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Provvedimento del 29 aprile 2004 [1091907]

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[doc. web n. 1091907]

Provvedimento del 29 aprile 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Giuseppe Ansalone rappresentato e difeso dall´avv. Daniele Gaglio presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banco di Sicilia S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, già dipendente di Banco di Sicilia S.p.A., sostiene di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata l´8 aprile 2003 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice), con la quale aveva chiesto, tra l´altro, di conoscere «anche a mezzo rilascio di copia fotostatica, tutte le valutazioni, dalla data di assunzione a quella di cessazione dal servizio, (…), risultanti dai "questionari note caratteristiche" compilati in ambito Cassa Centrale di Risparmio V.E. e Sicilcassa S.p.A., (…), nonché tutte le eventuali ulteriori valutazioni (…) formulate durante il periodo di servizio prestato».

In data 15 maggio 2003 Banco di Sicilia S.p.A. inviava all´interessato (oltre ad un certificato attestante l´attività lavorativa svolta con l´indicazione delle specifiche mansioni prestate) le valutazioni ed i giudizi «estrapolati dalla documentazione d´ufficio» e il conto di liquidazione del trattamento di fine rapporto.

Ritenendosi insoddisfatto del riscontro, il ricorrente formulava un´ulteriore istanza il 28 maggio 2003 con la quale chiedeva la comunicazione dei dati personali attinenti alle valutazioni espresse dalla banca nello svolgimento del rapporto di lavoro ed ogni altra valutazione relativa a tale periodo, con particolare riferimento a quelle espresse "in occasione delle tornate di avanzamenti di carriera a scelta". Tali richieste venivano ribadite in altre istanze alle quali la banca non forniva positivo riscontro e, successivamente, nel ricorso al Garante.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 5 marzo 2004, Banco di Sicilia S.p.A. ha risposto con fax inviato in data 29 marzo 2004 aderendo alle richieste dell´interessato pur in presenza di alcuni dubbi sulla natura di dato personale delle informazioni richieste, in riferimento ad alcune decisioni dell´autorità giudiziaria ordinaria anteriori al Codice.

Con nota del 13 aprile 2004, l´interessato si è quindi dichiarato soddisfatto del riscontro ricevuto ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la richiesta di accesso di un dipendente di un istituto bancario ai dati che lo riguardano, riferiti al complesso della propria attività professionale, con specifico riferimento alle informazioni contenenti le valutazioni periodiche espresse sull´interessato.

Il titolare del trattamento ha integrato il riscontro già fornito all´interessato estrapolando dalla documentazione cartacea ed elettronica conservata tutti i dati specificamente richiesti e comunicandoli su supporto cartaceo. Il ricorrente ne aveva fatto legittima richiesta con riferimento ai giudizi, alle valutazioni e ai relativi punteggi che lo riguardano espressi dai superiori in occasione degli ordinari scrutini annuali e di particolari selezioni finalizzate ad avanzamenti di carriera. Si tratta infatti di informazioni riconducibili al concetto di dato personale, ora specificamente desumibile dallo stesso art. 8, comma 4, del Codice che legittima l´esercizio del diritto di accesso ai "dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo".

Le modalità utilizzate dall´istituto di credito in sede di adempimento sono conformi a quanto previsto dall´art. 10 del predetto Codice. Tale norma disciplina le modalità di riscontro alle richieste di accesso a dati personali e prevede l´obbligo in capo al titolare del trattamento (e/o al responsabile) di confermare l´esistenza dei dati richiesti e di comunicarli al richiedente senza ritardo e in forma intelligibile, estrapolandoli, ove necessario, dai documenti nei quali gli stessi sono contenuti, anche mediante la consegna di copia di atti e documenti contenenti i dati richiesti, con esclusione dei dati riferiti a terzi.

Sul ricorso va pertanto dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Banco di Sicilia S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al tipo di riscontro fornito, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 50 euro a carico di Banco di Sicilia S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 29 aprile 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1091907
Data
29/04/04

Tipologie

Decisione su ricorso