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Provvedimento del 25 gennaio 2007 [1386836]

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[doc. web n. 1386836]

Provvedimento del 25 gennaio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) da XY al Comune di Montecatini Terme (presso il quale aveva prestato servizio quale "collaboratore professionale" prima di essere licenziato), con la quale l´interessato ha chiesto la cancellazione del proprio nominativo dal testo di una deliberazione della Giunta comunale, adottata il ZW, per autorizzare il Sindaco alla costituzione in giudizio nel procedimento promosso contro il provvedimento di licenziamento, rilevando che tale deliberazione, sebbene contenga il predetto nominativo oscurato in diversi punti, lo riporta invece integralmente al foglio n. 3; rilevato che l´interessato ha chiesto, altresì, di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei dati che lo riguardano contenuti nella medesima deliberazione, nonché l´attestazione che la cancellazione dei dati sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali gli stessi sono stati diffusi o comunicati;

VISTA la nota del 6 giugno 2006 con la quale il Comune di Montecatini Terme, nel comunicare le finalità e le modalità del trattamento effettuato, ha dichiarato che il nome e cognome dell´interessato sono rimasti visibili in un solo punto della deliberazione in questione, "in seguito ad un mero errore materiale", mentre sono stati oggetto di omissis nella restante parte, anche se, per la natura dei dati trattati, non vi era obbligo alcuno per il comune di oscurarli;

VISTO il ricorso regolarizzato il 23 ottobre 2006 con il quale XY ha ribadito le richieste formulate nei confronti del comune, ritenendo insoddisfacente il riscontro, e ha chiesto al Garante di sanzionare il comportamento, a suo avviso illecito, tenuto dal comune medesimo;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 ottobre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 5 dicembre 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria anticipata via fax il 15 novembre 2006 con la quale il comune resistente, pur ribadendo la liceità della pubblicazione integrale all´albo pretorio della deliberazione in questione, non contenendo la stessa dati da oscurare, ha dichiarato che, "in applicazione del principio di coerenza degli atti amministrativi, coerenza venuta meno (…) solamente a causa di un mero errore materiale" che ha lasciato visibile, in un punto della deliberazione, il nome e cognome dell´interessato, l´amministrazione comunale provvederà "ad effettuare le opportune operazioni di trasformazione del dato (…) in forma anonima" e alla nuova pubblicazione dell´atto così modificato;

VISTA la nota del 19 dicembre 2006 con la quale il comune resistente ha comunicato che la deliberazione della Giunta comunale del ZW "è stata ripubblicata in data 7 dicembre 2006" all´albo pretorio;

VISTE le memorie datate 20 dicembre 2006 e 2 gennaio 2007 con le quali il ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso, rilevando in particolare che, a suo avviso, l´avvenuta trasformazione in forma anonima dei dati che lo riguardano non sarebbe avvenuta in modo legittimo, non essendo la stessa stata oggetto di nuova deliberazione da parte della Giunta comunale;

RILEVATO che le operazioni di trattamento poste in essere dal Comune di Montecatini Terme, connesse all´ordinaria gestione di un contenzioso concernente il rapporto lavorativo di un dipendente, non risultano svolte in violazione degli artt. 18 e s. del Codice, anche in riferimento alle vigenti disposizioni sullo svolgimento dei procedimenti amministrativi e sulla redazione e doverosa pubblicazione di alcuni atti, nei termini previsti anche dalla legge n. 241/1990 e dal d.lg. n. 267/2000 (testo unico sull´ordinamento degli enti locali); rilevato, infatti, che tale testo unico prevede in particolare, all´art. 124, che le deliberazioni comunali debbano essere pubblicate mediante affissione all´albo pretorio, salvo specifiche disposizioni di legge;

RILEVATO che, come già affermato da questa Autorità (cfr., tra gli altri, provv. del  12 gennaio 2004, in www.garanteprivacy.it, doc. web n.  1053395), le necessarie forme di pubblicità degli atti deliberativi devono indurre le amministrazioni interessate a selezionare con particolare attenzione i dati personali, specie se di carattere sensibile o attinenti a dati giudiziari, la cui menzione negli atti da pubblicare deve risultare, caso per caso, realmente necessaria per le finalità perseguite dai singoli provvedimenti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza di cui all´art. 11 del Codice (e in applicazione del bilanciamento previsto dall´art. 10, comma 1, del citato d.lg. n. 267/2000 tra il diritto alla riservatezza e la pubblicità degli atti dell´amministrazione comunale);

RITENUTO che non risultano, dagli atti, profili di illiceità del trattamento effettuato dall´amministrazione resistente (né in riferimento all´adozione della citata deliberazione, né in ordine alle modalità di diffusione dei dati del ricorrente contenuti nella stessa) e che non si ravvisano, di conseguenza, i presupposti per contestare violazioni amministrative o per una denuncia di reato;

RILEVATO, comunque, che il comune resistente ha fornito riscontro alle richieste dell´interessato, specificando meglio le modalità e le finalità del trattamento (ad integrazione delle indicazioni fornite in sede di risposta all´interpello preventivo) e dichiarando di aver omesso gli estremi identificativi del ricorrente dalla deliberazione della Giunta comunale del ZW pubblicata nuovamente all´albo pretorio, e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste riguardanti i diritti di cui all´art. 7 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 25 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1386836
Data
25/01/07

Tipologie

Decisione su ricorso