g-docweb-display Portlet

Consenso e trattamento dei dati personali a fini di Marketing - 31 gennaio 2008 [1500829]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1500829]

Consenso e trattamento dei dati personali a fini di Marketing - 31 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il reclamo presentato da Alessandro Pane nei confronti di Reginauto s.r.l. e Fiat Auto S.p.A. concernente l´invio non richiesto di materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

1. Trattamento di dati per finalità di marketing
1.1. Con reclamo dell´11 luglio 2006, presentata nei confronti della concessionaria Alfa Romeo Reginauto s.r.l. (di seguito Reginauto) e di Fiat Auto S.p.A. (di seguito Fiat), Alessandro Pane ha lamentato l´indebita utilizzazione di dati personali che lo riguardano per finalità di marketing, assumendo di non aver ricevuto un´informativa chiara e completa e di non aver prestato il proprio consenso per tale finalità.

In particolare, l´informativa fornita nella modulistica utilizzata in occasione dell´acquisto di una nuova autovettura presso Reginauto in data 24 marzo 2004 (contenente peraltro riferimenti alla legge n. 675/1996), unitamente alla previsione di una clausola di autorizzazione al trattamento dei dati per finalità di marketing contenuta nelle condizioni generali di contratto (cfr. clausola 12 "Trattamento dati personali ex legge 31.12.96 n. 675"), riconosceva all´interessato la sola facoltà di negare il consenso all´uso dei dati ("il cliente che non abbia barrato l´apposita dichiarazione riportata nel riquadro intitolato trattamento dei dati personali consente che i propri dati siano trattati per la finalità di tipo commerciale/promozionale o di marketing, che necessita di consenso (facoltativo)").

Sulla base della menzionata clausola il reclamante ha ricevuto, una volta acquistato il veicolo, numerosi messaggi pubblicitari sia presso il proprio domicilio, con comunicazioni postali (cfr. all. nn. 6 e 7 al reclamo del 17 luglio 2006, in atti), sia mediante sms, sul proprio telefono cellulare (cfr. allegati nn. 2-3-4-5 al reclamo citato); mittente dei medesimi è risultata essere Reginauto.

1.2. Nell´ambito dell´avviato procedimento Reginauto ha confermato l´invio di "6 comunicazioni promozionali in 8 mesi" (cfr. comunicazione pervenuta al Garante il 25 gennaio 2007), precisando di non aver ricevuto da parte del cliente alcuna richiesta di contenuto contrario al trattamento dei dati personali prima del 17 gennaio 2007.

Successivamente a tale data, dando riscontro a una richiesta dell´interessato ai sensi dell´art. 7, comma 3, lettere b) e c) del Codice, volta a ottenere il blocco del trattamento dei dati che lo riguardano e l´attestazione che il medesimo fosse stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, Reginauto (con nota del 22 gennaio 2007 inviata al reclamante) ha dichiarato di aver dato notizia dell´istanza di blocco del trattamento per finalità di marketing ai soggetti cui i medesimi erano stati comunicati.

Fiat ha inviato il 22 febbraio 2007 una comunicazione all´interessato con la quale ha accolto la richiesta del reclamante dichiarando di "aver provveduto a cancellare ogni [Vostro] riferimento dalla nostra banca dati. Pertanto da parte della nostra Società non riceverà più comunicazioni di natura commerciale/pubblicitaria" (cfr. nota del 22 febbraio 2007).

Con nota inviata all´Autorità il 30 gennaio 2007, Fiat ha confermato che i dati personali del cliente sono stati raccolti in occasione del menzionato ordine d´acquisto e sono stati trattati da Fiat, nonché da Reginauto (che opera sul territorio in qualità di concessionario), come titolari autonomi del trattamento; la società ha precisato di non aver mai proceduto all´invio di sms nei confronti dell´interessato (né direttamente, né tramite terzi).

Infine, secondo quanto affermato per conto di entrambe le società, la clausola di cui al punto 12 dell´ordine di acquisto sottoscritto dal cliente (anche se contenente riferimenti alla legge n. 675/1996) risponderebbe al Codice, poiché accorda all´interessato la possibilità di negare il consenso al trattamento per finalità di natura commerciale/promozionale o di marketing (cfr. comunicazioni Reginauto del 17 gennaio 2007 e Fiat Auto del 30 gennaio 2007), facoltà della quale in sede di conclusione del contratto il cliente non si è avvalso.

