g-docweb-display Portlet

Essenzialità dell'informazione e dignità dei defunti - 15 luglio 2006 [1310796]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1310796]

Essenzialità dell´informazione e dignità dei defunti -  15 luglio 2006 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

RILEVATO che il settimanale Chi edito da Arnoldo Mondadori editore S.p.A., nel numero appena pubblicato (n. 28 del 19 luglio 2006), ha diffuso un servizio giornalistico in "esclusiva mondiale" (p. 8-16) dedicato all´incidente automobilistico del 31 agosto 1997 a seguito del quale hanno perso la vita la principessa Diana Spencer e il suo compagno Dodi Al Fayed, incidente che ha suscitato enorme clamore nell´opinione pubblica a livello internazionale in ragione della sua dinamica e della notorietà dei personaggi coinvolti;

RILEVATO che nel servizio, oltre a fotografie che ritraggono la principessa Spencer anche nel momento in cui giungono i primi soccorsi, e ad analitiche dichiarazioni che sarebbero state rilasciate dal giornalista Jean-Michel Caredec´h che recano un dettaglio relativo alla sfera sessuale di una delle vittime, comunque indicato per commentare la dinamica dell´incidente, sono stati riprodotti diversi dati personali concernenti i risultati dell´esame connesso all´autopsia (pag. 12 e 13 del predetto numero del settimanale);

RITENUTO che la diffusione di tali dati è stata effettuata riproducendo anche documenti sanitari recanti dettagli clinici, supportati da un annesso "bozzetto prestampato su cui il medico legale ha indicato le ferite rilevate sul corpo di Lady D.", nel quadro di un servizio che si caratterizza, nei termini predetti, per un accanimento informativo su un fatto risalente al 1997, con particolari anche impressionanti;

RILEVATO che la predetta diffusione è manifestamente lesiva della dignità dell´interessata e ingiustificata sul piano dell´essenzialità dell´informazione sul fatto di cronaca;

RILEVATO che la pubblicazione dei predetti dati personali di carattere sanitario è infatti illecita ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni del codice di deontologia per l´attività giornalistica, applicabili anche ai dati personali riguardanti persone decedute (art. 137, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali; artt. 5, 6, 8, 10 e 11 del predetto codice di deontologia);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 9, comma 3, 139, comma 5, 154, comma 1, lett. c) e d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice);

RITENUTA pertanto la necessità di disporre nei confronti di Arnoldo Mondadori editore S.p.A., in qualità di titolare del trattamento e ai sensi delle predette disposizioni, il divieto di diffondere ulteriormente tutti i predetti dati personali di carattere sanitario pubblicati alle pagine 12 e 13 del servizio riportato sul numero 28 del 19 luglio 2006 del settimanale "Chi", con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione penale di cui all´art. 170 del Codice (reclusione da tre mesi a due anni);

RITENUTA altresì la necessità di disporre l´invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dispone nei confronti di Arnoldo Mondadori editore S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e d), 143, comma 1, lett.  c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il divieto di diffondere i dati personali di carattere sanitario relativi alla principessa Diana Spencer pubblicati alle pagine 12 e 13 del numero 28 del 19 luglio 2006 del settimanale "Chi", con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dispone l´invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

Roma, 15 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli