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6. La ricerca statistica e scientifica.Relazione 2006 - Parte II - L'attività svolta dal Garante - 12 luglio 2007 [1423334]

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[doc. web n. 1423334]

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Relazione 2006 - Parte II - L´attività svolta dal Garante - 12 luglio 2007

 

6. La ricerca statistica e scientifica

6.1. La ricerca statistica

Nell´ambito delle attività di ricerca statistica svolta dai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, l´Istituto nazionale di statistica (Istat) ha reso noto al Garante di aver adottato misure idonee ad assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali tenendo conto di quanto rilevato dall´Autorità nei pareri espressi su precedenti programmi statistici nazionali. In particolare, sulla base delle indicazioni contenute nei predetti pareri sono state introdotte alcune modifiche procedurali e sostanziali nella stesura del Programma statistico nazionale (Psn) 2007-2009 relative sia all´acquisizione delle proposte di partecipazione al programma, sia ai contenuti del documento.


Istat

In seguito, tale documento è stato sottoposto al Garante per l´espressione del previsto parere, nell´ambito del quale sono state formulate alcune osservazioni volte ad assicurare il rispetto delle garanzie per la protezione dei dati (Parere 9 novembre 2006 [doc. web n. 1364925]).

Per quanto riguarda l´individuazione nel Psn delle variabili da diffondere in maniera disaggregata è stato ribadito che tale diffusione deve risultare necessaria per rispondere a particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario (art. 4, comma 2, del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A.3. al Codice [doc. web n.  45794], in G.U. 1° ottobre 2002, n. 230).


Psn 2007-2009

Il Garante ha inoltre evidenziato che l´obbligo di fornire tutti i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni previste dal Psn non può riguardare i dati sensibili e giudiziari (art. 7, comma 2, d.lg. n. 322/1989) raccolti presso gli interessati o presso terzi, sottolineando la necessità di non rendere obbligatorio il conferimento anche nelle rilevazioni che, pur non concernendo dati sensibili, riguardino informazioni suscettibili di ledere la dignità degli interessati in mancanza di opportuni accorgimenti.

Al riguardo, sono stati oggetto di particolare attenzione i trattamenti a scopo statistico effettuati nel settore sanitario (ad es., quelli implicati dalla compilazione dei registri di patologia), in considerazione della delicatezza delle informazioni in questione e del notevole numero dei soggetti coinvolti. Le medesime informazioni possono essere raccolte lecitamente presso terzi soltanto su base volontaria, salvo che l´operazione sia prevista da specifiche disposizioni normative.

Il Garante ha infine ricordato che la notificazione degli eventuali trattamenti di dati personali contenuti nel Psn e ricadenti nell´ambito applicativo dell´art. 37, comma 1, del Codice deve pervenire all´Autorità prima dell´inizio del trattamento.

L´Autorità si è occupata dell´attività svolta dall´Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull´origine etnica (Unar) nell´ambito della promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche in collaborazione con istituti specializzati di rilevazione statistica.


Unar

In particolare, l´Unar ha chiesto al Garante di conoscere la normativa applicabile alle rilevazioni statistiche volte a evidenziare la consistenza numerica di determinate popolazioni presenti sul territorio nazionale, con conseguente trattamento di dati idonei a rilevare l´appartenenza etnica degli interessati. In tale circostanza è stato sottolineato che in tema di tutela e di non discriminazione delle minoranze deve anzitutto tenersi conto della disciplina contenuta nella Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (Strasburgo, 1° febbraio 1995), la quale stabilisce che "ogni persona che appartiene ad una minoranza nazionale ha diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non trattata in quanto tale e nessuno svantaggio dovrà risultare da questa scelta o dall´esercizio dei diritti ad essa connessi". Peraltro, la stessa rilevazione statistica della consistenza della popolazione appartenente ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino nella Provincia di Bolzano, ancorché prevista da apposita norma di legge (d.P.R. n. 752/1976), è effettuata sulla base di dati anonimi.

Per quanto riguarda le garanzie stabilite in generale dal quadro normativo nazionale, è stato rilevato che la raccolta sistematica dei dati personali sull´origine etnica di una popolazione da parte dell´Unar non avrebbe soddisfatto i requisiti richiesti dall´articolo 20 del Codice per il trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. L´Unar non partecipa inoltre al Sistema statistico nazionale e non risulta, pertanto, applicabile nei suoi confronti la disciplina prevista dall´art. 98, comma 1, lett. b), del Codice concernente la possibilità di effettuare rilevazioni statistiche con dati sensibili (Nota 31 ottobre 2006).

In applicazione dell´art. 6, comma 2, del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale, Unioncamere ed Istat hanno sottoposto all´Autorità un caso di trattamento di dati personali relativi ad imprese, non raccolti presso le interessate, in cui il conferimento dell´informativa avrebbe richiesto uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Unioncamere ha quindi chiesto al Garante di poter integrare l´informativa già resa alle imprese interessate attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle sezioni dedicate al Sistema informativo Excelsior presenti sul sito Internet di Unioncamere e sul comune sito delle camere di commercio.


Informativa

L´Autorità ha ravvisato che la sproporzione rispetto al diritto tutelato emergeva in relazione all´ingente numero di imprese interessate, nonché alla circostanza che nell´informativa originaria era stata già rappresentata l´eventualità che i dati raccolti potessero essere successivamente trattati per esclusivi fini statistici nell´ambito del Sistema statistico nazionale. Tale rilevazione sarebbe poi stata inserita nel successivo Psn.

Si è perciò stabilito che le imprese venissero informate mediante le modalità individuate da Unioncamere, anche sui siti Internet delle singole camere di commercio, con un avviso di adeguate dimensioni agevolmente visibile agli interessati, fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del successivo Psn (Provv. 13 aprile 2006 [doc. web n. 1290165]).

L´Autorità è stata invitata dal Ministro delle politiche della famiglia a partecipare ad un tavolo di lavoro presso il Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia (cd. "Ciclope") in vista della costituzione dell´Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della l. 6 febbraio 2006, n. 38.

La collaborazione dell´Autorità, prestata con la presenza del segretario generale e di dirigenti alle riunioni del Comitato presiedute dal Ministro, è finalizzata a consentire che la prevista attività di monitoraggio del fenomeno si svolga con modalità adeguate, riducendo al tempo stesso al minimo il trattamento di dati personali che non sia indispensabile al raggiungimento delle finalità di coordinamento affidate all´Osservatorio, soprattutto in riferimento a dati sensibili che possono riguardare la salute e la vita sessuale di minori.


Osservatorio
sullo sfruttamento
e abuso sessuale
dei minori

È proseguita inoltre la collaborazione con l´Organismo nazionale di coordinamento delle politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri, istituito presso il Cnel, per analizzare il problema della struttura e dell´operatività degli osservatori regionali e territoriali sull´immigrazione al fine di individuare fonti, metodologie ed indicatori comuni, anche in vista delle leggi regionali in materia di prossima emanazione.

L´Autorità si è infine occupata dell´interessante questione relativa all´apertura, a fini di ricerca, degli archivi esistenti a Bad Arolsen (Repubblica federale tedesca) e contenenti documentazione storica relativa ai campi di concentramento o di lavoro nazionalsocialisti.

Tali archivi sono stati sinora infatti accessibili, sotto l´egida della Croce Rossa Internazionale, solo ai parenti delle persone deportate e detenute nei campi per consentire la ricerca dei congiunti. Con la modifica dell´Accordo internazionale di Bonn del 1955 che regola l´accesso alla documentazione, intercorsa nel luglio 2006, è stato recentemente deciso di mettere a disposizione i medesimi archivi anche per scopi di ricerca e di consentire a ciascuno degli undici Stati firmatari (tra cui Israele e gli Stati Uniti d´America) di ottenere, a domanda, una copia digitale di tutto il materiale.


Ricerca storica – Archivi
di Bad Arolsen

In considerazione dell´estrema delicatezza delle informazioni conservate a Bad Arolsen, l´Autorità, su richiesta del Ministero della difesa e in vista della modifica dell´Accordo, ha fornito alcune indicazioni in ordine al quadro di garanzie in materia di protezione dei dati personali che devono essere rispettate nei trattamenti effettuati a fini di ricerca storica, tenendo anche conto delle questioni connesse al previsto trasferimento di copie dei dati verso Paesi non facenti parte dell´Unione europea (Nota 13 maggio 2006).

Si è anche evidenziata la necessità di contemperare le esigenze di ricerca con idonee garanzie per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità degli interessati soprattutto in ragione della prevista possibilità per gli Stati firmatari di ottenere la duplicazione integrale degli archivi.

Conformemente a quanto segnalato dall´Autorità, il Governo ha dichiarato tale esigenza al momento della firma dei protocolli di modifica all´Accordo di Bonn.

L´Ufficio del Garante è stato invitato a partecipare ad un apposito gruppo di lavoro interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, incaricato di seguire la questione in vista della ratifica delle modifiche del citato Accordo.

Va, inoltre, ricordato che l´accordo modificativo del 2006 prevede l´adozione di un regolamento che definisce le modalità di accesso, per ragioni di ricerca, all´archivio conservato nella sede di Bad Arolsen. Tale regolamento è stato approvato ad Amsterdam il 14 e il 15 maggio 2007 dagli Stati firmatari.

6.2. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

Anche quest´anno sono pervenute all´Autorità numerose comunicazioni, inoltrate ai sensi dell´art. 39, comma 1, lett. b), del Codice, riguardanti progetti di ricerca in campo medico, biomedico ed epidemiologico. L´Ufficio del Garante ha ricordato che la possibilità di trattare dati sulla salute per scopi di ricerca senza il consenso degli interessati rappresenta un´ipotesi residuale, presa in considerazione dal Codice nell´eventualità che tale attività rientri in un programma di ricerca biomedica o sanitaria. Soltanto in questo caso il titolare deve informarne preventivamente il Garante ai sensi del medesimo art. 39, comma 1, lett. b), specificando la correlazione della ricerca con un programma previsto in base alla legge (art. 12-bis d.lg. n. 502/1992). Il trattamento può essere avviato trascorsi 45 giorni da tale comunicazione salvo che l´Autorità si opponga entro il medesimo termine, ovvero con successiva determinazione (Nota 4 dicembre 2006).


Comunicazioni
ex art. 39

Una particolare disciplina è applicabile nel caso in cui per l´esecuzione della ricerca sia necessario il trattamento di dati genetici. Lo ha evidenziato l´Autorità in relazione ad un progetto di ricerca sui tumori che prevedeva l´utilizzo di tale categoria di dati. Nelle more del rilascio della specifica autorizzazione del Garante di cui all´art. 90 del Codice (v. par. 5), il trattamento dei dati genetici per scopi di ricerca scientifica poteva infatti essere effettuato previa acquisizione del consenso informato e specifico delle persone interessate. Gli interessati avrebbero dovuto essere edotti, in particolare, delle finalità perseguite dal progetto, dei risultati conseguibili anche in relazione ad eventuali notizie inattese, nonché del diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e del diritto di non conoscere detti risultati (artt. 13, 76, e 90 del Codice; art. 10, comma 2, Convenzione sui diritti umani e la biomedicina del 19 novembre 1996; par. 5.4 e 8.4 raccomandazione n. R(97)5 del Consiglio d´Europa relativa alla protezione dei dati sanitari). In mancanza di tale specifico consenso, il trattamento di dati genetici avrebbe potuto essere effettuato lecitamente chiedendo al Garante un´apposita autorizzazione (punto 1.4, autorizzazione generale n. 2/2005, in G.U. del 31 gennaio 2006, n. 2, S.O. n. 1, e punto 2, lett. b), autorizzazione generale n. 2/2002, in G.U. 9 aprile 2002, n. 83, S.O. n. 70) (Nota 4 luglio 2006).


Utilizzo
di dati genetici

È stato segnalato all´Autorità un caso riguardante l´acquisizione presso le aziende sanitarie di informazioni nominative sugli invalidi civili da parte di un istituto di ricerca impegnato in un progetto sulle disabilità. L´Ufficio, che era stato informato del progetto dallo stesso istituto in conformità agli artt. 39 e 110 del Codice, ha precisato che la dichiarata circostanza circa la riconducibilità del progetto alle attività di ricerca scientifica finalizzata approvate dal Ministero della salute, consentirebbe all´istituto e agli altri eventuali partner del progetto di avvalersi della speciale disciplina prevista dal Codice per i trattamenti effettuati a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico. Detta disciplina prevede appunto la possibilità di trattare, anche in assenza del consenso delle persone interessate, i dati personali e sensibili effettivamente necessari, indispensabili, pertinenti e non eccedenti rispetto agli scopi della ricerca (artt. 3, 11, 22, 39 e 110 del Codice). Analoga indicazione è stata fornita ad un´azienda sanitaria alla quale l´istituto aveva proposto di aderire al progetto, chiedendo di acquisire alcuni dati sugli invalidi civili detenuti dall´azienda. A seguito della segnalazione sono stati comunque avviati accertamenti circa la conformità al Codice del trattamento dei dati sui disabili che l´istituto intende porre in essere nell´ambito del progetto (Note 26 settembre 2006).


Acquisizione
di dati
sulla disabilità

Una Asl ha rivolto al Garante una richiesta di autorizzazione al trattamento di dati personali attinenti alla salute senza il consenso degli interessati, ai sensi dell´art. 110, comma 1, ultimo periodo, del Codice, ai fini della realizzazione di una "sperimentazione clinica per studio osservazionale". L´Autorità, dopo avere precisato che autorizzazioni specifiche possono essere rilasciate solo in presenza determinate circostanze (tra le quali l´impossibilità di informare gli interessati a causa di particolari ragioni di ordine etico, metodologico o organizzativo), ha evidenziato che questo tipo di studi, per sua natura, non può prescindere dalla previa acquisizione del consenso informato degli interessati, poiché la raccolta dei dati indispensabili per la realizzazione della sperimentazione è effettuata direttamente presso questi ultimi –ai quali i medicinali si prescrivono secondo la normale pratica clinica, prescindendo dall´inclusione nel progetto di ricerca sulla base di un protocollo di sperimentazione (v. in particolare art. 2, comma 1, lett. c), d.lg. 24 giugno 2003, n. 211)– nel rispetto delle ulteriori cautele poste a tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati dall´autorizzazione generale del Garante n. 2/2005 nonché delle altre disposizioni di settore applicabili (autorizzazione generale n. 2 cit., d.lg. n. 211/2003 e circ. Ministero della salute 2 settembre 2002, n. 6, in G.U. 12 settembre 2002, n. 214 ) (Nota 1° marzo 2007).


Sperimentazione clinica

Il Garante è stato interpellato da un istituto di ricerche farmacologiche privato che si era visto opporre da un comune il rifiuto alla richiesta di trasmissione di elenchi anagrafici per proseguire uno studio di carattere epidemiologico su determinate fasce di popolazione. Nel sottolineare che la normativa anagrafica prevede la possibilità di rilasciare elenchi degli iscritti all´anagrafe della popolazione residente soltanto alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34, comma 1, d.P.R. n. 223/1989), si è evidenziato che la normativa in materia elettorale prevede che le liste elettorali (nelle quali sono contenuti dati relativi al cognome e nome dell´interessato, al luogo e alla data di nascita e alla sua abitazione) possono essere rilasciate in copia per finalità di ricerca scientifica (art. 177, comma 5, del Codice, che ha sostituito l´art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223).


Elenchi anagrafici

Una volta acquisiti legittimamente i dati personali, peraltro, il trattamento per scopi scientifici può essere effettuato soltanto in riferimento alle informazioni concernenti le persone di cui sia stato acquisito previamente il consenso informato, secondo le modalità individuate nel Codice per tale specifico settore (artt. 105 ss.) e dal codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (Allegato A.4. al Codice [doc. web n.  1038384], in G.U. 14 agosto 2004, n. 190), la cui osservanza, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento (art. 12, comma 3, del Codice) (Nota 5 febbraio 2007).

Nell´ambito della collaborazione instaurata con l´Ufficio per la predisposizione dello schema di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, il Ministero della salute ha sottoposto all´esame dell´Autorità la bozza di una disposizione legislativa sui registri di patologia all´esito della revisione del disegno di legge in tema di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute attualmente all´esame del Parlamento. L´intervento legislativo mira a contenere la proliferazione di tali banche dati sanitarie, che raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie, specificando condizioni, limiti e cautele per i diritti degli interessati. In tale ottica, si è previsto che i registri di patologia possano essere istituiti lecitamente soltanto per malattie di rilevante interesse sanitario individuate dal Piano sanitario nazionale e a scopi di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, con un atto di natura regolamentare adottato dal Ministero (per quelli nazionali) o dalle regioni o dalle province autonome (per quelli regionali), in conformità al parere espresso dal Garante anche su schemi-tipo (Nota 16 ottobre 2006). La disposizione è stata poi inclusa nel testo del d.d.l. governativo (As 1249), presentato in Senato il 12 gennaio 2007 e ivi assegnato alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) in sede referente il 30 gennaio 2007.


Registri
di patologia