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Dati sensibili - Acquisizione delle cartelle cliniche dei cittadini stranieri indigenti al fine del rimborso delle spese sanitarie - 21 ottobre 19...

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[doc. web n. 1102794]

Dati sensibili - Acquisizione delle cartelle cliniche dei cittadini stranieri indigenti al fine del rimborso delle spese sanitarie - 21 ottobre 1999

Il d.lgs. n. 135/99 ha previsto che, qualora il trattamento di dati sensibili non sia espressamente autorizzato da una legge sufficientemente dettagliata, nelle more di una specificazione legislativa, i soggetti pubblici possono chiedere al Garante l´individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato il trattamento dei dati (art. 22, comma 3 della l. n. 675/96, come modificato dall´art. 5 del d.lgs. n. 135/99).
Nei casi in cui una legge specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non siano individuati i tipi di dati e le operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi spetta dunque alle amministrazioni interessate il compito di provvedere con propri regolamenti o con altre fonti normative all´individuazione delle operazioni e dei tipi di dati trattabili. (art. 22, comma 3 - bis, aggiunto alla legge n. 675/96 dall´art. 5 del d.lgs. 135/99).

Roma, 21 ottobre 1999

Ministero dell´Interno
Direzione generale dei servizi civili
Servizio interventi di assistenza sociale
Divisione applicazione accordi internazionali

Oggetto: Quesito relativo all´acquisizione delle cartelle cliniche dei cittadini stranieri indigenti ai fini del rimborso delle spese sanitarie.

La Vostra Direzione Generale ha inviato a questa Autorità una richiesta di chiarimento sulla legittimità di acquisizione delle cartelle cliniche al fine di provvedere al pagamento delle rette di spedalità fruite dai cittadini stranieri indigenti, ai sensi degli artt. 77 e ss. Della legge 17 luglio 1890, n. 6972; degli artt. 112 e ss del Regolamento amministrativo approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99; dell´art. 5, comma 7 della legge 29 febbraio 1890, n. 33; nonché dell´art. 33 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

Il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici è stato recentemente disciplinato dal dlgs. N. 135., nonché, per quanto specificamente attiene ai trattamenti svolti in ambito sanitario, dal dlgs. 30 luglio 1999, n. 282.

In particolare, il d.lgs. n. 135/99 ha previsto che, che nel caso in cui un trattamento di dati sensibili non sia espressamente autorizzato da una legge sufficientemente dettagliata, i soggetti pubblici possano chiedere al Garante l´individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato il trattamento dei dati. Ciò, nelle more della specificazione legislativa (art. 22, comma 3 della l. n. 675/96, come modificato dall´art. 5 del d.lgs. n. 135/99).

Inoltre, nei casi in cui una legge specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non siano individuati i tipi di dati e le operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi /art. 22, comma 3 - bis, aggiunto alla legge n. 675/96 dall´art. 5 del d.lgs. 135/99).

In quest´ultima ipotesi, spetta dunque alle amministrazioni interessate il compito di provvedere con propri regolamenti o con altre fonti normative all´individuazione delle operazioni e dei tipi di dati trattabili.

Il legislatore delegato non ha però lasciato alla completa discrezionalità delle amministrazioni le specificazioni appena richiamate, ed ha voluto vincolarle al rispetto dei criteri della stretta pertinenza e della necessità (art. 9, l. n. 675/96), da valutare caso per caso in relazione alla finalità perseguita. Sulla base di tali principi, il soggetto pubblico titolare del trattamento deve dunque valutare se, nel caso concreto, le informazioni personali utilizzate e le operazione effettuate sono attinenti al risultato desiderato e indispensabili per raggiungere lo stesso. Infine, nell´ambito di tale valutazione, le amministrazioni sono tenute a rispettare i principi generali contenuti negli articoli 2, 3 e 4 del citato d.lgs. n. 135/99.

Ciò premesso, e con specifico riguardo alla problematica sottoposta a questa Autorità, si deve rilevare che dalla nota in oggetto non si evincono ragioni tali da poter considerare conforme ai summenzionati principi di pertinenza e necessità l´acquisizione sistematica delle cartelle cliniche dei cittadini stranieri. Esse contengono infatti una cospicua serie di dati particolarmente delicati che possono non avere alcuna attinenza con le cure oggetto del rimborso, e che comunque eccedono la mera funzione probatoria delle relative spese.

Per il perseguimento delle finalità illustrate nella nota in oggetto, l´Amministrazione può infatti limitarsi a valutare l´esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi che giustificano l´erogazione del rimborso, e che comunque eccedono la mera funzione probatoria delle relative spese.

Per il perseguimento delle finalità illustrate nella nota in oggetto, l´Amministrazione può infatti limitarsi a valutare l´esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi che giustificano l´erogazione del rimborso , non avendo alcuna rilevanza, ad esempio, la conoscenza del tipo di patologia riscontrata nel soggetto sottoposto a cura. Sarà pertanto la struttura sanitaria interessata ad attestare la necessità delle cure praticate ed il relativo costo.

L´Amministrazione erogatrice del rimborso potrà invece riservarsi il potere di verificare in sede di controllo, la veridicità delle attestazioni della struttura sanitaria. Ed in tale sede, quando ciò sia strettamente necessario, potrà anche prendere visione o acquisire i dati contenuti nella cartella clinica che siano indispensabili per i controlli stessi.

Questa Autorità resta disponibile per ulteriori chiarimenti riguardanti il caso di specie nonché per ogni altra forma di collaborazione che possa essere ritenuta necessaria al fine di predisporre i regolamenti con i quali la Vostra amministrazione vorrà disciplinare i trattamenti di dati sensibili ai sensi del richiamato art. 5 del d.lgs. n. 135/99.

IL PRESIDENTE


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