2. Liceità del trattamento effettuato da Fiat e Reginauto
2.1. Al fine di valutare la liceità del trattamento effettuato dalle due società deve rilevarsi che l´informativa resa mediante la modulistica contrattuale utilizzata da Reginauto e Fiat al momento della conclusione del contratto, a prescindere dall´erroneo riferimento all´abrogata disciplina di protezione dei dati personali (legge n. 675/1995), presenta le seguenti carenze:

a. è priva dell´indicazione dei diritti dell´interessato menzionati nell´art. 7 del Codice (art. 13, comma 1, lett. e), del Codice);

b. individua erroneamente la figura dei titolari del trattamento nel "legale rappresentante pro tempore" per il c.d. "venditore" (nel caso di specie, Reginauto) e nel "direttore pro tempore dell´Ente Information Technology" per quanto concerne Fiat Auto, mentre per entrambi i casi il titolare del trattamento deve identificarsi nelle società stesse (cfr. in tal senso anche Provv. 25 ottobre 2002, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1066663);

c. non precisa per quali dati il conferimento sia obbligatorio o facoltativo.

A tale riguardo questa Autorità si riserva di provvedere, nell´ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 161 del Codice, alla verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa relativa all´inidonea informativa.

2.2. Dagli elementi in atti emerge inoltre che, ai fini del legittimo svolgimento delle attività di marketing, non risulta acquisito il consenso espresso dell´interessato ai sensi dell´art. 23, comma 1, del Codice.

Con l´eccezione prevista all´art. 130, comma 4, del Codice, l´"autorizzazione" al trattamento dei dati da parte della clientela deve risultare infatti da opzioni di tipo positivo (c.d. opt in) anziché, come risulta nella modulistica contrattuale in atti, dall´attribuzione della mera facoltà riconosciuta agli interessati di "esprimere un dissenso o di barrare una casella per la rinuncia o l´opposizione ad ulteriori contatti o comunicazioni commerciali" (c.d. opt out: cfr. in tal senso già Provv. del 13 gennaio 2000, doc. web n. 42276; Provv. 12 ottobre 2005, doc. web n. 1179604).

L´inerzia dell´interessato in sede di sottoscrizione dell´ordine d´acquisto (contenente fra l´altro le condizioni generali di contratto) e il suo successivo comportamento omissivo non possono essere equiparati a una sua dichiarazione espressa, che è richiesta per legge. Il trattamento dei dati personali del reclamante a fini di marketing effettuato da Reginauto e da Fiat è avvenuto in assenza di un consenso legittimamente acquisito e, pertanto, i dati del reclamante non potranno essere utilizzati per il perseguimento di detta finalità (art. 11, comma 2, del Codice).

2.3. Alla luce della documentazione acquisita e tenuto conto delle osservazioni formulate nonché delle determinazioni assunte dai titolari del trattamento a seguito dell´opposizione manifestata all´invio di comunicazioni pubblicitarie, deve disporsi non luogo a provvedere nei confronti di Fiat in ordine alla richiesta di blocco all´ulteriore trattamento dei dati per finalità di marketing, avendo la società dato già attuazione a tale richiesta (cfr. comunicazione del 22 febbraio 2007).

Con riguardo invece a Reginauto, la società, avendo cessato l´invio di ulteriori comunicazioni commerciali e pur avendo di fatto attuato la richiesta di blocco dei dati per finalità di marketing riferiti al reclamante, non ha fornito adeguato riscontro alla richiesta medesima e dovrà pertanto provvedervi al più presto e, comunque, entro e non oltre il 28 marzo 2008.

2.4. Sui trattamenti effettuati dai titolari sulla base del modello in atti, come pure del nuovo modello predisposto da Fiat Auto (oggetto della comunicazione del 30 gennaio 2007), questa Autorità si riserva, infine, di instaurare un autonomo procedimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

  • dichiara non luogo a provvedere nei confronti di Fiat S.p.A. in ordine alla richiesta di blocco dell´ulteriore trattamento dei dati per finalità di marketing avanzata dal reclamante (punto 2.3.);
  • ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive a Reginauto s.r.l. di dare al reclamante un adeguato riscontro in ordine alla richiesta di blocco del trattamento dei dati che lo riguardano per finalità di marketing entro il 28 marzo 2008 (punto 2);
  • ai sensi dell´art. 157 del Codice prescrive a Reginauto s.r.l. di dare conferma a questa Autorità, entro il 28 marzo 2008, dell´attuazione delle prescrizioni indicate al punto 2) del presente dispositivo.

Roma, 31 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli