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Provvedimento del 12 ottobre 2004 [1108836]

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[doc. web n. 1108836]

Provvedimento del 12 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giuseppe Pierro

nei confronti di

Italia Online S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, utente dei servizi di accesso ad Internet e di posta elettronica erogati a titolo gratuito dalla resistente, afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, lamentando la continua ricezione di messaggi "di tipo informativo-promozionale" da parte di "Libero Staff", aveva chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano e di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento. L´interessato si era anche opposto al trattamento dei dati a fini di invio di materiale pubblicitario.

Con il ricorso presentato ai sensi dell´art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito tali richieste chiedendo anche di porre a carico di Italia Online S.p.A. le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 luglio 2004, Italia Online S.p.A. non ha risposto.

Ha invece inviato una nota Wind telecomunicazioni S.p.A. che, sul sito Internet nel quale figura il modulo di iscrizione al servizio di cui usufruisce il ricorrente, si dichiara anch´esso titolare del trattamento e fornisce unitamente alla resistente, in un unico contesto, l´informativa sul trattamento dei dati connessi al servizio medesimo.

Wind telecomunicazioni S.p.A. ha inteso interloquire direttamente sulle istanze dell´interessato sebbene le stesse fossero state rivolte ad Italia Online S.p.A. In questa prospettiva, la prima società, con nota inviata via fax il 29 luglio 2004, scusandosi anche per non aver fornito riscontro all´originaria istanza a causa di asseriti "contrattempi organizzativi", ha inteso comunicare i dati personali del ricorrente detenuti dalla società, le finalità e la logica del trattamento, illustrando alcune modalità attraverso le quali verrebbero rilevate "le attitudini commerciali del cliente manifestate attraverso i comportamenti in rete".

Wind telecomunicazioni S.p.A. ha dichiarato anche di non poter aderire all´opposizione al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario.

Tale società, nella sua memoria, considera infatti "facoltativo" il consenso al trattamento dei dati per le seguenti finalità articolate nei primi quattro punti dell´informativa rilasciata agli interessati "al momento della registrazione al (…) portale con creazione della casella di posta elettronica":

a) raccolta di dati per fornire il servizio Libero e per comunicare eventuali informazioni all´autorità giudiziaria;

b) possibilità per Wind telecomunicazioni S.p.A. di "definire il (…) profilo commerciale" dell´interessato ed utilizzarlo "per finalità di marketing e promozionali proprie di Wind";

c) scopi amministrativo-contabili connessi anche a fatture commerciali.

Tuttavia, il rifiuto di prestare il consenso per queste finalità comporterebbe, sempre secondo Wind telecomunicazioni S.p.A., "l´impossibilità di erogare i servizi Libero e Italia Online".

Gli utenti -come ha fatto il ricorrente- potrebbero non prestare il consenso solo per le altre due finalità indicate nell´informativa (connesse alla comunicazione del profilo commerciale a Italia Online S.p.A. per fini di marketing e promozionali propri di Italia Online S.p.A. e all´utilizzo del medesimo profilo da parte di Wind e Italia Online per fini di marketing e promozionali di terzi).

Con fax del 31 agosto 2004, il ricorrente ha preso atto della risposta fornita da Wind telecomunicazioni S.p.A., esprimendo riserve in ordine all´asserita necessità del consenso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da una società di telecomunicazione nell´ambito della fornitura di servizi gratuiti di accesso ad Internet e di posta elettronica.

Il ricorso è proposto solo nei confronti di Italia Online S.p.A., rimasta assente nel procedimento, e non anche di Wind telecomunicazioni S.p.A., la quale fornisce contestualmente alla prima l´informativa sul trattamento dei dati e ne è, anch´essa, titolare o contitolare in termini che dovranno essere verificati nell´ambito dell´autonomo procedimento di seguito menzionato.

Il ricorso è fondato.

Vanno anzitutto accolte le richieste volte a conoscere in forma intelligibile i dati che riguardano l´interessato e le finalità del trattamento, essendo pervenuto all´interessato medesimo un riscontro da parte di Wind telecomunicazioni S.p.A. e non anche di Italia Online S.p.A.

Il ricorso deve essere parimenti accolto per quanto riguarda la richiesta volta a conoscere le modalità del trattamento e la logica ad esso applicata.

La risposta pervenuta all´interessato, anche in questo caso, è stata effettuata da Wind telecomunicazioni S.p.A. e non anche dalla resistente, come richiesto. Si tratta peraltro di un riscontro comunque parziale, non indicando le specifiche circostanze che permettano all´interessato di venire a conoscenza, come suo diritto, del modo concreto con cui i dati personali sono elaborati anche per finalità di marketing e promozionali ed eventualmente conservati temporaneamente -in particolare quelli relativi alle c.d. navigazioni in rete e al profilo commerciale-, tenuto conto anche della particolare disciplina che esclude o limita la conservazione nel tempo dei dati di traffico.

Italia Online S.p.A. dovrà fornire riscontro compiuto e non generico a tutte le predette istanze, comunicando all´interessato i dati che lo riguardano, le finalità del trattamento e, in particolare, le specifiche modalità e la logica utilizzata in concreto, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma entro lo stesso termine a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

Risulta altresì giustificata l´opposizione al trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario.

Dalla menzionata nota inviata da Wind telecomunicazioni S.p.A. risulta, per espressa ammissione della società, che il ricorrente non aveva manifestato il consenso per la comunicazione del suo profilo commerciale a Italia Online S.p.A. e per il suo utilizzo da parte di tale società. Non vi è prova di un´eventuale, connessa, manifestazione di consenso in favore di Italia Online S.p.A. e l´utilizzazione a fini promozionali dei dati del ricorrente da parte di quest´ultima -utilizzazione non contestata in atti- non risulta dai medesimi atti lecita.

Tra le attività di trattamento dei dati effettuato dalle due società vi è, come risulta dalle informative presenti sul menzionato sito web, una stretta connessione che rende in questa sede necessario evidenziare che le società stesse richiedono il consenso dell´interessato per varie finalità che in base al Codice, invece, non giustificano o legittimano la richiesta, sulla base di informative che determinano un quadro assai confuso che non permette all´utente di esprimere scelte libere, consapevoli e non contraddittorie tra loro.

Non è in primo luogo legittimo richiedere il consenso per finalità di eventuale comunicazione dei dati all´autorità giudiziaria: tale comunicazione, quando è richiesta dall´autorità stessa nei casi previsti dalla legge e riguarda dati disponibili, è doverosa in adempimento di un obbligo normativo (art. 24, comma 1, lett. a), del Codice).

Non è altresì giustificato richiedere il consenso per finalità di fatturazione commerciale, o per altri non meglio specificati fini contabili, in quanto le utenze Internet come quelle dell´interessato sono pacificamente gratuite (vedi http://registrati.libero.it).

È in terzo luogo inappropriato richiedere il consenso per le finalità volte a "definire il (…) profilo commerciale" dell´interessato ed utilizzarlo "per finalità di marketing e promozionali" proprie delle due società.

Non è infatti corretto che la società ricorra ad un istituto, come quello del consenso, senza riconoscere alla manifestazione di volontà quel preciso connotato che il Codice prescrive per la sua validità, ovvero la possibilità di esprimerlo liberamente (art. 23, comma 3, del Codice), senza quei condizionamenti anche di fatto che ne condizionano la libera esplicazione. Tale circostanza era stata già rappresentata dal Garante proprio con riferimento ai servizi gratuiti in questione, in un provvedimento che poneva in luce la necessità di limitare la richiesta del consenso alle sole "finalità commerciali non collegate contrattualmente allo stesso servizio e di divulgazione dei dati all´esterno della società " (Provv. 13 gennaio 2000, in Bollettino del Garante n. 11/12, pag. 54).

Il trattamento dei dati relativo alla profilazione dell´interessato potrebbe risultare semmai lecito qualora, per rapporti contrattuali come quello in esame, la società preveda, tra gli obblighi contrattuali, l´assegnazione di un accesso gratuito a Internet dietro il "corrispettivo" di una profilazione lecita, corretta e proporzionata degli utenti (indicando le adeguate garanzie, ma evitando che, oltre alla sottoscrizione del contratto, sia necessario chiedere un ulteriore consenso -non libero- per trattare i dati necessari per attuare tali obblighi). Del resto, la più recente disciplina di derivazione comunitaria in ordine alle comunicazioni indesiderate prevede alcune specifiche eccezioni al principio del consenso, ma basate su alcune garanzie che mancano nella prassi esaminata in questa sede (cfr. art. 130, comma 4, del Codice).

Per i vari motivi suddetti è quindi pienamente giustificata l´opposizione al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario (trattamento che coinvolge entrambe le attività di cui al punto b) della premessa del presente provvedimento).

Va quindi ordinata a Italia Online S.p.A. nei cui confronti è stato proposto il ricorso, la cessazione del comportamento illegittimo come sopra descritto, con conseguente obbligo per la resistente di riformulare la modulistica contrattuale da sottoporre all´interessato entro il congruo termine del 30 maggio 2005 e di astenersi, nelle more dell´accettazione da parte dell´interessato delle nuove clausole contrattuali concernenti il trattamento dei dati personali, da ogni trattamento dei dati per finalità di definizione del profilo commerciale dell´interessato e dalla sua utilizzazione per fini di marketing e promozionali.

Entro la stessa data dovrà essere data conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

Il Garante si riserva di avviare con distinto provvedimento un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 154 del Codice per verificare, anche in termini più generali, la liceità e la correttezza del trattamento dei dati effettuato dalle due società, in particolare per quanto riguarda il sistema di analisi degli accessi alla rete e la liceità delle modalità utilizzate per rilevare le attitudini commerciali dei clienti.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della società è determinato ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie integralmente il ricorso e ordina a Italia Online S.p.A. di adempiere alle richieste dell´interessato nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone a carico di Italia Online S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 ottobre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1108836
Data
12/10/04

Tipologie

Decisione su ricorso