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Provvedimento del 24 marzo 2004 [1090517]

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[doc. web. n. 1090517]

Provvedimento del 24 marzo 2004

Anche nel caso in cui il gestore del servizio telefonico provveda a cancellare dall´elenco degli abbonati il numero telefonico riservato dell´interessato, erroneamente pubblicato, e corrisponda l´indennizzo previsto dalle condizioni generali del contratto, resta salvo il diritto dell´abbonato di chiedere in sede civile il risarcimento del danno anche non patrimoniale eventualmente subito.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall´avv. Giuseppe Maria Giovannelli presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

L´interessato, intestatario di un´utenza riservata di telefonia fissa dopo aver verificato che il relativo numero compariva sull´elenco cartaceo degli abbonati al servizio telefonico, ha contattato il servizio clienti di Telecom Italia S.p.A. per chiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano dal citato elenco.

Nonostante una comunicazione della società con la quale si assicurava che i dati in questione sarebbero risultati riservati "sia al Servizio di informazione Info412 con decorrenza immediata, sia nella prossima edizione dell´elenco ufficiale degli abbonati", da una verifica sul sito Internet "www.paginebianche.it", il ricorrente ha appurato invece che i dati in questione erano rinvenibili anche sull´elenco on line. In data 30 settembre 2003 l´interessato ha inoltrato quindi un´istanza con la quale si è nuovamente opposto alla pubblicazione del proprio nominativo e del proprio numero sull´elenco abbonati, sia cartaceo, sia on line.

Non avendo ricevuto riscontro a tale istanza, ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 s. del d.lg. n. 196/2003), ribadendo la propria richiesta e chiedendo di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la resistente ha risposto con nota del 12 gennaio 2003 con la quale ha sostenuto che:

  • l´utenza in questione sarebbe stata attivata nel 2001 "senza richiesta alcuna di riservatezza";
  • dopo la richiesta del ricorrente avanzata nel settembre 2003, a causa di un´asserita anomalia verificatasi sui sistemi informativi, il numero di telefono dello stesso sarebbe stato erroneamente ricompreso nell´archivio dei servizi informazioni di Telecom Italia (Info 412), rendendo così disponibili i dati presenti in elenco;
  • la società ha poi cancellato i dati del ricorrente dai propri sistemi informativi utilizzati per espletare i citati servizi di informazione ed ha comunicato a Seat Pagine Gialle S.p.A. "l´aggiornamento dell´elenco degli abbonati al servizio telefonico".

Nell´audizione del 16 gennaio 2004, il ricorrente ha contestato tale riscontro ribadendo che, già al momento dell´attivazione dell´utenza telefonica, l´utenza doveva essere considerata "riservata"; ha chiesto, altresì, copia del contratto sottoscritto.

Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione questa Autorità -dopo aver prorogato di quaranta giorni, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del d.lg. n. 196/2003, i termini per la decisione sul ricorso- in data 23 gennaio 2004 ha inviato una richiesta di informazioni a Telecom Italia S.p.A.

A seguito di uno scambio di note con il ricorrente in relazione alle modalità utilizzate per la stipula del contratto di abbonamento al servizio telefonico, la resistente, con fax del 12 marzo 2003, ha poi comunicato di aver "provveduto ad effettuare ulteriori ricerche" e di aver verificato che "effettivamente il sig. XY aveva richiesto di non essere inserito nell´elenco telefonico", ma che tale richiesta era stata a suo avviso disattesa a seguito di un disguido "nella fase di inserimento nei sistemi commerciali aziendali dei dati del cliente trasmessi dal negozio" presso cui era stato stipulato il contratto.

In relazione alla richiesta di acquisire copia di quest´ultimo, la società aveva già dichiarato, con fax del 19 febbraio 2004, di non aver rinvenuto copia di tale contratto e di aver comunque provveduto "al cambio del numero telefonico riservato totale in esenzione spese, nonché al riconoscimento dell´indennizzo" previsto dalle condizioni generali di abbonamento pari a quattro mensilità del canone.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali dell´interessato effettuato da una società di telefonia in relazione ad un´utenza telefonica fissa che doveva risultare "riservata".

Dalla documentazione in atti, risulta che la società resistente, a seguito del ricorso, ha fornito un sufficiente riscontro all´opposizione formulata dall´interessato con l´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996, cancellando i dati che lo riguardano dai sistemi informativi utilizzati per espletare i servizi di informazione e dando comunicazione dell´avvenuto cambiamento a Seat Pagine Gialle S.p.A.

L´inclusione negli elenchi cartacei e on line di dati che dovevano rimanere riservati per espressa richiesta dell´interessato, anche in relazione alla propria appartenenza ad una forza di polizia, ha comportato per effetto di una chiara negligenza una violazione dei diritti del medesimo interessato per la quale quest´ultimo, ove ne ricorrano i presupposti, conserva il diritto di chiedere il risarcimento del danno anche non patrimoniale in sede civile, a prescindere dall´indennizzo già riconosciuto, con conseguente onere della resistente di dimostrare dinanzi al giudice civile di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art. 15 d.lg. n. 196/2003 in riferimento all´art. 2050 cod. civ.).

La società ha inoltre fornito una nuova, e propria ricostruzione dei fatti già oggetto della dichiarazione incautamente rilasciata nell´odierno procedimento a proposito del fatto che l´interessato non aveva chiesto di omettere il proprio nominativo dall´elenco, circostanza risultata poi non veritiera e che avrebbe potuto comportare una denuncia per il reato di false dichiarazioni nel procedimento dinanzi al Garante (art. 168 d.lg. cit.).

Da ultimo (ponendo rimedio all´omessa adozione di accorgimenti tali da assicurare, all´epoca, la corretta registrazione manuale delle scelte degli interessati rispetto alla pubblicazione in elenco), la società ha rimosso il nominativo dell´interessato dai predetti elenchi, per cui, sulla base del riscontro fornito, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003.

Va dichiarata invece inammissibile la richiesta (peraltro formulata solo nel corso del procedimento) di avere copia del contratto di abbonamento, richiesta che non rientra tra quelle proponibili in questa sede ai sensi degli artt. 7 e 145 del d.lg. n. 196/2003.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico di Telecom Italia S.p.A è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di ottenere copia del contratto di abbonamento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che è posto a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 marzo 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1090517
Data
24/03/04

Tipologie

Decisione su ricorso