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Provvedimento del 23 novembre 2006 [1367562]

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[doc. web n. 1367562]

Provvedimento del 23 novembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le comunicazioni pervenute da parte del Comune di Vobbia in data 13 luglio 2006 (prot. n. 2258) e del Comune di Sant´Olcese in data 4 agosto 2006 (prot. n. 009590);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale, ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Il Comune di Vobbia ed il Comune di Sant´Olcese hanno comunicato, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. a), del Codice, l´intenzione di trasmettere all´Amministrazione provinciale di Genova copia delle dichiarazioni relative all´imposta comunale sugli immobili (I.c.i.) fornite dal Consorzio Anci-Cnc, al fine di verificare l´identità dei titolari dei diritti di accesso carrabile a strade provinciali e di occupazione in genere.

OSSERVA

La comunicazione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa se espressamente prevista da norme di legge e di regolamento, o qualora risulti, comunque, necessaria per svolgere funzioni istituzionali (art. 19, comma 2, Codice). In quest´ultimo caso, il titolare deve informare preventivamente il Garante (artt. 19, comma 2 e 39, comma 2 ).

Specifiche disposizioni di legge attribuiscono alle amministrazioni locali un potere di verifica delle denunce presentate per le occupazioni di suolo pubblico,  e possono quindi comportare una raccolta lecita di informazioni a ciò finalizzate (art. 51 d.lg. 15 novembre 1993, n. 507 ); tuttavia, non risulta che le medesime disposizioni prevedano espressamente un obbligo, in capo ai comuni, di fornire alle province i dati personali contenuti nelle dichiarazioni I.c.i. per raggiungere la finalità sopra descritta.

Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento delle attività concernenti accertamenti, rimborsi e riscossioni coattive di tasse relative all´occupazione di suolo pubblico; in quanto tale, rientra nello svolgimento delle funzioni istituzionali delle province riguardanti la verifica e la riscossione dei tributi (art. 18 Codice ).

La medesima finalità si inserisce in un quadro più ampio che, pur prevedendo misure generali di semplificazione e razionalizzazione della finanza pubblica anche mediante la fruibilità dei dati detenuti da una pubblica amministrazione da parte di altre amministrazioni, quando l´utilizzazione del dato sia necessaria per svolgere i relativi compiti istituzionali (art. 153 l. 23 dicembre 1996, n. 662; artt. 50 e ss. d.lg. 7 marzo 2005, n. 82 ), presuppone pur sempre che il trattamento dei dati personali rispetti le disposizioni normative rilevanti.

Il complesso dei dati acquisiti dalle dichiarazioni I.c.i. presentate, e forniti dal Consorzio Anci-Cnc (il quale è obbligato a rispettare il segreto d´ufficio) è finalizzato alla formazione e gestione di anagrafi dei contribuenti tenuti al versamento dell´I.c.i. (d.lg. 30 dicembre 1992, n. 504; d.m. 11 ottobre 1993; d.m. 7 giugno 2000 ). Le informazioni contenute nei relativi elenchi si riferiscono, in particolare, ai dati anagrafici e al codice fiscale del contribuente, ovvero degli eventuali denuncianti o contitolari; ai dati catastali identificativi degli immobili; all´importo di eventuali detrazioni; ad esclusioni o esenzioni dall´imposta; agli estremi del titolo di acquisto o di cessione dell´immobile.

L´amministrazione ricevente deve utilizzare le informazioni personali contenute nelle dichiarazioni I.c.i. per finalità compatibili con quelle che ne hanno giustificato la raccolta, essendo entrambe finalizzate ad esercitare un´azione accertativa sulla base dell´individuazione del soggetto passivo tenuto a soddisfare gli obblighi tributari.

In relazione a quanto i predetti comuni hanno dichiarato relativamente alle finalità, può ritenersi che la trasmissione alla provincia di dati personali contenuti nelle dichiarazioni I.c.i. sia consentita, nei limiti della predetta finalità.

Tuttavia, deve parimenti ritenersi che la medesima finalità possa essere utilmente conseguita anche riducendo i flussi di dati personali, rispettando, così, il principio di proporzionalità nel trattamento, ed evitando così di determinare presso l´amministrazione destinataria un afflusso non pertinente ed esuberante di dati personali rispetto alla finalità stessa (artt. 11 e 19, comma 2 ).

In applicazione del medesimo principio di proporzionalità, il flusso di dati personali fra il Comune di Vobbia ed il Comune di Sant´Olcese e la Provincia di Genova può pertanto svolgersi lecitamente solo se verrà limitata la trasmissione di dati alle sole informazioni pertinenti e non eccedenti per il raggiungimento della finalità istituzionale perseguita. Tali dati vanno, allo stato degli atti, individuati nelle sole informazioni anagrafiche dei soggetti che hanno presentato le predette dichiarazioni, corredate dai dati catastali identificativi degli immobili.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

prescrive, ai sensi dell´art. 39, comma 2, del Codice, che i trattamenti oggetto della segnalata comunicazione dal Comune di Vobbia e dal Comune di Sant´Olcese alla Provincia di Genova possano essere effettuati limitatamente ai dati anagrafici dei soggetti che hanno presentato le dichiarazioni I.c.i., corredati dai soli dati catastali identificativi degli immobili.

Roma, 23 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli