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2.5 Confessioni religiose - Relazione 1998 - 12 aprile 1999

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Indice

Relazione annuale 1998

2. Temi di maggior rilievo nell´attività del Garante

2.5 Confessioni religiose
In materia di confessioni religiose, nel 1998 va registrata l´attuazione di alcune importanti novità di carattere generale, anche di rango legislativo, e di vari interventi di tipo particolare.

Già nel corso del 1997, il d.lg. n. 255/1997 aveva introdotto alcune semplificazioni, modificando l´art. 7 della l. n. 675/1996 e includendo fra gli esoneri dall´obbligo di notificazione i trattamenti effettuati da associazioni, fondazioni e comitati aventi carattere filosofico e religioso (come pure quelli posti in essere da organismi rappresentativi di tali soggetti istituiti per scopi non di lucro, nonché da organizzazioni di volontariato).

Introducendo questo esonero il legislatore aveva opportunamente precisato che rimangono fermi gli obblighi di informativa agli interessati e di acquisizione del loro consenso, ove necessario. Accanto a tali obblighi, la disciplina introdotta dalla legge per il trattamento di dati sensibili, quali appunto quelli relativi all´adesione a una confessione religiosa, prevede anche l´autorizzazione del Garante.

Sempre nel 1997, al fine di semplificare anche quest´ultimo adempimento, il Garante aveva incluso tra le autorizzazioni generali rilasciate per diverse tipologie di titolari o di trattamenti, una autorizzazione (la n. 3/1997), che faceva riferimento al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi associativi, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità religiose.

Nel corso del 1998 tale autorizzazione si è dimostrata efficace nel suo intento di combinare la semplificazione degli adempimenti con il rispetto di alcune garanzie. Al momento del suo rinnovo (30 settembre 1998) si è perciò reso necessario integrarla in due sole occasioni, con analoghe prescrizioni a carattere particolare che si è ritenuto opportuno demandare ad apposite autorizzazioni: nei confronti, cioè, di una società cattolica di assicurazioni e di un istituto scolastico privato (v. § 3.1.4).

Nel primo caso il trattamento di dati sensibili per il quale si chiedeva l´autorizzazione consisteva nella gestione dei dati relativi ai soci. Questi ultimi, infatti, secondo le previsioni statutarie della società, devono essere esclusivamente persone che professano la religione cattolica e che manifestano sentimenti di adesione alle opere cattoliche.

Nel secondo caso, invece, la richiesta di autorizzazione si legittimava con la necessità per l´istituto scolastico, che aveva forma di s.r.l. e non di associazione o fondazione (e che quindi non poteva avvalersi del provvedimento generale), di trattare i dati idonei a rivelare le convinzioni religiose degli studenti relativamente all´insegnamento della religione cattolica.

L´autorizzazione generale n. 3/1997, come già accennato, è scaduta il 30 settembre 1998 ed è stata sostituita dalla n. 3/1998, valida fino al 30 settembre 1999, che ha sostanzialmente riprodotto la precedente con limitate modifiche.

Poiché al momento dell´emanazione dei nuovi provvedimenti generali era in corso di approvazione in Parlamento la l. n. 344/1998, che ha procrastinato al 31 luglio 1999 il termine per l´adozione dei decreti delegati previsti dalla l. n. 676/1996 (i quali dovranno completare la disciplina sulla protezione dei dati personali, anche in attuazione delle raccomandazioni del Consiglio d´Europa), il Garante ha preferito, come nella precedente occasione, evitare di dettare disposizioni di eccessivo dettaglio limitandosi a fissare i requisiti indispensabili per garantire la liceità dei trattamenti di dati sensibili e una idonea tutela degli interessati.

Raccogliendo l´indicazione fornita dal riferito caso dell´istituto scolastico privato, l´autorizzazione n. 3/1998 è stata resa applicabile agli istituti scolastici anche di tipo non associativo, per i trattamenti di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose e per le operazioni strettamente necessarie per garantire il diritto degli studenti di scegliere se avvalersi dell´insegnamento della religione cattolica (art. 310, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297).

Non si è invece ritenuto opportuno generalizzare l´indicazione fornita dall´autorizzazione speciale rilasciata alla Società Cattolica di Assicurazione rispetto a una fattispecie ritenuta estremamente particolare, il che ha ovviamente reso necessario rinnovare tale speciale autorizzazione alla scadenza.

L´attività del Garante si è poi incentrata sull´assistenza alle confessioni religiose in merito ai problemi interpretativi e applicativi della legge. Per tali motivi, nel corso dell´anno, sono stati ricevuti più volte i rappresentanti di talune confessioni religiose per l´esame di problematiche di carattere generale, alcune delle quali sono attualmente allo studio, dati gli inevitabili riflessi che determinate interpretazioni potrebbero avere su un elevato numero di persone in un settore così delicato.

Vi sono stati inoltre specifici interventi del Garante su questioni particolari sollevate da alcuni cittadini, anche se non attraverso un formale pronunciamento dell´Autorità.

Tra questi, ad esempio, va annoverata la precisazione sugli organi di stampa - da parte di un componente del Garante - nei confronti della notizia circolata nell´estate del 1998 sulla richiesta di una persona di essere cancellata dal registro dei battesimi. Il rappresentante dell´Autorità ha fatto notare che l´inserimento del nominativo di una persona nel registro dei battezzati costituisce l´attestazione di una vicenda "storica" che, in quanto tale, non può essere "cancellata".

Sempre nell´ambito degli interventi specifici, il Garante è stato spesso contattato (talvolta anche solo per conoscenza) da diversi cittadini i quali, in qualità di ex aderenti ad associazioni religiose, o semplicemente in quanto non interessati a ricevere da esse pubblicazioni e offerte, hanno esercitato i diritti previsti dall´art. 13 della l. n. 675/1996 richiedendo, il più delle volte, la cancellazione dei propri dati personali. Nella quasi totalità dei casi tali richieste hanno ricevuto una risposta affermativa e non hanno quindi richiesto il successivo intervento dell´Autorità.

Nel corso dell´anno, infine, è stata data risposta a un dipendente di un ospedale di proprietà di un istituto religioso, il quale aveva chiesto di conoscere se la norma del regolamento del personale, che impone di ispirare il comportamento anche esterno del dipendente "alla peculiare natura e finalità dell´ente da cui dipende l´ospedale", integrasse un´interferenza nella vita privata del dipendente medesimo.

A tale proposito il Garante, rilevato che obblighi di tal genere sono previsti per diverse categorie di dipendenti pubblici e privati, ha però precisato che potrebbero rinvenirsi eventuali rischi in sede di concreta applicazione di tali disposizioni. L´accertamento e la sindacabilità della lealtà e della correttezza della condotta dei dipendenti, infatti, devono essere effettuati nel rispetto delle norme poste a tutela della vita privata, come pure di altre disposizioni, anche di rango costituzionale, a garanzia delle libertà fondamentali.

Scheda

Doc-Web
1337491
Data
12/04/99

Tipologie

Relazione annuale