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Compiti del Garante - Presidenza del Consiglio dei ministri - Riccometro - 26 maggio 1999 [1096914]

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[doc. web n. 1096914]

Compiti del Garante - Presidenza del Consiglio dei ministri - Riccometro - 26 maggio 1999

Lo scambio in forma elettronica di dati tra pubbliche amministrazioni - oggetto dello schema di d.P.C.M. sottoposto al parere del Garante - deve avvenire comunque nel´osservanza dei criteri di essenzialità, pertinenza, compatibilità tra le finalità perseguite e selettività nella comunicazione dei dati già affermati dalla lege n. 675 e ribaditi ora per i dati sensibili dal d.lg. n. 135/1999 (pubblicato anche in fondo a questo bollettino).

 

Roma, 26 maggio 1999

Presidenza del Consiglio dei ministri
Gabinetto del sig. Ministro per la solidarietà sociale
Via V. Veneto, 56
00187 Roma

Oggetto: schema del d.P.C.M. di attuazione dell´art. 4, commi 5 e 6, del d.lg. 31 marzo 1998, n. 108. Richiesta di parere ai sensi dell´art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996.

Lo schema di decreto in oggetto attua alcune disposizione legislative riguardanti il c.d. "riccometro" (decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109).

Lo schema, oltre alle norme per il rilascio da parte degli organismi competenti (enti pubblici erogatori delle prestazioni, comuni e caaf) della certificazione provvisoria attestante la situazione economica per l´ammissione alle prestazioni sociali agevolate, reca prescrizioni relative ai modelli-tipo nonché alle caratteristiche della predetta attestazione e della dichiarazione sostitutiva presentata dai cittadini richiedenti (da stabilirsi con decreto ministeriale: v. art. 4, comma 6, d.lg. n. 109/1998).

Il Garante si é già pronunciato in materia (v. l´allegato parere del 26 marzo 1997), fornendo al Governo alcuni suggerimenti che, per la ristrettezza dei tempi a disposizione per l´emanazione del d.lg. n. 109, sono stati recepiti solo in parte dal medesimo d.lg., con sostanziale rinvio della problematica relativa alla riservatezza ai decreti legislativi previsti dallo stesso decreto n. 109 (art. 6) e dalle leggi nn. 676/1996 e 344/1998 sulla protezione dei dati personali (art. 59 legge n. 449/ 1997).

L´attuale disciplina sul riccometro, nonostante il suo carattere sperimentale, presenta ancora, quindi, alcune lacune in tema di trattamento dei dati personali, le quali dovrebbero essere colmate con norme integrative di rango primario, nei termini già indicati dal Garante nel citato parere.

Ferma restando questa esigenza, va peraltro osservato che, per quanto riguarda i dati "sensibili" oggetto dell´odierno schema (il quale, come le tabelle allegate al d.lg. n. 109, prevede che ai fini del calcolo delle maggiorazioni, possono essere acquisite informazioni sulla presenza nel nucleo familiare di soggetti con handicap permanente o invalidità superiore al 66%: art. 2, comma 3), vi è già un primo quadro integrativo nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.

Si richiama l´attenzione, in particolare, sugli artt. 13 (che individua alcune rilevanti finalità di interesse pubblico che legittimano il trattamento di tali dati) e 5 del medesimo decreto (che prefigura ulteriori adempimenti da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di individuare e rendere pubblici i tipi di dati e le operazioni di trattamento eseguite).

In conclusione, non é necessario introdurre nell´emanando d.P.C.M. particolari disposizioni in materia, apparendo peraltro pacifico che al trattamento dei dati oggetto del medesimo d.P.C.M. si applichino anche le disposizioni generali del d.lg. n. 135 in tema di essenzialità, pertinenza, modalità di conservazione dei dati, ecc. (artt. 1-5).

Per quanto riguarda poi il tema dei controlli, si osserva che la seconda bozza di d.P.C.M. trasmessa via fax il 6 maggio u.s. non reca più una imprecisione riguardo ai soggetti che possono svolgere controlli presso gli istituti creditizi. Appare tuttavia opportuno valutare l´effettiva necessità di acquisire dagli interessati dati identificativi dei rapporti con gli istituti creditizi o finanziari di riferimento, considerata anche la conseguente conoscibilità di tali dati da parte di soggetti non abilitati ai relativi controlli (cfr. art. 4, comma 8, che si riferisce alla sola Guardia di finanza e non anche agli enti erogatori).

Sempre nella seconda bozza trasmessa, é stato eliminato il generico riferimento "allo scambio di informazioni con altri eventuali enti o amministrazioni centrali " (art. 2, comma 10, schema prec.). Resta ferma l´esigenza che lo scambio in forma elettronica tra "gli enti interessati" (art. 7 nuovo schema) avvenga comunque nell´osservanza dei criteri di essenzialità, pertinenza, compatibilità tra le finalità perseguite e selettività nella comunicazione dei dati già affermati dalla legge n. 675 e ribaditi ora peri dati sensibili dal d.lg. n. 135/1999. In proposito, non si é in grado di formulare osservazioni più precise, non essendo pervenuto il tracciato dei flussi al quale lo schema si riferisce (allegato B).

Infine, per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni riportate alla fine del modulo di dichiarazione sostitutiva, si evidenzia la superfluità del riferimento alla consapevolezza che il trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto della legge n. 675.

Per semplificare l´attività dei vari enti interessati, che potrebbero fornire l´informativa anche oralmente, tale riferimento andrebbe opportunamente sostituito da una informativa anche sintetica ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675, per la cui redazione l´Ufficio resta a piena disposizione.

IL PRESIDENTE