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Limiti al diritto di cronaca nei confronti di un candidato alle elezioni politiche - 8 maggio 2007 [1410586]

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[doc. web n. 1410586]

Limiti al diritto di cronaca nei confronti di un candidato alle elezioni politiche - 8 maggio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) inviata il 13 dicembre 2006, con la quale XY ha chiesto al direttore del periodico "La voce della Campania" di cancellare i dati personali che lo riguardano da un articolo dal titolo "Quella immarcescibile prima Repubblica", pubblicato nell´aprile 2006 ed ancora presente sul sito web della testata giornalistica, rilevando che taluni di essi non sarebbero rispondenti al vero (in particolare, il fatto che lo stesso ricorrente "risulterebbe coinvolto in una maxi-inchiesta condotta dal pubblico ministero dott. Borrelli della Procura antimafia di Napoli, avviata nei confronti dei clan Nuvoletta-Polverino");      

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 29 gennaio 2007, presentato da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Picca presso il cui studio ha eletto domicilio) nei confronti di Babook s.r.l., in qualità di editore de "La voce della Campania" e di Andrea Cinquegrani, in qualità di direttore responsabile, con il quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di cancellazione dei dati che lo riguardano dall´articolo tuttora disponibile on-line dal titolo "Quella immarcescibile prima Repubblica", in particolare dei riferimenti "che riportano notizie infondate, false e pretestuose"; rilevato che il ricorrente lamenta, oltre al tenore dell´articolo, il mancato rispetto dei limiti del diritto di cronaca, "in particolare quello della verità e dell´essenzialità dell´informazione divulgata", con specifico riferimento alla notizia che il proprio figlio "ha sposato la figlia di Nuvoletta" (ritenendo che la stessa, seppur vera, sia utilizzata solo per presentarlo "come uomo contiguo alla camorra") e alla notizia secondo cui "il nome di XY fa capolino in molte pagine della maxi inchiesta sugli affari arcimiliardari dei clan Nuvoletta e Polverino condotta dal p.m. Giuseppe Borrelli della Procura di Napoli";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 23 marzo 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 9 febbraio 2007 con la quale il titolare del trattamento ha ritenuto lecito il trattamento effettuato rilevando che il ricorrente "è sicuramente un personaggio pubblico dal momento che (…) si tratta di un esponente politico", che la notizia del matrimonio tra il figlio dello stesso e la figlia di Angelo Nuvoletta, oltre che vera, è di interesse pubblico, non costituendo "un particolare trascurabile, dal punto di vista politico"; il nome del ricorrente ricorrerebbe, poi, più volte nell´ordinanza dell´8 ottobre 2003 emessa dal Gip Giovanna Ceppaluni "sui traffici dei clan Nuvoletta e Polverino (…)", in particolare nelle trascrizioni delle intercettazioni in cui alcuni "uomini dei rispettivi clan parlavano più volte della candidatura di XY per la carica di sindaco di KW";

VISTA la memoria presentata il 17 aprile 2007 con la quale il ricorrente, nel ribadire la propria richiesta di cancellazione, ha contestato il riscontro fornito dalla parte resistente sostenendo, in particolare, che proprio l´espressione utilizzata nell´articolo secondo cui "il nome di XY fa capolino (…)" "si interpreta in un senso unico, ovvero che la persona a cui si opera riferimento sia sottoposta ad indagini o comunque coinvolta in primis in tale vicenda giudiziaria perché responsabile di reati di associazione a delinquere di stampo mafioso o comunque responsabile di reati commessi in seno ad un´associazione criminale"; sarebbe stato invece "più professionale specificare a quale titolo il dott. XY risultasse menzionato nell´atto di indagine richiamato";

VISTA la memoria presentata il 23 aprile 2007 con la quale il resistente, nel ribadire la liceità del trattamento effettuato e la notorietà del ricorrente, ha comunicato di aver comunque cancellato dal testo dell´articolo tuttora disponibile in rete l´espressione "fa capolino", sostituendola con le frasi relative all´interessato contenute nella citata "ordinanza di custodia cautelare per esponenti dei clan Polverino e Nuvoletta", consentendo così ai lettori di comprendere "a quale titolo il dott. XY risultasse menzionato nell´atto d´indagine richiamato", come dallo stesso richiesto;

RILEVATO che il trattamento risulta effettuato nel caso di specie per finalità giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e s. del Codice e che i dati personali in questione potevano essere pertanto trattati senza il consenso dell´interessato,  nel rispetto dei limiti posti ad un legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell´esposizione, "essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico": art. 137, comma 3, del menzionato Codice; artt. 5 e 6 del codice di deontologia); rilevato che la parte resistente ha modificato l´articolo oggetto di contestazione nel corso del procedimento, cancellando tra l´altro il sottotitolo "il candidato che XY" e precisando "a che titolo" lo stesso è stato menzionato nell´ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli nell´ambito di un procedimento giudiziario avviato nei riguardi di terzi;

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, la richiesta di cancellazione dei dati tuttora diffusi in rete non risulta fondata dal momento che le informazioni personali in questione non risultano essere state trattate in violazione di tali limiti, anche alla luce della qualificazione dei protagonisti della vicenda; ciò, tenuto conto in particolare dell´attività svolta dal ricorrente, uomo politico di rilievo nell´ambito geografico di maggiore diffusione del periodico e candidato anche alle elezioni politiche del 2006, situazione che va valutata anch´essa nel ritenere legittima l´attuale conservazione dei dati nella versione on-line della testata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 8 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli