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Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso il Consiglio della magistratura militare (Cmm) - 21 dicembre 2006 [1378176]

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[doc. web n. 1378176]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso il Consiglio della magistratura militare (Cmm) - 21 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere del Consiglio della magistratura militare sullo schema di regolamento presentato in data 13 dicembre 006, così come modificato in data 18 dicembre 2006;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

Il Consiglio della magistratura militare ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il Consiglio medesimo, la Corte militare di appello di Roma e le relative sezioni distaccate di Verona e Napoli, nonché i tribunali militari, con esclusione dei trattamenti effettuati per ragioni di giustizia ai sensi dell´articolo 47 del Codice.

Il Consiglio della magistratura militare ed i citati uffici giudiziari militari, al pari degli altri soggetti pubblici, possono trattare i dati sensibili e giudiziari per in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere lecito il trattamento (art. 20 del Codice).

A tale scopo, il Consiglio della magistratura militare è quindi tenuto ad adottare un atto di natura regolamentare che identifichi i tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica, nei termini predetti, i tipi di dati e di operazioni eseguibili presso il Consiglio della magistratura militare, la Corte militare di appello di Roma e le relative sezioni distaccate di Verona e Napoli, nonché i tribunali militari, i quali ne effettuano il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dal Consiglio della magistratura militare per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi presso il Consiglio medesimo, la Corte militare di appello di Roma e le relative sezioni distaccate di Verona e Napoli, nonché i tribunali militari.

Roma, 21 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli