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Provvedimento del 22 febbraio 2007 [1391942]

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[doc. web n. 1391942]

Provvedimento del 22 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Elena Olmi, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Maria Grasselli, Giuliana Azzolini e Rita Boggiani presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Banca agricola mantovana S.p.A. e Banca d´Italia, rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Marcucci e Donatella La Licata ed elettivamente domiciliata presso gli stessi;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

L´interessata, titolare di un conto corrente presso la filiale B di Reggio Emilia della Banca agricola mantovana S.p.A., aveva emesso un assegno per euro 1.950,00, tratto sulla medesima banca, in favore di una società di factoring e "a garanzia del pagamento di titoli cambiari"; assegno che sarebbe stato, ad avviso dell´interessata, presentato erroneamente all´incasso.
L´interessata aveva preso cognizione dell´accaduto a seguito della ricezione della lettera del 18 aprile 2006 con la quale, ai sensi dell´art. 9-bis della legge n. 386/1990, la banca l´aveva informata del mancato pagamento dell´assegno per difetto di provvista e della facoltà di provvedere al pagamento tardivo, ai sensi dell´art. 8 della medesima legge, entro il 19 giugno 2006. Ciò, al fine di evitare l´iscrizione nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d´Italia (C.a.i.), con conseguente revoca dell´autorizzazione ad emettere assegni, oltre alle ulteriori sanzioni previste dalla legge.

In data 15 giugno 2006 la società di factoring, sollecitata dall´interessata, aveva inviato alla banca un fax nel quale aveva dichiarato esclusivamente che l´assegno in questione risultava pagato. Essendo insufficiente tale documento, in quanto non contenente le informazioni richieste dalla legge e privo inoltre di sottoscrizione autenticata, la medesima società ha inviato alla banca soltanto in data 20 giugno 2006, a mezzo fax, la stessa quietanza, recante questa volta la necessaria autentica della firma (e, peraltro, senza l´attestazione dell´avvenuto pagamento della penale, degli interessi e degli eventuali oneri accessori). Nel frattempo Banca agricola mantovana S.p.A. aveva iscritto il nominativo dell´interessata nell´archivio C.a.i. con conseguente revoca dell´autorizzazione a emettere assegni.

Con lettera raccomandata datata 15 settembre 2006 l´interessata ha inviato a Banca agricola mantovana S.p.A. e alla Banca d´Italia un´istanza con la quale, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto la cancellazione dei dati che la riguardano dal predetto archivio, sollecitando altresì il blocco e/o la sospensione immediata del trattamento. Ciò, in quanto l´iscrizione sarebbe stata effettuata "in modo illegittimo o quanto meno erroneo" perché fondata su "circostanze in alcun modo dipendenti dalla sfera giuridica dell´esponente in quanto frutto del comportamento illecito altrui". L´interessata ha inoltre sostenuto che, essendo la dichiarazione dell´avvenuto pagamento dell´assegno pervenuta nel termine previsto dalla legge, ed essendo inoltre venuta meno la pretesa di pagamento del titolo per essere stato lo stesso assegno "richiamato" dal prenditore, Banca agricola mantovana S.p.A. "avrebbe dovuto ritenere provata l´estinzione della pretesa creditoria" e, quindi, non procedere alla contestata iscrizione del nominativo dell´interessata presso l´archivio C.a.i..

Banca d´Italia e Banca agricola mantovana hanno risposto a tale istanza con note datate rispettivamente 10 ottobre 2006 e 12 ottobre 2006. In particolare Banca agricola mantovana S.p.A. ha ritenuto legittimo il proprio operato in ordine all´iscrizione in questione, che sarebbe avvenuto nel rispetto di quanto previsto dalla citata legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Dopo aver replicato a tale note con lettera del 26 ottobre 2006 l´interessata ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice nei confronti di Banca d´Italia e Banca agricola mantovana S.p.A. con il quale ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre le spese del procedimento a carico delle controparti.

A seguito dell´invito a fornire riscontro formulato da questa Autorità in data 20 novembre 2006, Banca agricola mantovana S.p.A., con nota inviata il 5 dicembre 2006 e richiamandosi a quanto dedotto nella nota del 12 ottobre 2006, ha ribadito la liceità del proprio operato in ordine all´iscrizione in questione, non avendo la ricorrente fornito entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo (termine che, nel caso specifico, scadeva il 19 giugno 2006) la prova del pagamento tardivo secondo le modalità previste dall´art. 8 della legge n. 386/1990.

Con nota parimenti inviata il 5 dicembre 2006 la Banca d´Italia ha sostenuto che solo gli enti segnalanti sarebbero gravati dalla "responsabilità dell´esattezza dei dati trasmessi" e avrebbero "l´onere di provvedere alla rettifica o alla cancellazione di quelli presenti in archivio, anche su ordine dell´Autorità Giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali"; ha inoltre segnalato che l´iscrizione della ricorrente presso l´archivio C.a.i. avrebbe avuto effetto fino al 21 dicembre 2006, non restandone in seguito traccia.

Nella successiva memoria inviata il 7 dicembre 2006 Banca d´Italia ha affermato che il ricorso sarebbe inammissibile nei propri confronti "in considerazione di quanto previsto dall´art. 8, comma 2, lett. d), del d.lg. 196/2003", trattandosi, a suo avviso, di un trattamento effettuato "da soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti (…) al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi".

Inoltre, sempre ad avviso della Banca d´Italia, il ricorso sarebbe inammissibile nei propri confronti in quanto alla Banca d´Italia e, per essa, a S.i.a. S.p.A. (concessionaria della gestione dell´archivio C.a.i. e responsabile del trattamento), sarebbe sottratta "la titolarità del potere di verificare la sussistenza dei presupposti delle segnalazioni immesse dagli enti segnalanti, sui quali ricade in via esclusiva la relativa responsabilità"; di conseguenza, soltanto gli enti che effettuano le segnalazioni all´archivio C.a.i. e che devono curare l´esattezza e la completezza dei dati trasmessi sarebbero, sempre ad avviso della Banca d´Italia, i soggetti legittimati ad effettuare la rettifica o la cancellazione dei dati trasmessi all´archivio C.a.i., "anche su ordine dell´autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali". Nel merito, la Banca d´Italia ha infine sostenuto "l´evidente estraneità della deducente ai fatti di causa" che, sempre a proprio avviso, "attengono (…) in via esclusiva ai rapporti tra la ricorrente e la banca trattaria".

Con memoria inviata il 7 dicembre 2006 la ricorrente ha sottolineato come il mancato riferimento, nella quietanza liberatoria rilasciata dalla società di factoring (in favore della quale era stato emesso l´assegno), al pagamento della penale, degli interessi e degli ulteriori oneri accessori dimostri come in realtà non esistesse alcuna obbligazione della ricorrente verso tale società e come "l´assegno era stato scambiato a garanzia ed indebitamente posto all´incasso". La ricorrente ha infine chiesto che il garante accerti, "anche allo spirare del termine dell´iscrizione del nominativo, la illegittimità dell´iscrizione", con ogni conseguenza sulle spese del procedimento.

Nell´audizione tenutasi il 12 dicembre 2006 Banca d´Italia ha eccepito nuovamente la carenza di legittimazione passiva rispetto alle richieste della ricorrente.

Con memoria inviata in data 18 gennaio 2007, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta da questa Autorità il 28 dicembre 2006 ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la ricorrente, pur confermando che effettivamente l´iscrizione presso l´archivio C.a.i. a proprio carico "è venuta a scadere, per il decorso del termine dei sei mesi dall´iscrizione nell´archivio, il 21 dicembre 2006", ha ribadito le proprie richieste.

Con nota inviata il 29 gennaio 2007 Banca agricola mantovana S.p.A. ha sostenuto che:

  • l´assegno è un titolo di credito e che, data la sua autonomia rispetto al rapporto giuridico sottostante, legittima il portatore "formalmente regolare a pretenderne l´incasso", essendo la banca "in quanto (…) trattaria, (…) totalmente estranea a qualsiasi rapporto fra traente e prenditore";
  • non le sarebbe stata presentata, nei termini previsti dalla legge, "la prova del pagamento tardivo prevista dalla legge" (importo dell´assegno, penale pari al 10 %, interessi legali e, ove ricorre il caso, spese di protesto);
  • nell´ordinamento giuridico italiano non sarebbe contemplata la figura dell´assegno in garanzia, in quanto "l´assegno bancario è pagabile a vista" (cfr.  art. 31  r.d. 21/12/1933 n. 1736).

Con nota inviata il 9 febbraio 2007 Banca agricola mantovana S.p.A. ha infine fatto pervenire copia della quietanza ricevuta via fax il 20 giugno 2006 da parte del prenditore del titolo.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne la segnalazione, effettuata da una banca, di alcuni dati personali della ricorrente nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990.

Il contestato inserimento dei dati della ricorrente è avvenuto con modalità che non risultano, in base alla documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (l. 15 dicembre 1990, n. 386), anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia.

Il pagamento non è stato infatti documentato nelle forme e nei termini puntualmente previsti dall´art. 8 della legge n. 386/1990.

Tale articolo richiede -comma 1- il pagamento di altre somme oltre l´importo dell´assegno (interessi, penale, eventuali spese). Il comma 3 del medesimo articolo prescrive anche la presentazione di un´idonea quietanza che deve essere rilasciata dal portatore del titolo con firma autenticata. Ciò, sia nel caso in cui sia stato levato il protesto, sia in quello in cui tale circostanza non si sia verificata.

Nel caso in esame è stata prodotta alla banca una dichiarazione liberatoria del portatore del titolo (inviata alla banca inizialmente il 15 giugno 2006 a mezzo fax e senza sottoscrizione autenticata del creditore e successivamente, in data 20 giugno 2006, completa della necessaria autentica della firma, ma sempre via fax) che è risultata tuttavia inidonea, in quanto la stessa non è stata prodotta secondo le forme indicate nelle citate disposizioni, non recando, tra l´altro, l´indicazione del pagamento delle altre somme dovute a titolo di interessi e penale per tardivo pagamento.

Il ricorso (che fa peraltro riferimento ad una segnalazione per la quale è decorso, alla data odierna, il termine semestrale di efficacia della c.d. revoca di sistema) non risulta pertanto fondato.

La presente dichiarazione di infondatezza non pregiudica il diritto della ricorrente di far valere, valutata l´eventuale ricorrenza dei relativi presupposti, dinanzi alla competente autorità giudiziaria, eventuali altri profili relativi al corretto svolgimento del rapporto contrattuale fra traente e prenditore del titolo.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1391942
Data
22/02/07

Tipologie

Decisione su ricorso