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Provvedimento del 25 maggio 2005 [1222371]

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[doc. web n. 1222371]

Provvedimento del 25 maggio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Fausto Di Giacinti

nei confronti di

Cassa di risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. e

Avv. Abramo Di Salvatore;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Il ricorrente, nel 1994, aveva sottoscritto una fideiussione a garanzia di un finanziamento di lire 20 milioni che Cassa di risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. aveva erogato in favore di Telestar Telecomunicazioni s.r.l. di cui era allora socio. Nel 1997, la banca aveva risolto il finanziamento chiedendo al ricorrente, in qualità di garante, di pagare le rate impagate. Nel maggio del 2001, dopo aver, a suo avviso, superata "ogni (…) implicazione" nelle vicende relative a tale contratto "comunque oggetto di contenzioso", il ricorrente aveva ricevuto dalla banca un sollecito di pagamento. Intendendo ribadire la propria estraneità al riguardo, l´8 luglio 2004 l´interessato aveva formulato un´istanza ai sensi degli artt. 7 ed 8 del Codice nei confronti della banca con la quale, oltre ad esercitare i diritti previsti dal medesimo art. 7, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), si opponeva al trattamento dei propri dati che lo riguardano sostenendo di non aver mai prestato un idoneo consenso informato al loro trattamento. Con nota datata 23 luglio 2004 la banca aveva fornito indicazioni in ordine a tale istanza (allegando copia dell´informativa fornita ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e della dichiarazione di consenso a suo tempo sottoscritta dall´interessato), precisando che i dati sarebbero stati trattati per adempiere ad obblighi di legge, nonché "per l´attività legale necessaria per il recupero del credito" in relazione alla garanzia fideiussoria; gli stessi dati erano stati, tra l´altro, comunicati all´avv. Abramo Di Salvatore in relazione ai procedimenti avviati nei confronti del ricorrente dinanzi al Tribunale di Teramo.

Con nota datata 4 ottobre 2004 l´interessato aveva formulato nei confronti dell´avv. Abramo Di Salvatore un´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice con la quale, oltre ad alcune istanze non rientranti tra gli specifici diritti previsti dall´art. 7 del Codice, ha chiesto di conoscere l´origine dei dati, la logica, le finalità e le modalità del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile del trattamento. Con tale istanza, l´interessato si era anche opposto al trattamento dei dati da parte del legale invitandolo a "revocare ogni e qualsiasi evento pregiudizievole attivato" nei propri confronti. Con nota datata 26 ottobre 2004 il legale aveva invitato l´interessato ad indirizzare direttamente le richieste alla banca, precisando di non poter aderire all´invito, dovendo adempiere al mandato professionale della Cassa.

Ritenendo insoddisfacenti i riscontri, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice con il quale ha ribadito le richieste già formulate nei confronti dei citati titolari del trattamento e si è nuovamente opposto al trattamento effettuato in asserita violazione di legge, sollecitandone a tal fine il blocco e/o la cancellazione. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la banca tratterebbe illecitamente i dati personali comuni e sensibili del proprio coniuge che non avrebbe mai manifestato un consenso informato; ha poi ribadito che l´informativa e il consenso allo stesso richiesto non presentavano i requisiti richiesti dalla legge 675/1996 a suo tempo vigente; ha infine chiesto che il Garante attivi interventi ispettivi nei confronti dell´istituto di credito e dello studio legale anche in ordine all´adozione delle misure di sicurezza.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 28 febbraio 2005 ai sensi dell´art. 149 del Codice, l´avv. Abramo Di Salvatore ha risposto con nota inviata il 23 marzo 2005, sostenendo:

  • "quale legale incaricato dalla Tercas S.p.A.", di non "aver violato alcuna norma posta a garanzia della privacy";
  • che, nel proprio caso, "il consenso non è necessario in quanto" avrebbe "agito, nell´opportuna sede giudiziaria, per far valere un diritto di credito (vedi art. 24 d.lg. 196/2003) conseguente alla fideiussione (…) rilasciata" a suo tempo dall´interessato.

Con nota inviata il 23 marzo 2005, e con successiva memoria inviata il 29 marzo 2005, Cassa di risparmio della Provincia di Teramo S.p.A., nel ribadire quanto già espresso nella propria nota del 23 luglio 2004, ha allegato "copia della documentazione contrattuale relativa al finanziamento" (già fornita al ricorrente con nota in data 28 giugno 2004), sostenendo:

  • di non poter aderire all´opposizione al trattamento. Ciò, in quanto i dati "sono trattati esclusivamente per esigenza di difesa dei diritti della banca in relazione all´azione di recupero del credito" (…) (cfr. art. 24 d.lg. n. 196/2003), finalità –quest´ultima- rispetto alla quale è pacifico il ruolo strumentale del legale esterno incaricato di patrocinare nelle debite sedi il recupero del credito vantato dalla Cassa";
  • il consenso non sarebbe necessario neanche "per il trattamento di dati finalizzato alla esecuzione del contratto del quale è parte l´interessato (ad esempio, una fideiussione)";
  • le eventuali istanze formulate in ordine ai dati personali riferiti alla coniuge del ricorrente devono, a pena di inammissibilità, essere avanzate personalmente dall´interessata o da un terzo munito di delega che il ricorrente non avrebbe fornito;
  • i dati personali relativi al ricorrente "non sono soggetti a diffusione";
  • l´informativa sulla protezione dei dati è stata aggiornata secondo le disposizioni dal Codice.

Con note inviate il 13 aprile 2005 ed il 5 maggio 2005, successivamente all´audizione svoltasi il 31 marzo 2005 ed alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, disposta da questa Autorità in data 12 aprile 2005, il ricorrente, nel ritenere insoddisfacenti i riscontri, ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre le spese del procedimento a carico delle controparti.

Con nota inviata il 27 aprile 2004 la banca resistente ha ribadito quanto già sostenuto nella precedente memoria.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da una cassa di risparmio e da un avvocato da questa incaricato, quale libero professionista, di rappresentarla ed assisterla nelle azioni legali volte al recupero del credito vantato nei confronti dell´interessato.

Il ricorso deve essere dichiarato infondato per quanto concerne le richieste formulate nei confronti della Cassa e volte a conoscere l´origine dei dati, le finalità, la logica e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile eventualmente designato e del rappresentante designato ai sensi dell´art. 5, comma 2, del Codice, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o diffusi. La resistente aveva fornito sufficiente riscontro a tali istanze già in sede di risposta all´interpello preventivo ex art. 146 del Codice, mediante la nota datata 23 luglio 2004, e prima della proposizione del ricorso stesso.

Il ricorso è parimenti infondato per quanto riguarda l´opposizione al trattamento e la conseguente richiesta di cancellazione e blocco dei dati formulate nei confronti della medesima Cassa. Il trattamento dei dati personali del ricorrente connesso al rapporto contrattuale intercorso fra le parti non risulta, allo stato degli atti, effettuato in modo illecito. La Cassa aveva a suo tempo ottenuto un idoneo consenso informato al trattamento da parte dell´interessato. Inoltre, ai sensi dell´art. 24 del Codice oggi vigente il consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l´interessato, come pure allorché il trattamento è necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (come avviene nel caso di specie in relazione al diritto di credito vantato nei confronti dell´interessato).

Il ricorso deve essere accolto per quanto concerne la richiesta formulata dall´avv. Di Salvatore volta a conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, non avendo il predetto legale fornito alcun riscontro in merito. L´avv. Abramo Di Salvatore dovrà pertanto corrispondere a tali richieste del ricorrente, entro il 15 luglio 2005, dando conferma entro lo stesso termine a questa Autorità di tale adempimento.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta formulata nei riguardi del medesimo legale, volta a conoscere l´origine dei dati, la logica, le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare del trattamento, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo l´avvocato resistente fornito, seppur in modo generico, un riscontro sufficiente alle stesse, integrando nel corso del procedimento quello fornito in precedenza.

Per quanto riguarda l´opposizione al trattamento e la conseguente richiesta di cancellazione e blocco dei dati formulata nei confronti dell´avvocato resistente il ricorso è infondato in base alle medesime motivazioni su cui si fonda la declaratoria di infondatezza delle analoghe richieste avanzate nei confronti della Cassa (che ha incaricato l´avv. Di Salvatore, in qualità di libero professionista, di tutelare giudizialmente le proprie ragioni creditorie nei confronti del ricorrente).

Tale dichiarazione di infondatezza lascia impregiudicata la facoltà per l´interessato di far valere eventuali diritti relativi al contratto dinanzi alla competente sede giudiziaria.

Devono essere infine dichiarate in questa sede inammissibili le altre richieste dell´interessato (volte, in particolare, a promuovere azioni ispettive dell´Autorità e verifiche sull´adozione delle misure di sicurezza) non rientrando le stesse, per il tenore della loro formulazione, fra i diritti di cui all´art. 7 del Codice, gli unici per i quali sia possibile promuovere il ricorso ex art. 145 e s. del Codice medesimo.

Altresì inammissibili sono le istanze (formulate peraltro solo nel ricorso) riferite al trattamento dei dati personali del coniuge del ricorrente, che non sono state avanzate né previamente nell´istanza ex art. 7 del Codice (personalmente dall´interessata, o da persona munita di delega), né proposte nel quadro del ricorso da una persona legittimata e nel rispetto della procedura prevista dal Codice.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso nei confronti dell´avv. Abramo Di Salvatore limitatamente alla richiesta di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi e in riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato ai sensi dell´art. 29 del Codice ed ordina al predetto resistente di corrispondere a tali richieste nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti dell´avv. Abramo Di Salvatore in ordine alle richieste volte a conoscere l´origine dei dati, la logica, le finalità e le modalità del trattamento e gli estremi identificativi del titolare del trattamento;

c) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. in ordine alle richieste di cui all´art. 7, comma 2, lett. a), b),c), d) ed e), del Codice;

d) dichiara infondato il ricorso nei confronti di entrambi i titolari del trattamento in ordine all´opposizione al trattamento ed alle conseguenti richieste di cancellazione e blocco dei dati;

e) dichiara inammissibili le restanti richieste;

f) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 25 maggio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1222371
Data
25/05/05

Tipologie

Decisione su ricorso