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Provvedimento del 9 marzo 2006 [1268821]

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[doc. web n. 1268821]

Provvedimento del 9 marzo 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 28 settembre 2005 con la quale XY, nella qualità di amministratore e legale rappresentante di KZ s.r.l., aveva chiesto a Banca Intesa S.p.A. di ottenere la comunicazione dei dati personali contenuti negli estratti conto ("dall´accensione alla chiusura dei conti ") relativi ad alcuni "conti anticipi" intestati alla sua società e nella documentazione agli stessi relativa;

VISTO il ricorso regolarizzato il 5 dicembre 2005 con il quale KZ s.r.l., in persona del suo amministratore e legale rappresentante XY, rappresentata e difesa dall´avv. Ermelinda Elia, ha ribadito la propria richiesta di accesso ai dati personali che la riguardano; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 dicembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 19 gennaio 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax dalla resistente in data 9 gennaio 2006 con la quale la banca ha allegato copia di una nota inviata alla ricorrente con la quale, nel dichiarare che "trattandosi di conti a pratica, i medesimi" non produrrebbero "alcun estratto conto specifico nei confronti del cliente", ha comunicato alla stessa "la documentazione disponibile"; rilevato che con la medesima nota la resistente ha manifestato la propria disponibilità a fornire "gli opportuni chiarimenti, oltre che l´eventuale copia di documentazione ritenuta utile ";

VISTO il fax del 13 gennaio 2006 con il quale la ricorrente ha contestato l´incompletezza del riscontro, rilevando in particolare che l´istituto di credito resistente avrebbe comunicato solo alcuni tra i dati personali disponibili (in parte ad essa già noti) e non anche quelli contenuti nei contratti o relativi alla "serie di registrazioni contabili" sui conti in questione, conti che la medesima resistente dichiara essere stati "accesi a suo nome, ma a sua insaputa ";

VISTO il fax datato 13 gennaio 2006 con il quale la resistente ha dichiarato che "i contratti di anticipi fatture estero con copia delle singole fatture anticipate alla KZ, sono stati depositati presso il Tribunale di Bologna in sede di ricorso per decreto ingiuntivo" ed ha fornito la propria "disponibilità ad un incontro al fine di chiarire alcune questioni tecniche indispensabili per ulteriori spiegazioni"; rilevato che la società ha dichiarato altresì di voler fornire alla ricorrente i dati in questione "ove tecnicamente possibile ";

VISTO il fax datato 16 gennaio 2006 con il quale l´istituto di credito resistente ha comunicato di essere venuto a conoscenza "della dichiarazione di fallimento della KZ s.r.l. da parte del Tribunale civile di Bologna in data 30 dicembre 2005" e ha dichiarato che "copia della documentazione relativa ai conti anticipi (…) resta a disposizione della procedura fallimentare ";

VISTA la nota della società resistente datata 2 febbraio 2006 con la quale la stessa ha ribadito la propria richiesta di accesso ai dati, sostenendo che "la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della ricorrente società non ne ha fatto venir meno la capacità giuridica e di agire, atteso che le situazioni di incapacità del fallito restano limitate ai pochi casi che la legge espressamente prevede in funzione della procedura fallimentare" e che pertanto "resta salvo ed impregiudicato nei confronti del titolare del trattamento il diritto (…) della ricorrente di accedere a qualunque informazione ad essa relativa (…), come pure salvo e impregiudicato resta il diritto (…) della KZ a ricevere tutela dinanzi al Garante nelle forme contemplate, senza alcuna deroga o limitazione, dal d.lg. n. 196/2003 ";

RILEVATO che il ricorso concerne un´istanza presa in considerazione dal Garante unicamente come richiesta volta a conoscere i dati personali della ricorrente relativi ai menzionati rapporti bancari; precisato che tale diritto di accesso ai dati personali è distinto dal diritto del cliente di ottenere copia di interi atti o documenti bancari, contenenti o meno dati personali, ai sensi del d. lg. n. 385/1993 (testo unico bancario);

CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi;  rilevato che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti " solo quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa;

RILEVATO che la resistente non risulta, dalla documentazione in atti, aver già comunicato tutti i dati personali relativi ai "conti anticipi" intestati alla società ricorrente, dati per i quali sono state addotte alcune difficoltà tecniche che ne avrebbero ritardato il reperimento;

RILEVATO che i diritti di cui all´art. 7 del Codice, che sono espressione anche del diritto alla protezione dei dati personali riconosciuto a chiunque in relazione ai dati che lo riguardano (art. 1 del medesimo Codice), possono essere esercitati solo dall´interessato (direttamente o per il tramite di persone fisiche, enti, associazioni od organismi cui lo stesso abbia conferito, per iscritto, una procura, oltre a quanto previsto per le persone decedute dall´art. 9, comma 3, del Codice);

CONSIDERATA la natura strettamente personale di tali diritti (riconosciuti dal Codice anche alle persone giuridiche) di cui l´interessato (imprenditore individuale o società) non è privato, o limitato nell´esercizio, in caso di fallimento;

RILEVATO, in relazione ad alcune deduzioni della resistente, che tale assetto è conforme alla disciplina in materia di fallimento, in base alla quale: a) il fallito è privato solo "dell´amministrazione e della disponibilità dei suoi beni"; b) l´amministrazione del patrimonio fallimentare da parte del curatore non riguarda l´esercizio dei diritti di natura strettamente personale; c) la sentenza dichiarativa del fallimento è causa di scioglimento della società, ma non di sua estinzione in quanto "gli organi sociali rimangono in vita con il loro poteri rappresentativi" e la sentenza "non priva in modo assoluto il fallito della capacità giuridica, ma lo pone in uno stato di incapacità relativa, che gli consente di agire, sul piano sostanziale e processuale, senza autorizzazione o sostituzione del curatore, per far valere diritti strettamente personali " (cfr. Cass., 23 luglio 1994, n. 6873 e 21 aprile 1997, n. 3400; artt. 31, 42 e ss. r.d. n. 267/1942, come modificato da ultimo dal d.lg. 9 gennaio 2006, n. 5);

RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare a Banca Intesa S.p.A. di completare il riscontro fornito, comunicando alla ricorrente, entro il 30 aprile 2006, nei modi previsti dall´art. 10 del Codice, tutti i dati personali relativi ai conti anticipi in questione allo stato detenuti; ritenuto di dover ordinare alla medesima resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti in ragione della particolarità della vicenda in questione;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso ed ordina a Banca Intesa S.p.A. di comunicare alla società ricorrente, entro il termine del 30 aprile 2006, i dati personali oggetto di istanza di accesso detenuti e non ancora comunicati alla medesima società, dando conferma dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità entro il medesimo termine;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 9 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli