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Geometri

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Regimi particolari di pubblicità degli atti > Casi particolari > Ordini professionali > Geometri

La legge n. 675/1996 non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi e alla conoscibilità degli atti ad essi connessi (cfr. artt. 12, comma 1, lett .c), 20, comma 1, lett. b), 28, comma 4, lett. f) e 43, comma 2); in particolare, il r.d. n. 274/1929, recante il "regolamento per la professione di geometra", all´art. 8 individua i soggetti cui i Collegi dei geometri devono comunicare l´albo e i provvedimenti di sospensione dall´esercizio della professione. Tali dati possono, peraltro, essere comunicati anche ad altri soggetti pubblici, sempre che ciò risulti necessario per lo svolgimento di precise funzioni istituzionali di almeno una delle amministrazioni interessate - Collegio o ente ricevente - (v. art. 27, comma 2 della legge n. 675/1996). Ai sensi della legge n. 675/1996 (art. 27, comma 3), non è, invece, possibile diffondere i medesimi dati a soggetti privati, se non in presenza di una precisa previsione normativa (quale quella contenuta nell´art. 22 della legge n. 241/1990).

  • Garante 16 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 72 [doc. web n. 38981]