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Provvedimento del 29 aprile 2004 [1092271]

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[doc. web. n. 1092271]

Provvedimento del 29 aprile 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Experian Information Services S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

L´interessata, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Experian Information Services S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale società ad un´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale si era opposta per motivi legittimi al trattamento dei dati che la riguardano, relativi alla trascrizione di un pignoramento immobiliare a carico della stessa interessata ed in favore di una banca, dati che la citata società avrebbe acquisito dalla Conservatoria dei registri immobiliari di Roma. La medesima interessata, sostenendo di non aver manifestato alcun consenso al trattamento dei predetti dati da parte di Experian Information Services S.p.A. e revocando comunque il consenso al loro ulteriore trattamento, aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati che la riguardano dagli archivi della società.

Nel ricorso proposto a questa Autorità ai sensi dell´art. 145 del Codice la ricorrente ha ribadito le proprie istanze.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 8 marzo 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, Experian Information Services S.p.A., con memoria depositata il 5 aprile 2004, nel ribadire quanto già comunicato all´interessata con nota in data 3 marzo 2004, ha sostenuto che:

  • i dati detenuti in relazione all´interessata fanno riferimento esclusivamente ad un pignoramento immobiliare trascritto a carico della stessa in data 27 gennaio 2000 in favore di Banca Cariplo;
  • il trattamento effettuato dalla resistente sarebbe lecito, trattandosi "di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per il cui trattamento, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. d) d.lg. n. 196/2003, non è richiesto il consenso ed in relazione ai quali non si rinvengono i presupposti di legge per poter procedere alla relativa cancellazione";
  • i dati in questione "sono destinati ad essere comunicati esclusivamente agli enti aderenti alla Centrale Rischi Experian a fronte di richiesta di credito da parte del soggetto interessato" e vengono trattati "per le finalità di tutela del rischio creditizio";
  • la revoca del consenso al trattamento manifestata dalla ricorrente non potrebbe, ad avviso della resistente, "inficiare la liceità del trattamento laddove, come nel caso di specie, risultino applicabili ulteriori presupposti di legittimità del trattamento medesimo";
  • il ricorso dovrebbe pertanto, ad avviso della resistente, essere rigettato ponendo le spese del provvedimento a carico della ricorrente.

Con memoria pervenuta in data 19 marzo 2004 la ricorrente, nel ritenere insoddisfacente il riscontro inviato dalla resistente il 3 marzo 2004, si è richiamata alle considerazioni già formulate ed ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da una società che tratta e comunica informazioni personali ricavate nel caso di specie da fonti pubbliche accessibili a chiunque.

Malgrado la pluralità delle espressioni utilizzate, le istanze proposte integrano un´unica, sostanziale domanda, caratterizzata da un´opposizione per motivi legittimi all´ulteriore trattamento dei dati presso gli archivi del titolare del trattamento, mediante loro cancellazione.

La richiesta della ricorrente non risulta, allo stato degli atti, fondata. Nei riscontri forniti alla ricorrente in risposta alle istanze dallo stesso formulate, la resistente ha attestato di aver acquisito i dati riferiti all´interessata dai pubblici registri immobiliari detenuti dalla competente amministrazione finanziaria. La società resistente utilizza quindi nel caso di specie informazioni provenienti da pubblici registri che i soggetti privati possono trattare anche senza il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. c), del Codice).

Tale trattamento non può ritenersi allo stato illecito, ferme restando le specifiche indicazioni che potranno emergere in proposito dai codici di deontologia di cui agli artt. 119 e 61 del Codice, anche per ciò che attiene alla pertinenza e completezza dell´informazione a contenuto economico e alla conservazione delle informazioni personali per il solo tempo necessario a perseguire le finalità per le quali i dati stessi sono raccolti e successivamente trattati.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) infondato il ricorso;

b) compensate le spese tra le parti.

Roma, 29 aprile 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1092271
Data
29/04/04

Tipologie

Decisione su ricorso