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E-banking

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale
 di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
> Settori di attività > Istituti di credito > Casi particolari > E-banking

Il trattamento di dati personali, effettuati con elaboratori elettronici, ed accessibili tramite una rete di telecomunicazione disponibile per il pubblico, deve essere assistito da speciali misure atte a garantire un livello di sicurezza minimo. Nel caso di conti correnti c.d. on-line che consentono, sia all´incaricato del trattamento che a ciascun cliente abilitato, la visualizzazione di estratti conto trimestrali memorizzati su un´unica cartella intermedia del sistema informativo, è necessario che l´Istituto bancario individui misure minime di sicurezza utili a selezionare, in relazione ai dati trattati, i soggetti abilitati ad accedervi (incaricati del trattamento individuati dalla Banca e utenti del servizio con riguardo ai dati loro riferibili). A tal fine l´istituto bancario che offre il servizio di Internet banking è tenuto ad assegnare a ciascun soggetto incaricato di quella specifica tipologia di trattamenti una o più parole chiave per l´accesso ai dati; inoltre deve attribuire agli incaricati ed ai clienti abilitati all´utilizzazione del sistema, codici identificativi personali.

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1084238]