g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 4 ottobre 2004 [1101760]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1101760]

Provvedimento del 4 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giovanni Ercolani

nei confronti di

Comune di Roma;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di aver ricevuto vari avvisi di pagamento relativi alla tassa smaltimento rifiuti urbani (per il periodo 2001/2003) in relazione ad un appartamento sito in Roma di cui asserisce di non essere "mai stato né proprietario, né affittuario". Tale appartamento sarebbe stato di proprietà di un suo fratello e apparterrebbe ora ad altra persona alla quale è stato venduto nel 1992.

In data 10 luglio 2003 l´interessato ha presentato un´istanza con la quale, asserendo di aver "perso la qualità di contribuente" di tale Comune, ha chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano. Con la medesima istanza il ricorrente ha anche avanzato altre richieste non relative ai diritti di cui all´art. 7 del Codice, con particolare riferimento all´annullamento di alcune cartelle di pagamento riferite al 2001 ed al rimborso per una cartella del 2003 per la quale sostiene di aver "(…) effettuato, erroneamente, il pagamento".

Il 17 luglio 2003 l´interessato ha inviato un´istanza ad AMA S.p.A. (ente strumentale che opera nel settore della gestione dei servizi ambientali) contenente la medesima richiesta di cancellazione di dati personali dagli archivi della società.

Le predette richieste sono state rinnovate con una nota inviata dal ricorrente il 14 aprile 2004 sia al Comune di Roma-Ufficio tributi, sia ad AMA S.p.A.

Non ottenendo riscontro l´interessato ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Roma ai sensi degli artt. 145 s. del Codice, con il quale ha ribadito la propria richiesta affermando di aver ricevuto "un´ulteriore notifica di fattura" a proprio carico per il pagamento della tariffa rifiuti per il 2003.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 25 maggio 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, il ricorrente, con una nota pervenuta l´8 giugno 2004, ha comunicato di aver ricevuto un´altra cartella di pagamento relativa alla tassa rifiuti per il 2002. In data 12 luglio 2004, con una successiva nota, l´interessato ha dichiarato di aver "acquisito" dall´attuale proprietario dell´appartamento in questione "una ulteriore cartella di pagamento (…) riferita agli anni 2000 e 2001 (…)" per un importo di euro 219,00, precisando che la tassa rifiuti è stata posta a carico "sia" del legittimo proprietario, "sia" di altra persona "che nulla ha a che fare" con il predetto appartamento. Con la medesima nota l´interessato ha ribadito le richieste già evidenziate nel ricorso.

Dopo la proroga del termine per la decisione sul ricorso, il Comune di Roma-Unità organizzativa tributi, ha risposto con due lettere datate 19 e 23 luglio 2004 con le quali, nel fornire riscontro ad alcune richieste di annullamento e di rimborso formulate dall´interessato, con particolare riferimento ad una cartella di pagamento per il 2003 (n° 00144515-15), ha sostenuto "di aver provveduto ad effettuare lo sgravio applicando l´istituto della cessazione tardiva, nonostante il contribuente non abbia prodotto richiesta di cancellazione, che non è conseguenza diretta ed immediata del trasferimento di residenza". Per un´altra cartella, riferita sempre all´anno 2003 (n° 00200018-90), essendo "stata emessa una partita di cartelle errate" è stato effettuato "un provvedimento di discarico generale per il suddetto ruolo, per cui non è dovuto nessun pagamento". Con riferimento alle istanze citate l´amministrazione resistente ha precisato di essersi costituita "in giudizio presso la Commissione tributaria provinciale di Roma" alla quale ha rappresentato le suesposte considerazioni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile.

La richieste di cancellazione del ricorrente avanzata il 10 luglio 2003 era contenuta non in una istanza rivolta direttamente al Comune di Roma ai sensi dell´art. 7 del Codice, ma in un ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma.

Dell´attivazione di tale meccanismo di tutela in una sede giurisdizionale (cfr. art. 1 d.lg. 31 dicembre 1992, n. 545; art. 1 d.lg. 31 dicembre 1992, n. 546) fa cenno l´interessato medesimo nella nota datata 14 aprile 2004, prodotta in atti, nella quale lo stesso, scrivendo ad AMA S.p.A., dà conferma dell´avvenuto deposito del ricorso dinanzi alla Commissione. Il Comune di Roma-Unità organizzativa tributi, nella nota del 19 luglio 2004, nell´evidenziare le iniziative intraprese dall´ente a fronte delle richieste dell´interessato, sottolinea di essersi costituita in giudizio presso la menzionata Commissione.

Tali circostanze assumono rilevanza in rapporto al disposto dell´art. 145, comma 2, del Codice, per il quale "il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l´autorità giudiziaria". La precedente presentazione di un ulteriore ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale integra infatti tale fattispecie. Prima ancora di valutare la presenza di eventuali altre cause di inammissibilità del ricorso in esame, con particolare riferimento alla mancata presentazione di un´istanza rivolta direttamente al Comune ai sensi dell´art. 7 del Codice, va dichiarata l´inammissibilità del ricorso medesimo, con conseguente preclusione di ogni esame, in questa sede, del merito della questione sottoposta.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara il ricorso inammissibile.

Roma, 4 ottobre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1101760
Data
04/10/04

Tipologie

Decisione su ricorso