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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Sanità > Casi particolari > A.I.D.S.

Premesso che la legge n. 675/1996 non ha abrogato le disposizioni contenute nella legge n. 135/1990 (recante un programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l´A.I.D.S.), ai fini dell´iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non è richiesta la specificazione della diagnosi risultante dalla visita per il riconoscimento dell´invalidità civile e, in particolare, dell´eventuale presenza dell´infezione da H.I.V., essendo sufficiente l´indicazione della percentuale di invalidità riscontrata, fermo restando che la certificazione della specifica patologia può essere richiesta al momento dell´inserimento nel posto di lavoro dell´interessato, il quale è anche tenuto a fornire indicazioni dell´eventuale presenza dell´affezione da H.I.V. in vista dello svolgimento di attività che comportino un serio rischio di contagio della malattia a terzi (cfr. Corte Cost., sent. n. 218/1994).

  • Garante 19 dicembre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 60 [doc. web n. 39168]


Le disposizioni della legge n. 135/1990 - la cui vigenza è stata confermata dalla legge n. 675/1996 (art. 43, comma 2) - che sanciscono, tra l´altro, l´obbligo per gli operatori sanitari che vengono a conoscenza di un caso di A.I.D.S. o di infezione da H.I.V. di comunicare i risultati degli accertamenti diagnostici esclusivamente alle persone cui tali esami sono riferiti (art. 5), prevalgono sulle norme regolamentari contenute nel d.m. n. 187/1997, che (art. 6) prevede che la commissione medica competente ad accertare lo stato di inabilità a svolgere un´attività lavorativa debba redigere un processo verbale, comprensivo del giudizio diagnostico, da trasmettere all´amministrazione o all´ente che abbia richiesto l´accertamento. Ne consegue che la commissione deve adottare ogni misura necessaria per tutelare la riservatezza della persona interessata (es.: indicando la diagnosi relativa all´A.I.D.S. o all´H.I.V. in un documento riservato anziché nel verbale).

  • Garante 31 luglio 1998, in Bollettino n. 5, pag. 40 [doc. web n. 39172]


Ai fini della tutela della riservatezza degli ammalati di A.I.D.S., l´accesso agli archivi elettronici di una divisione di malattie infettive o di altri reparti ospedalieri, in cui i nominativi dei pazienti risultino raccolti e conservati, dev´essere reso possibile soltanto ai dipendenti di detti reparti e sempreché sussistano reali esigenze di accesso connesse a ragioni di assistenza e cura dei singoli ammalati.

  • Garante 7 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 13 [doc. web n. 38989]


La legge n . 675/1996 (art. 43, comma 2), all´atto della sua entrata in vigore, ha fatto salve alcune specifiche disposizioni di legge, tra cui la legge n. 135/1990 in materia di A.I.D.S.. In particolare, detta legge, non solo obbliga "gli operatori sanitari che, nell´esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un caso di A.I.D.S., ovvero di un caso di H.I.V." ad adottare "tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita" (art. 5, comma 1) e a comunicare i risultati degli accertamenti diagnostici, diretti o indiretti, "esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti (art. 5, comma 4), ma altresì vieta "ai datori di lavoro, pubblici o privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l´instaurazione di un rapporto di lavoro l´esistenza di uno stato di sieropositività". Ne consegue che la richiesta di una U.L.S.S., volta ad ottenere, dal primario ospedaliero di una divisione malattie infettive, la trasmissione di dati nominali e di indicazioni terapeutiche relative ai singoli pazienti affetti da A.I.D.S., ove giustificata da mere esigenze di rilevamento di dati sul consumo dei farmaci, si pone in contrasto con lo spirito della legge n. 135/1990, essendo diretta esclusivamente a soddisfare finalità di tipo statistico-contabile, non pertinenti con le esigenze di cura di tale categoria di ammalati.

  • Garante 7 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 13 [doc. web n. 38989]


I principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali sanciti dall´art. 9 della legge n. 675/1996 obbligano anche gli organi di polizia e l´autorità giudiziaria a svolgere l´attività di raccolta, utilizzazione e divulgazione dei dati con modalità tali da non recare agli interessati un pregiudizio ingiustificato rispetto alle finalità perseguite. Non appare rispettosa di detti principi la divulgazione, da parte della polizia giudiziaria, attraverso organi di informazione, di alcuni dati personali (fotografie e generalità) di una prostituta, che sia stato accertato essere affetta dal virus dell´H.I.V., al fine di informare le persone che avevano avuto con la stessa rapporti a rischio, potendo la finalità informativa essere raggiunta, tenuto conto anche delle specifiche garanzie di riservatezza approntate per i soggetti sieropositivi dalla legge n. 135/1990, attraverso procedure più selettive, basate, ad esempio, sulla notizia della sieropositività di una persona che pratichi abitualmente la prostituzione in una determinata zona, accompagnata dall´istituzione di un servizio di informazione ed assistenza (es.: un numero verde) cui gli interessati potessero rivolgersi.

  • Garante 13 aprile 1999, in Bollettino n. 10, pag. 72 [doc. web n. 39077]


Premesso che la legge n. 675/1996 non ha abrogato le disposizioni della legge n. 135/1990 in materia di A.I.D.S. ma, anzi, ne ha confermato la vigenza, purché con essa compatibili (art. 43, comma 2), la trasmissione del giudizio diagnostico relativo all´accertamento dell´infezione da H.I.V. al tribunale per i minorenni da parte delle A.S.L., incaricate dal tribunale di sottoporre ad indagini mediche le persone che hanno presentato domanda di adozione, non appare conforme al dettato normativo della legge n. 135/1990, che impone il mantenimento di un rigoroso rispetto della riservatezza delle persone affette da A.I.D.S. (v. art. 5, secondo il quale i risultati degli accertamenti vanno comunicati "esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti"). Un adeguato bilanciamento tra l´interesse dei minori ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, cui è preordinata la procedura descritta, e il diritto degli adottanti al rispetto della propria riservatezza, può essere costituito dalla instaurazione di una prassi secondo la quale ciascun coniuge, informato dal medico delle proprie condizioni di salute, provveda personalmente a produrre la documentazione al tribunale per i minorenni, decidendo se rimettere il giudizio diagnostico di A.I.D.S. al giudice che è tenuto a valutare l´idoneità dell´adozione, ovvero se ritirare la domanda, evitando l´ulteriore corso del procedimento.

  • Garante 15 luglio 1999, in Bollettino n. 9, pag. 77 [doc. web n. 42022]


Il particolare regime di tutela previsto dal nostro ordinamento per le informazioni relative all´A.I.D.S. e all´infezione H.I.V. si inserisce nel più generale quadro di garanzie stabilite dalla legge n. 675/1996 per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e dal d.P.R. 318/1999 in tema di misure di sicurezza.

  • Garante 16 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 7 [doc. web n. 30907]


La normativa in materia di protezione dei dati personali, perseguendo finalità analoghe a quelle cui sono preordinate alcune disposizioni della legge n. 135/1990 in materia di A.I.D.S., non ha abrogato tali norme, confermandone piuttosto, ai sensi dell´art. 43, comma 2, della legge n. 675/1996, la vigenza laddove non incompatibili; tale principio non è stato modificato dal d.lg. n. 282/1999, che reca disposizioni di modifica ed integrazione della legge n. 675/1996 in relazione al trattamento dei dati personali in ambito sanitario, pur sempre nel rispetto di normative più restrittive, quale quella in tema di A.I.D.S..

  • Garante 16 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 7 [doc. web n. 30907]


La circostanza che non tutti i principi posti dalla legge n. 675/1996 siano stati ulteriormente sviluppati sul piano normativo in relazione alle attività di giustizia non deve far ritenere inoperanti detti principi, che dovrebbero essere attualmente tradotti in concrete misure attuative anche di carattere organizzativo, opportunamente modulate in rapporto alle diverse vicende processuali. In questa prospettiva, si pone una recente tendenza dell´ordinamento a tutelare in ogni sede, in modo particolarmente rigoroso, la dignità e la riservatezza di persone sieropositive o malate di A.I.D.S. o emotrasfusi, come dimostrato, oltre che dall´art. 286 bis del c.p.p. in tema di custodia cautelare in caso di infezione da H.I.V. o di A.I.D.S., anche da specifiche disposizioni di settore che, pur non individuando specifiche cautele processuali, impongono, a seconda dei casi, agli operatori sanitari o a "chiunque" venga a conoscenza di particolari infezioni nell´esercizio delle proprie funzioni, di adottare, nell´ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita (art. 5 della legge n. 135/1990 e art. 3, comma 1 bis, della legge n. 210/1992).

  • Garante 21 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 9 [doc. web n. 40237]


La legge n. 675/1996 non ha abrogato le disposizioni della normativa in materia di A.I.D.S. (legge n. 135/1990) ma, anzi, ne ha confermato la vigenza (v. art. 43, comma 2).

  • Garante 18 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 32 [doc. web n. 30935]


Premesso che la normativa in materia di protezione dei dati personali posta dalla legge n. 675/1996 non ha abrogato ma, anzi, ha confermato (art. 43, comma 2) le disposizioni contenute nella legge n. 135/1990 in materia di A.I.D.S., va rilevato che il d.lg. 135/1999 sul trattamento di dati sensibili effettuato da soggetti pubblici considera di rilevante interesse pubblico il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo atte a consentire l´espletamento di un mandato elettivo, quale quello dei consiglieri comunali. Peraltro, il diritto di accesso ai dati da parte dei predetti incontra un limite nel rispetto dei principi di pertinenza, essenzialità e compatibilità con la funzione perseguita, ribaditi, anche in materia di dati sensibili, dagli artt. 1 - 5 del citato d.lg..

  • Garante 8 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 5 [doc. web n. 1075036]