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Ordini professionali e conoscibilità dei dati contenuti negli albi

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Operazioni di trattamento dei dati > Comunicazione e diffusione > Casi particolari > Ordini professionali e conoscibilità dei dati contenuti negli albi

La legge n. 675/1996 non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi professionali, ma ha soltanto ribadito l´obbligo del rispetto delle norme (di legge o di regolamento) che disciplinano la conoscibilità e la pubblicità di detti atti (artt. 12, comma 1, lett. c); 20, comma 1, lett. b); 28, comma 4, lett. f); 43, comma 2).

  • Garante 30 giugno 1997, in Bollettino n. 1, pag. 33 [doc. web n. 39320]
  • Garante 22 luglio 1997, in Bollettino n. 1, pag. 40 [doc. web n. 39456]
  • Garante 4 agosto 1997, in Bollettino n. 1, pag. 46 [doc. web n. 30843]
  • Garante 23 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 12 [doc. web n. 39901]
  • Garante 26 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 12 [doc. web n. 41075]


Alla luce delle disposizioni del d.P.R. n. 1068/1953 sull´ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale (in specie l´art. 29), e tenuto conto che gli albi dei liberi professionisti sono ispirati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti, deve ritenersi consentito al Consiglio dell´Ordine di comunicare e di diffondere a privati i dati personali contenuti nell´albo (art. 29 del d.P.R. cit.; art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996).

  • Garante 23 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 12 [doc. web n. 39901]


Ai sensi della legge n. 675/1996, i Consigli dell´Ordine possono raccogliere e fornire a terzi elenchi di liberi professionisti e di altri operatori del settore di riferimento qualora i dati oggetto di trattamento provengano da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, oppure riguardino lo svolgimento di attività economiche da parte degli interessati (art. 12, comma 1, lett. c) ed f); art. 20, comma 1, lett. b) ed e)). In caso contrario, il trattamento dei dati non può prescindere dal preventivo consenso degli interessati (es.: soggetti che, pur non essendo liberi professionisti, siano comunque inseriti in detti elenchi).

  • Garante 14 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 9 [doc. web n. 39244]


La legge n. 675/1996 non ha modificato la disciplina relativa alla tenuta ed alla conoscibilità degli albi professionali, i quali sono ispirati per loro stessa natura e funzione ad un regime di pubblicità, anche in ragione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti all´albo.

  • Garante 29 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 50 [doc. web n. 40161]


La legge n. 675/1996 non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi e alla conoscibilità degli atti ad essi connessi (cfr. artt. 12, comma 1, lett .c), 20, comma 1, lett. b), 28, comma 4, lett. f) e 43, comma 2); in particolare, il r.d. n. 274/1929, recante il "regolamento per la professione di geometra", all´art. 8 individua i soggetti cui i Collegi dei geometri devono comunicare l´albo e i provvedimenti di sospensione dall´esercizio della professione. Tali dati possono, peraltro, essere comunicati anche ad altri soggetti pubblici, sempre che ciò risulti necessario per lo svolgimento di precise funzioni istituzionali di almeno una delle amministrazioni interessate - Collegio o ente ricevente - (v. art. 27, comma 2 della legge n. 675/1996). Ai sensi della legge n. 675/1996 (art. 27, comma 3), non è, invece, possibile diffondere i medesimi dati a soggetti privati, se non in presenza di una precisa previsione normativa (quale quella contenuta nell´art. 22 della legge n. 241/1990).

  • Garante 16 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 72 [doc. web n. 38981]