Partiti politici
Partiti politici
Massime tratte dai volumi: | ||||
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| Indice generale 1997 - 2003 |
CATEGORIE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI > Dati sensibili > Dati idonei a rivelare opinioni politiche > Partiti politici
L´iscrizione ad un partito politico costituisce di per sé un dato sensibile, con conseguente necessità, per il titolare del trattamento, di rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e, per l´interessato, di prestare espresso consenso scritto al trattamento dei dati personali.
- Garante 8 gennaio 1998, in Bollettino n. 3, pag. 22 [doc. web n. 39264]
Affinché il trattamento dei dati sensibili dei dipendenti e degli associati possa ritenersi lecito, è sufficiente che un partito politico osservi - anche a livello di articolazioni territoriali - le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali emanate dal Garante e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale; resta ferma, in ogni caso, la necessità che gli iscritti al partito prestino, anche sulla base di una formula concisa e collegata alle finalità statutarie, un consenso scritto al trattamento, che, salva diversa scelta degli interessati, deve ritenersi esteso anche alla pubblicazione del nominativo negli elenchi dei sostenitori o dei dipendenti, divulgabili anche via Internet.
- Garante 30 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 12 [doc. web n. 39760]
I partiti politici possono trattare dati personali relativi agli iscritti (che hanno natura sensibile ai sensi dell´art. 22 della legge n. 675/1996) solo in presenza del consenso scritto degli interessati e dell´autorizzazione del Garante (rilasciata attraverso l´apposita autorizzazione generale). Il consenso deve essere manifestato anche dai sostenitori o dai simpatizzanti non iscritti al partito.
- Garante 15 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 58 [doc. web n. 42324]