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Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - 18 maggio 2006 [1298799]

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[doc. web n. 1298799]

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - 18 maggio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 aprile 2006 (prot. Di.C.A./4194/2/4.5.2.1);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da essa effettuati.

La Presidenza, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari solo in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare unicamente la finalità di rilevante interesse pubblico è necessario che, con un atto di natura regolamentare, siano identificati e resi pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

A tale scopo, la Presidenza è quindi tenuta ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante. In questa prospettiva il predetto schema identifica i tipi di dati che la Presidenza intende trattare, con le operazioni individuate in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi (art. 20, comma 2, del Codice).

OSSERVA:

1. Verifica della legittimità, del buon andamento, dell´imparzialità dell´attività amministrativa (allegato n. 5)
Con riferimento all´allegato n. 5, nella descrizione sintetica del trattamento è necessario precisare che i dati giudiziari trattati per svolgere compiti di protezione civile sono utilizzati solo al fine di verificare i requisiti richiesti per le associazioni di volontariato. Valuti, inoltre, la Presidenza se sia opportuno integrare la descrizione con riferimento all´eventualità che vengano trattate anche informazioni attinenti allo stato di salute nell´espletamento delle attività di prevenzione e soccorso in relazione ad eventi calamitosi. Qualora la valutazione abbia esito positivo, e la descrizione sia integrata, non vi sarà bisogno di sottoporre nuovamente lo schema di regolamento all´esame del Garante.

2. Gestione degli interventi in ambito sociale, di pari opportunità e tutela dei soggetti vittima di discriminazione (allegato n. 6)
Valuti, parimenti, la Presidenza se l´individuazione dei tipi di dati trattati debba essere integrata con l´indicazione delle informazioni di carattere giudiziario utilizzate nell´ambito della gestione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nell´ambito della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento (art. 6, d.lg. 9 luglio 2003 n. 215), ciò, in riferimento solo all´accertamento dei requisiti che devono possedere i rappresentanti legali delle medesime associazioni ai fini dell´iscrizione nel registro.

3. Attività istruttoria di autorizzazione di vigilanza sugli enti autorizzati a svolgere procedure di adozione internazionale di minori (allegato n. 14)
Con riferimento all´allegato n. 14, si evidenzia la necessità di coordinarlo con il d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 492, il quale reca già la specificazione dei tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili da parte della Commissione per le adozioni internazionali in attuazione della normativa in materia (art. 2, commi 7 e 8).

Le operazioni di comunicazione devono essere, inoltre, individuate in modo più specifico, evidenziando sia le finalità perseguite, sia le specifiche basi normative eventualmente esistenti. Ciò, dopo aver verificato l´indispensabilità delle comunicazioni di dati personali sensibili e giudiziari effettuate nei confronti degli enti locali per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali inerenti ai servizi socio-assistenziali, in quanto l´attivazione di tali servizi compete piuttosto ad altri soggetti che intervengono nella procedura di adozione internazionale, quali il tribunale per i minorenni o gli enti autorizzati (v. art. 29-bis ss. l. 4 maggio 1983, n. 184).

Nella descrizione sintetica del trattamento occorre inoltre delimitare rigorosamente il trattamento dei dati relativi alla vita sessuale degli aspiranti genitori, specificando che tali informazioni possono venire in evidenza, in relazione al tipo di trattamento o al contesto in cui questo viene effettuato, al fine esclusivo di accertare eventuali situazioni familiari che potrebbero comportare pregiudizio per il minore.

È altresì necessario comprovare l´indispensabilità dell´utilizzo di dati giudiziari per perseguire le attività connesse all´applicazione della normativa in materia di adozione internazionale, specificando, nella sintetica descrizione, che tali informazioni sono oggetto di trattamento nell´ambito della verifica dei requisiti relativi al possesso di idonee qualità morali delle persone che dirigono e compongono gli enti autorizzati (art. 39, comma 1, lett. c) della legge 4 maggio 1983, n. 184).

4. Conclusioni
La Presidenza del Consiglio dei ministri è invitata a conformare lo schema  di regolamento alle indicazioni sopra formulate, tenendo presente che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non potrà essere effettuato in difformità dalle indicazioni medesime.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:


ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a condizione che siano rispettate le indicazioni fornite nei punti da 1 a 4, riguardanti:

  • la precisazione nella descrizione sintetica del trattamento, in ordine alle informazioni trattate per lo svolgimento dei compiti di protezione civile (allegato n. 5);
  • la possibilità di estendere l´utilizzo dei dati giudiziari con riferimento alla gestione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività di lotta alle discriminazioni e di promozione della parità di trattamento (allegato n. 6);
  • il coordinamento con le disposizioni previgenti dell´individuazione dei tipi di dati trattabili e delle operazioni eseguibili in applicazione della normativa in materia di adozione internazionale; la specificazione, in relazione alle operazioni di comunicazione, delle finalità perseguite e delle basi normative eventualmente esistenti, previa verifica relativa all´indispensabilità delle comunicazioni effettuate nei confronti degli enti locali; la delimitazione dell´utilizzo dei dati giudiziari ed attinenti alla vita sessuale degli aspiranti genitori (allegato n. 14).

Roma, 18 maggio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli