g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 9 dicembre 2003 [1085232]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1085232]

Provvedimento del 9 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Pasquale Micari

nei confronti di

Deutsche Bank S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ottenuto idoneo riscontro da Deutsche Bank S.p.A.-Divisione Prestitempo ad una istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere tutte le informazioni che lo riguardano detenute presso la banca dati della società.

A tale istanza il titolare del trattamento aveva fornito un duplice riscontro ritenuto inidoneo, omettendo di comunicare in dettaglio i dati personali dell´interessato di cui pure faceva generica menzione rinviando anche ad un allegato in realtà non trasmesso. Peraltro, avendo ricevuto copia di un´istanza dell´interessato, l´Ufficio del Garante aveva già fatto notare alla società che la risposta fornita non era esauriente. Anche in una ulteriore nota di riscontro del 20 maggio 2003, il prospetto dichiaratamente allegato veniva ancora una volta omesso.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha quindi ribadito la propria richiesta di accesso.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 21 ottobre 2003, la società resistente, con nota anticipata via fax il 6 novembre 2003, ha inviato copia della corrispondenza intercorsa tra la stessa e l´interessato, sostenendo che:

  • i dati personali relativi all´interessato detenuti dalla società sono quelli dallo stesso "dichiarati all´atto di accensione di un finanziamento (…) e riportati nel contratto, oltre ai dati contabili inerenti all´andamento del predetto finanziamento";
  • i dati forniti dall´interessato e conservati dalla società sono "quelli riferiti alle finalità connesse agli obblighi di legge (antiriciclaggio, conservazione del contratto, dati contabili e fiscali);
  • il nominativo del ricorrente non risulta presente in banche dati esterne a quelle dell´istituto di credito (che ha anche inviato copia di un prospetto contenente alcuni dati anagrafici relativi al ricorrente).

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento effettuato da una società finanziaria dei dati personali dell´interessato, con specifico riferimento alla richiesta di conferma dell´esistenza dei dati stessi presso la società e di comunicazione in forma intelligibile dei medesimi.

Va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, limitatamente all´istanza di accesso ai dati personali contenuti nell´allegato che è stato da ultimo trasmesso all´interessato, dopo l´invito ad aderire (allegato nel quale sono contenute talune informazioni anagrafiche, unitamente ad alcuni codici numerici).

Il ricorso deve essere invece per il resto accolto con riferimento a tutti gli altri dati personali dell´interessato non riportati in tale allegato, ma di cui vi è anche traccia in altri documenti in atti. Nella stessa nota inoltrata dal titolare all´interessato in data 23 aprile 2003 si fa cenno alla conservazione di altri dati ricollegabili all´interessato (ad esempio, numero e importo delle rate) che non sono stati comunicati allo stesso violando ripetutamente, e con espedienti elusivi, il diritto di accesso dell´interessato, sebbene prima del procedimento instaurato dal ricorso l´Ufficio del Garante avesse già, come accennato, formulato specifiche e univoche indicazioni. Parimenti non sono stati forniti i parametri per la comprensione del significato dei numerosi codici numerici che compaiono nell´allegato già inviato al ricorrente.

Deutsche Bank S.p.A. dovrà completare il riscontro già fornito, comunicando al ricorrente in modo intellegibile, entro il 29 febbraio 2004, tutti i rimanenti dati personali relativi allo stesso ancora trattati dalla banca, indicando altresì chiaramente i parametri per rendere intelligibili i codici numerici riportati sulla documentazione già messa a disposizione dello stesso, e tenendo conto degli effetti penali derivanti dall´eventuale inosservanza del presente provvedimento.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, limitatamente ai dati personali di cui in motivazione già comunicati in modo intelligibile all´interessato;

b) accoglie il ricorso in riferimento all´accesso a tutti gli altri dati personali non ancora comunicati al ricorrente e ordina al titolare del trattamento di corrispondere alla richiesta dell´interessato nei termini di cui in motivazione, entro il 29 febbraio 2004, dando conferma anche a questa Autorità, entro la stessa data, dell´avvenuto adempimento.

Roma, 9 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085232
Data
09/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso