autorità del 25 marzo 2008 (pubblicato sul sito dell´Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1519557), nonché di quanto constatato dal Garante con il medesimo provvedimento.

Con riferimento all´oggetto del reclamo, si osserva:

  • Ari ha dichiarato (note del 12 ottobre e del 7 novembre 2007) di avere ricevuto da QY l´incarico di svolgere "accertamenti ed eventuale reperimento di reperti da comparare" sulla persona di XY. L´agenzia ha espletato tale incarico raccogliendo, in circostanze che non ha chiarito e all´insaputa dell´interessato, campioni biologici del medesimo (tracce di saliva) reperite su mozziconi di sigaretta fumate dal reclamante; successivamente, ha inviato tali campioni a Simef per effettuare il test volto ad accertare la paternità. Premesso che anche la mera raccolta di dati personali costituisce operazione di trattamento (art. 4, comma 1, lett. a) del Codice), va rilevato che Ari non ha quindi provveduto, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, alla "mera raccolta da terra di immondizia", ma all´acquisizione di campioni biologici contenenti dati genetici di XY (campioni che devono essere appunto qualificati come "campioni di materiale biologico che contengono informazioni genotipiche caratteristiche di un individuo", cfr. aut. gen. del 22 febbraio 2007). Ciò, con la consapevolezza della provenienza dei campioni e della finalità perseguita con il successivo trattamento dei dati, basato sul contestuale svolgimento di test sulla paternità sul materiale biologico raccolto (cfr. anche, in due casi di raccolta illecita di campioni biologici al fine di effettuare test di laboratorio volti a rivelare l´assunzione di sostanze stupefacenti, i Provv. del 10 e 19 ottobre e del 14 dicembre 2006, docc. web n. 1345622, n. 1350853, n. 1370954 e n. 1370781, confermati dal Tribunale di Roma -sent. n. 9055/2008-). Nello svolgimento di tali attività Ari ha effettuato operazioni di trattamento non consentite dall´autorizzazione generale del Garante n. 2/2002 (e che, alla luce dell´autorizzazione generale del 22 febbraio 2007, non sono consentite neanche attualmente). Ari, peraltro, ha altresì dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver distrutto ogni dato personale relativo all´interessato e di non detenere allo stato alcuna informazione che lo riguarda (cfr. anche Provv. 25 marzo 2008);
  • Simef ha dichiarato (nota del 2 novembre 2007) di avere ricevuto da Ari i campioni biologici costituiti dalle tracce salivari presenti sui due mozziconi che Ari aveva riferito provenire da due sigarette fumate da XY, e di aver effettuato, per incarico ricevuto dall´avv. Gianfranco Dosi, che agiva nell´ambito del mandato professionale ricevuto da QY, il test sulla variabilità individuale su tali campioni e sui campioni ematici appartenenti a QY e ai suoi due figli, al fine di definire il rapporto di consanguineità tra questi e XY. I risultati di tale test, raccolti in una relazione, sono stati comunicati all´avv. Gianfranco Dosi e a QY. Nello svolgimento di tali attività Simef ha effettuato anch´essa operazioni di trattamento non consentite dall´autorizzazione generale del Garante n. 2/2002 (e che, sulla base dell´autorizzazione generale del 22 febbraio 2007, non sono consentite neanche attualmente). Simef, peraltro, ha altresì dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver cancellato tutti i dati personali relativi all´interessato, di non detenere alcuna informazione che lo riguarda e di avere distrutto i campioni biologici (cfr. anche Provv. 25 marzo 2008);
  • l´avv. Gianfranco Dosi ha dichiarato (note del 6 e 13 novembre 2007; cfr. anche l´atto di citazione avanti al Tribunale di Roma) di avere ricevuto da Simef i risultati del test effettuato sui campioni biologici di XY e di avere trattato i dati genetici dell´interessato nell´ambito del mandato professionale ricevuto da QY, utilizzando i dati, mediante deposito in giudizio della relazione redatta da Simef, al fine di promuovere l´azione di disconoscimento della paternità nei confronti dell´interessato. Nello svolgimento di tali attività l´avv. Dosi ha effettuato operazioni di trattamento non consentite dall´autorizzazione generale del Garante n. 2/2002 (e che, sulla base dell´autorizzazione generale del 22 febbraio 2007, non sono consentite neanche attualmente). L´avv. Dosi ha anche dichiarato di detenere attualmente i dati genetici di XY prodotti nel procedimento giudiziario, al solo fine di utilizzazione nel giudizio civile in corso (cfr. Provv. 25 marzo 2008; cfr. nota del 6 marzo 2008);
  • QY ha dato incarico ad Ari di svolgere "accertamenti ed eventuale reperimento di reperti da comparare" sulla persona di XY. In adempimento di tale incarico, Ari ha raccolto i campioni biologici dell´interessato e li ha inviati a Simef per l´effettuazione del test sulla variabilità individuale. QY ha, altresì, dato mandato all´avv. Dosi di incaricare Simef di svolgere l´indagine finalizzata a definire il rapporto di consanguineità con XY, nonché di utilizzare i risultati del test, mediante deposito in giudizio della relazione redatta da Simef, al fine di promuovere l´azione di disconoscimento della paternità nei confronti del medesimo. Nello svolgimento di tali attività QY ha effettuato e promosso operazioni di trattamento non consentite dall´autorizzazione generale del Garante n. 2/2002 (e che, sulla base dell´autorizzazione generale del 22 febbraio 2007, non sono consentite neanche attualmente). QY ha anche dichiarato di detenere attualmente i dati genetici di XY prodotti nel procedimento giudiziario (cfr. Provv. 25 marzo 2008; cfr. nota del 6 marzo 2008).

3. Conclusioni
Alla luce delle esposte considerazioni, deve essere vietato all´avv. Gianfranco Dosi, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, di effettuare ogni ulteriore operazione di trattamento dei dati personali genetici di XY, oggetto del presente reclamo.

Ai sensi dei medesimi articoli, deve essere, altresì, vietato a QY di effettuare ogni ulteriore operazione di trattamento dei dati personali genetici di XY, oggetto del presente reclamo, per finalità di difesa nell´ambito del procedimento giudiziario in corso avanti al Tribunale di Roma o in altro giudizio.

Va, invece, dichiarata inammissibile la richiesta di divieto di ogni trattamento dei dati personali genetici di XY effettuato da QY per motivi esclusivamente personali, ai sensi dell´art. 5, comma 3, del Codice.

Resta ferma ogni valutazione dell´autorità giudiziaria in ordine ai dati depositati nell´ambito del giudizio di disconoscimento della paternità in corso presso il Tribunale di Roma. Spetta, infatti, all´autorità giudiziaria, ai sensi dell´art. 160, comma 6, del Codice, sulla base delle pertinenti disposizioni processuali, ogni valutazione in ordine alla validità, all´efficacia e alla utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento.

Con autonomo procedimento l´Autorità verificherà i presupposti per la contestazione della violazione amministrativa di cui all´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 del Codice medesimo, nei confronti di Ari, di Simef, dell´avv. Dosi e di QY, per avere omesso gli obblighi di informativa nei confronti di XY.

Va, inoltre, disposta la trasmissione di copia degli atti e del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine all´eventuale sussistenza della fattispecie di illecito trattamento prevista dall´art. 167 del Codice.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) vieta, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, all´avv. Gianfranco Dosi ogni ulteriore operazione di trattamento dei dati personali genetici di XY oggetto del presente reclamo, salvo che risulti indispensabile per la difesa di un proprio diritto rispetto a pretese risarcitorie o a eventuali contestazioni di violazioni amministrative o penali derivanti dal presente provvedimento;

b) vieta, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, a QY ogni ulteriore operazione di trattamento dei dati personali genetici di XY, oggetto del presente reclamo, per finalità di difesa nell´ambito del procedimento giudiziario in corso avanti al Tribunale di Roma o in altro giudizio, salvo che risulti indispensabile per la difesa di un proprio diritto rispetto a pretese risarcitorie o a eventuali contestazioni di violazioni amministrative o penali derivanti dal presente provvedimento;

c) dichiara inammissibile la richiesta di divieto di ogni trattamento dei dati personali genetici di XY effettuato da QY per motivi esclusivamente personali, ai sensi dell´art. 5, comma 3, del Codice;

d) dispone la trasmissione di copia degli atti e del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine all´eventuale sussistenza della fattispecie di illecito trattamento di cui all´art. 167 del Codice.

Roma, 27 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1581365
Data
27/11/08

Argomenti


Tipologie

Divieto del trattamento

Documenti citati