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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TELECOMUNICAZIONI E RETI TELEMATICHE > Casi particolari > Pay-tv

Il titolare deve garantire il diritto dell´interessato di non ricevere corrispondenza pubblicitaria non voluta mediante l´adozione di misure, anche tecniche, idonee ad impedire in modo permanente l´invio dei messaggi indesiderati (fattispecie relativa all´invio, da parte di una società fornitrice di servizi televisivi, ad un proprio abbonato, di comunicazioni commerciali tramite decoder).

  • Garante 19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067431]


L´istanza di accesso ai dati personali trattati da una società che offre servizi televisivi a pagamento può dirsi adeguatamente soddisfatta mediante l´invio di copia del contratto e del documento allegato al medesimo, anche nel caso in cui i dati personali contenuti nella copia del documento d´identità e quelli indicati nel contratto non corrispondano esattamente a quelli del ricorrente. Pertanto è giustificata la declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso (nella specie si sarebbe verificata una usurpazione di identità in quanto nel contratto sarebbe stato inserito un codice fiscale risultato inesistente ed allegato un documento contraffatto).

  • Garante 10 aprile 2003 [doc. web n. 1079157]