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Esercenti le professioni sanitarie

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Sanità > Casi particolari > Esercenti le professioni sanitarie

Il medico generico che, nell´esercizio della sua professione, sia chiamato a sostituire un altro medico generico, ha la facoltà di utilizzare lo schedario dei pazienti formato dal collega sostituito, purché il paziente abbia espresso sin dall´inizio uno specifico consenso al trattamento dei dati personali sia nei confronti del medico di fiducia che in favore di eventuali suoi sostituti.

  • Garante 30 giugno 1997, in Bollettino n. 1, pag. 33 [doc. web n. 39320]


Il medico di base deve ottenere il consenso dell´interessato quando il trattamento dei dati è rivolto alla cura dell´interessato stesso; il consenso non deve essere necessariamente acquisito caso per caso, ma può essere richiesto dal medico una tantum, in relazione al complesso delle attività poste in essere nei confronti dell´assistito.

  • Garante 12 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 45 [doc. web n. 39524]


Gli esercenti le professioni sanitarie, in conformità alle disposizioni contenute nell´autorizzazione del Garante, e previa acquisizione del consenso scritto dell´interessato, sono tenuti a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei pazienti, al fine di ottemperare agli specifici obblighi imposti dalla normativa in materia di adempimenti documentali e contabili (v. d.P.R. n. 633/1972 e d.P.R. n. 600/1973, così come modificati dalla legge n. 662/1996), che prevede la specificazione degli elementi attinenti alla prestazione professionale, con particolare riferimento alla natura e alla quantità dei beni e servizi forniti.

  • Garante 31 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 31 [doc. web n. 40297]


L´ampia nozione di "trattamento" contenuta nell´art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 675/1996 comprende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con mezzi sia automatizzati sia cartacei, che concernono la raccolta, la registrazione, l´organizzazione, la conservazione e l´elaborazione dei dati, anche ove non registrati in archivi; pertanto, l´esercizio, da parte di un medico, di attività diagnostica comporta necessariamente un trattamento di dati, sia comuni che sensibili, con la conseguenza che questi, ai sensi degli artt. 10, 22 comma 1 e 23 della legge, è tenuto ad informare i propri pazienti sul trattamento stesso e ad acquisire dai medesimi il consenso scritto.

  • Garante 9 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 35 [doc. web n. 31031]


Il consenso scritto che legittima il medico di base a comunicare a terzi i dati relativi allo stato di salute del singolo assistito non dev´essere necessariamente acquisito con un atto ad hoc, essendo sufficiente anche una sua acquisizione una tantum, purché riferita al complesso delle ordinarie attività concernenti il rapporto professionale in essere con l´assistito.

  • Garante 3 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 11 [doc. web n. 42316]


Ai sensi dell´art. 22, comma 1 della legge n. 675/1996, il medico di base può comunicare a terzi i dati relativi alla salute dei propri assistiti soltanto sulla base del consenso scritto dei singoli interessati.

  • Garante 3 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 11 [doc. web n. 42316]