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Segreto professionale del giornalista

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Attività giornalistica > Casi particolari > Segreto professionale del giornalista

Il diritto di accesso sancito dall´art. 13 della legge n. 675/1996 è riconosciuto anche nei confronti dei giornalisti e degli editori, i quali devono confermare senza ritardo se detengono o meno dati personali che riguardano l´interessato, comunicandoli in una forma intelligibile e fornendo riscontro anche alle richieste di blocco e di cancellazione eventualmente presentate. Resta fermo il dovere dei giornalisti e degli editori di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, qualora ciò sia richiesto dal relativo carattere fiduciario (art. 2, comma 3 della legge n. 69/1963).

  • Garante 16 ottobre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 71 [doc. web n. 40659]


La legge n. 675/1996 reca un´esplicita clausola di salvaguardia delle norme sul segreto professionale del giornalista, il quale può far valere la tutela della confidenzialità della fonte delle notizie qualora ciò sia richiesto dal relativo carattere fiduciario, in ogni circostanza e sede nella quale la legge n. 675/1996 trovi applicazione, anche nei confronti del Garante e del cittadino che intenda tutelare i propri diritti.

  • Garante 24 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 50 [doc. web n. 41822]


Legittimamente una società editrice può opporre il segreto professionale sulla fonte della notizia all´interessato che abbia chiesto di conoscere l´origine delle informazioni che lo riguardano pubblicate su di un quotidiano.

  • Garante 25 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 33 [doc. web n. 1066179]