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Richiesta di cancellazione di dati inseriti in sistemi di informazioni creditizie - 28 febbraio 2008 [1500676]

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[doc. web n. 1500676]

Richiesta di cancellazione di dati inseriti in sistemi di informazioni creditizie - 28 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 12 dicembre 2007 da XY nei confronti di Banca nuova S.p.A. con il quale il ricorrente ha contestato l´iscrizione dei dati che lo riguardano presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i., istituita presso la Banca d´Italia) e presso il registro informatico dei protesti in relazione a tre assegni tratti sul conto corrente ad esso intestato ed emessi dalla propria moglie dopo che a quest´ultima era stata revocata la delega a operare sul conto;

RILEVATO che, a suo avviso, le iscrizioni avrebbero dovuto riguardare la propria moglie, tenuto conto che la revoca della delega (datata 30 aprile 2007) era stata notificata all´istituto di credito via fax già il 10 maggio 2007, data antecedente all´emissione degli assegni;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 30 gennaio 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 9 gennaio 2008, nonché la memoria pervenuta il 15 gennaio 2008 con le quali la banca resistente, nel richiamare un riscontro già fornito all´interessato, ha sostenuto di avere iscritto legittimamente il suo nominativo nella C.a.i. in qualità di intestatario del rapporto di conto corrente risultato privo di provvista all´atto della presentazione degli assegni per l´estinzione e di aver provveduto alla levata dei protesti in data antecedente alla comunicazione della citata revoca; l´istituto di credito sarebbe infatti venuto "a conoscenza della revoca della delega (…) precedentemente conferita alla sig. (…) solo il 06.08.2007 con lettera del 03.08.2007 e non – come (…) sostenuto – il 10.05.2007 a mezzo fax";

RILEVATO che l´istituto di credito ha dichiarato anche che il 10 maggio 2007 sarebbe stato ricevuto, da parte del ricorrente, esclusivamente un ordine di bonifico dell´importo di 307,85 euro e che quindi, a proprio avviso, il ricorrente non potrebbe "lagnarsi delle conseguenze del suo operato non conforme alle norme contrattuali (…) che prevedono all´art. 1", tra l´altro, che le revoche delle firme delle persone autorizzate a rappresentare il correntista nei rapporti d´affari con la banca siano "comunicate alla banca ed alle persone interessate per iscritto e non sono opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax (…)"; 

VISTA la nota inoltrata via fax il 14 gennaio 2008 con la quale il ricorrente, nel riaffermare di aver comunicato la revoca della delega alla propria moglie con fax del 10 maggio 2007 (della cui ricevuta ha allegato copia) e nel precisare di avere effettuato il bonifico di 307, 85 euro, cui ha fatto riferimento l´istituto di credito, via Internet e non via fax, ha ribadito la propria richiesta di cancellazione dei dati, "considerato il pieno rispetto delle formalità contrattualmente stabilite e necessarie alla piena efficacia di una revoca di firma", chiedendo anche "la rifusione dei danni morali e materiali";

VISTE le due note pervenute il 24 gennaio 2008 con le quali l´istituto di credito resistente ha rettificato quanto precedentemente dichiarato, precisando che l´operazione di bonifico richiamata risulta effettivamente disposta mediante "home banking", ma ha confermato la "mancata conoscenza della revoca de qua al momento in cui gli assegni pervennero per l´incasso" e ha sollevato alcune perplessità in ordine alla congruenza dei documenti prodotti dal ricorrente;

VISTE le note pervenute il 25 gennaio e il 4 febbraio 2008 con le quali il ricorrente ha fornito alcune precisazioni in ordine ai documenti inviati, spiegando che "la revoca di delega alla sig.ra (…) è stata formalizzata in tre copie. La prima per la signora, la seconda (…) (presentata alla filiale di Z il giorno 08.08.2007)" per il ricorrente "e la terza per Banca nuova S.p.A., la quale non essendo stata spedita per posta bensì per fax" riportava in calce la dicitura : "Copia via fax per: Banca Nuova S.p.A.";

