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Provvedimento del 29 maggio 2008 [1531594]

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[doc. web n. 1531594]

Provvedimento del 29 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 22 febbraio 2008 da XY nei confronti di Fastweb S.p.A., con il quale il ricorrente (rappresentato e difeso dall´avv. Gabriele Fragapane) ha ribadito la richiesta avanzata il 2 novembre 2007 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volta a ottenere la comunicazione in chiaro dei dati del traffico telefonico in entrata del 24 febbraio 2005 tra le 23,00 e le 24,00 riguardante la propria utenza telefonica fissa; rilevato che il ricorrente ha dichiarato che tali informazioni gli sarebbero indispensabili per rintracciare l´unico testimone di un grave incidente stradale in cui è rimasta coinvolta la sua autovettura, quella sera guidata dal figlio che utilizzò il telefono cellulare di tale testimone per avvisare casa dell´incidente; rilevato che il ricorrente ha sostenuto che solo tale informazione potrebbe consentirgli –mediante la successiva identificazione del testimone (a cui, nella concitazione del momento, non sono stati richiesti i dati identificativi)– di difendersi nel procedimento civile in corso per il risarcimento dei danni causati a terzi e in un futuro procedimento penale ipotizzato da un terzo trasportato per le gravi lesioni riportate;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 18 aprile 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 26 marzo 2008 con la quale la resistente ha comunicato di aver già fornito riscontro il 5 dicembre 2007 dichiarando di non poter aderire alla richiesta del ricorrente in quanto il richiamato "procedimento pendente davanti il Tribunale di Milano ha natura civile e non penale" come necessario per consentire l´accesso alle chiamate telefoniche in entrata;

VISTE le note pervenute via fax il 28 marzo e l´8 aprile 2008 con le quali il ricorrente ha ribadito la propria richiesta evidenziando la necessità di acquisire i menzionati dati telefonici in entrata anche per utilizzarli non solo con riferimento al procedimento giudiziario in corso, ma anche nell´ambito delle indagini difensive di cui all´art. 391-bis c.p.p. prima che il procedimento penale sia avviato;

RILEVATO che i dati di traffico hanno una natura particolarmente delicata tenuto conto delle garanzie che assistono la libertà e segretezza delle comunicazioni e dei diversi soggetti interessati da una medesima comunicazione (abbonati o utenti chiamati o chiamanti) e che, alla luce di ciò, il legislatore ha posto in relazione agli stessi alcune specifiche limitazioni, prevedendo allo stato, secondo la formulazione dell´art. 132 del Codice allo stato vigente, che i dati di traffico debbano essere conservati per ventiquattro mesi "per finalità di accertamento e repressione dei reati" e per ulteriori ventiquattro mesi "per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all´articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici";

RILEVATO che, in relazione a esigenze emerse in ordine alla lotta al terrorismo, anche internazionale, è stato introdotto un regime transitorio in virtù del quale è stata sospesa l´applicazione di qualunque disposizione che prescriva o consenta la cancellazione dei dati di traffico, anche se non soggetti a fatturazione, originariamente sino al 31 dicembre 2007 e, ora, "fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008" (cfr. art. 6, comma 1, d.l. n. 144/2005 convertito in legge, con modificazioni, dall´art. 1, l. 31 luglio 2005, n. 155 e art. 34 d.l. n. 248/2007, convertito in legge, con modificazioni, dall´art. 1, comma 1, l. 28 febbraio 2008, n. 31);

RILEVATO su queste basi che, consentendo attualmente la conservazione dei dati in questione esclusivamente per le finalità previste dall´art. 132, commi 1 e 2, del Codice, proprio in ragione della peculiarità dei dati di traffico, "il legislatore ha operato un bilanciamento tra il principio costituzionale della tutela della riservatezza dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche, riconducibile all´art. 15 Cost. (sentenza n. 81 del 1993), e l´interesse della collettività, anch´esso costituzionalmente protetto, alla repressione degli illeciti penali" e, in particolare, per i dati conservati oltre i ventiquattro mesi, dei soli illeciti penali individuati tassativamente (cfr. Corte Cost. 14 novembre 2006, n. 372);

RILEVATO che tale vincolo di finalità deve essere rispettato anche dall´interessato "che acceda ai dati che lo riguardano esercitando il diritto di accesso di cui all´art. 7 del Codice (e che può utilizzare quindi i dati acquisiti solo in riferimento alle predette finalità penali), nonché, nel procedimento penale" anche da "difensore dell´imputato, (...) persona sottoposta alle indagini, (...) persona offesa e (...) altre parti private (art. 132, comma 3, del Codice)" (Provv. Garante 17 gennaio 2008 in tema di "Conservazione dei dati di traffico: misure e accorgimenti a tutela dell´interessato in attuazione dell´art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196" in G.U. 5 febbraio 2008, n. 30);

RILEVATO che i dati di traffico telefonico oggetto della richiesta di accesso da parte del ricorrente, in quanto relativi al 24 febbraio 2005, possono essere allo stato conservati lecitamente da Fastweb S.p.A. esclusivamente in ragione dell´eccezionale quadro normativo attualmente in vigore;

RITENUTO pertanto di dover rigettare il ricorso dal momento che il trattamento dei dati di traffico che la società dovrebbe porre in essere nel caso di specie è correlato ad una richiesta di accesso formulata dall´interessato in relazione a un procedimento civile incardinato nei suoi confronti e in prospettiva di un procedimento penale (peraltro eventuale e da avviare comunque nei confronti del figlio dell´odierno ricorrente) ipotizzato per un illecito diverso da quelli previsti dall´art. 132, comma 2, con riferimento ai quali è al momento consentita la conservazione dei dati di traffico per un periodo superiore ai ventiquattro mesi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

rigetta il ricorso.

Roma, 29 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli