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Parere sullo schema di decreto sull'individuazione dei dati da inserire nell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati - 7 aprile 2004 [134...

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 [doc. web n. 1341422]

Parere sullo schema di decreto sull´individuazione dei dati da inserire nell´anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati - 7 aprile 2004

Roma 7 aprile 2004
Prot. 8117/17793

Ministero dell´istruzione, dell´università
e della ricerca
Direzione generale per lo studente
e il diritto allo studio
ROMA

Oggetto: schema di decreto recante l´individuazione dei dati da inserire nell´anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università. Richiesta di parere.

Il parere che viene espresso tiene conto delle osservazioni e degli approfondimenti svolti nell´ambito di alcuni incontri tecnici fra rappresentanti di questa Autorità e di codesto Ministero.

Restano da definire l´ambito di accessibilità delle informazioni contenute nell´anagrafe nazionale e del loro utilizzo, posto che nessuna indicazione in tal senso è contenuta nell´articolo 1-bis del decreto-legge n. 106/2003 istitutivo dell´anagrafe, né nello schema di decreto pervenuto al Garante.

Occorre chiarire, innanzitutto, se l´accesso ai dati contenuti nell´anagrafe è riservato a strutture interne a codesto Ministero, come sembra, ovvero se le informazioni possano essere comunicate ad altri soggetti, pubblici o privati. In tale ultima ipotesi, il decreto dovrebbe precisare che i dati eventualmente acquisiti potrebbero essere trattati da tali altri soggetti esclusivamente per gli obiettivi indicati alle lettere a) e seguenti del comma 1 dell´articolo 1-bis citato.

È necessario, peraltro, prevedere espressamente che tutti i trattamenti effettuati in applicazione del presente schema di decreto sono consentiti solo per gli specifici obiettivi indicati nelle lettere a) e seguenti dell´articolo 1-bis, in quanto la più ampia previsione contenuta nell´alinea del medesimo articolo, secondo la quale l´anagrafe è istituita "in particolare" per quegli obiettivi, non appare conforme al principio secondo il quale i dati personali possono essere trattati per scopi determinati ed espliciti (art. 11, comma 1, lett. b, d. lg. n. 196/2003, recante il Codice in materia di dati personali).

Inoltre, in applicazione dell´articolo 3 del Codice, appare necessario specificare che le strutture del Ministero e/o delle Università possono trattare i "dati anagrafici ed identificativi" degli studenti solo quando ciò è strettamente necessario al perseguimento di specifici obiettivi, prevedendone quindi un utilizzo selettivo rispetto a taluni obiettivi ovvero anche alle diverse fasi temporali del trattamento. Ove codesto Ministero condivida tale esigenza, per tali trattamenti selettivi potrebbero essere individuate, successivamente, apposite regole tecniche, per la cui formulazione questa Autorità offre, sin d´ora, la più ampia collaborazione.

Nell´allegato al decreto sono individuati, fra gli altri, alcuni dati sensibili (nazionalità, madrelingua, handicap) il cui trattamento è consentito nel rispetto delle elevate garanzie previste dal Codice per tale categoria di dati (artt. 20 e 22 d. lg. n. 196/2003).

Si richiama, pertanto, l´attenzione di codesto Ministero sull´effettiva indispensabilità del loro inserimento nell´anagrafe nazionale rispetto alle finalità a questa attribuite, in particolare  per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute, e sulla corrispondenza del loro trattamento alle "finalità di istruzione e di formazione" che devono ricorrere per consentire ad un soggetto pubblico di trattare dati sensibili in ambito scolastico e universitario (art. 95 d. lg. n. 196/2003).

Si rende, poi, necessaria una più dettagliata individuazione delle operazioni eseguibili e delle modalità del trattamento, mediante indicazioni che potrebbero essere contenute nel presente schema di decreto (che non sembrerebbe avere natura regolamentare), ovvero nel regolamento per l´individuazione dei tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili da adottare entro il 30 settembre 2004 (art. 20, comma 2, e 181, comma 1, lett. a), d. lg. n. 196/2003).

Non sembra, inoltre, pertinente rispetto alle finalità dell´anagrafe l´inserimento, fra i dati identificativi dello studente, del codice fiscale, più propriamente utilizzato in ambito fiscale e tributario. Sotto tale aspetto, com´è noto, le leggi delega n. 127/2001 e n. 676/1996 e il recente Codice hanno previsto, in relazione ad una disposizione comunitaria, la previsione di specifiche garanzie volte ad individuare, in chiave selettiva, i presupposti per l´utilizzo di numeri di identificazione personale e, in particolare, del codice fiscale.

Si richiama, infine, l´attenzione sulla opportunità di chiarire il preciso ambito del trattamento dei dati consentito al CINECA (art. 3 dello schema) anche ai fini della sua eventuale designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali (art. 29 d. lg. n. 196/2003).

Nel pregare codesto Ministero di menzionare nel preambolo l´avvenuta consultazione del Garante  (art. 154, comma 4, d. lg. n. 196/2003), l´Autorità rimane a disposizione per ogni chiarimento o ulteriore collaborazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Buttarelli