VISTA la nota pervenuta l´8 febbraio 2008 –a seguito di una richiesta di informazioni e di invio documentazione formulata dall´Ufficio il 30 gennaio 2008– con la quale la resistente ha dichiarato che, a seguito di "una ulteriore ricognizione della documentazione relativa al giorno 10.05.2007 (…) non risulta pervenuto il fax cui fa riferimento il sig. XY" e di ritenere pertanto privo "di valore probatorio quanto affermato dal ricorrente secondo il quale la ricevuta fax di cui sopra riguardi la revoca del 30.04.2007";

RILEVATO che, come confermato dalla stessa resistente, le norme contrattuali relative al conto corrente intestato al ricorrente prevedono che la revoca della firma della persona autorizzata a rappresentare il correntista nei rapporti d´affari con la banca medesima venga comunicata alla stessa anche "a mezzo (…) telefax";

CONSIDERATO che in casi come quello di specie, alla stregua di quanto più volte rilevato dalla giurisprudenza, "un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova, spettando semmai al destinatario l´onere di provare la mancata ricezione del fax a causa di un difetto di funzionamento dell´apparecchio" (Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2951; cfr., Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2002, n. 2207; vedi anche, nello stesso senso, Cass. pen., Sez. VI, 19 settembre 2002, n. 34860);

RILEVATO che il ricorrente ha fornito, a sostegno della propria richiesta di cancellazione dei dati, copia della ricevuta di un fax inviato alla banca resistente (al n. Z) il 10 maggio 2007 alle ore 12:44 (fax che risulta composto da 1 pagina, la cui trasmissione ha avuto la durata di un minuto e cinquantuno secondi) e che il medesimo ricorrente ha dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), che tale fax conteneva la revoca della delega a operare sul proprio conto corrente precedentemente conferita alla propria moglie, revoca sottoscritta per accettazione da quest´ultima il 30 aprile 2007;

RILEVATO che l´istituto di credito resistente non ha fornito, neppure a seguito di espressa richiesta da parte di questa Autorità, alcuna informazione utile in ordine a quanto sarebbe stato altrimenti ricevuto via fax alla propria utenza telefonica nel giorno e nell´ora indicata sulla ricevuta del fax presentata dal ricorrente;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione della revoca della delega a operare a favore della propria moglie (che, nei termini predetti, deve presumersi avvenuta) attraverso uno dei mezzi di comunicazione contrattualmente previsti (il telefax), sulla base della documentazione prodotta in atti, non risulta giustificata la comunicazione dei dati personali del ricorrente all´archivio C.a.i. in relazione agli assegni oggetto di contestazione, la cui negoziazione risulta avvenuta in data successiva alla citata revoca della delega;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover ordinare alla resistente di attivarsi con immediatezza, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, al fine di cancellare i dati personali che riguardano il ricorrente dal segmento "Capri" dell´archivio C.a.i. con riferimento ai tre assegni oggetto di contestazione, dando conferma al ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il 31 marzo 2008;

RILEVATO che, alla luce della documentazione in atti, risulta anche non corretta la levata del protesto effettuata a nome del ricorrente in relazione ai tre assegni in questione e ritenuto pertanto di dover ordinare all´istituto di credito resistente di rettificare la stessa attivandosi, parimenti entro il 31 marzo 2008, per far cancellare i dati personali del ricorrente dal registro informatico dei protesti in relazione ai tre assegni in questione, dando conferma al ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente nel corso del procedimento dal momento che la stessa, se del caso, potrà essere avanzata solo presso l´autorità giudiziaria, non avendo questa Autorità alcuna competenza in merito;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso relativamente ai dati personali del ricorrente inseriti nell´archivio C.a.i. con riferimento ai tre assegni oggetto di contestazione e ordina alla resistente di attivarsi con immediatezza, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, al fine di far cancellare i dati personali che riguardano il ricorrente conservati nel segmento "Capri" di tale archivio, dando conferma al ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il 31 marzo 2008;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al ricorrente relativi ai protesti dei tre assegni inseriti nel registro informatico dei protesti e ordina a Banca Nuova S.p.A. di attivarsi, entro il 31 marzo 2008, per far cancellare tali dati personali, dando conferma al ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

c) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di risarcimento del danno.

Roma, 28 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli