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Provvedimento del 26 novembre 2003 [1083151]

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  [doc. web. n. 1083151]

Provvedimento del  26 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Vettese presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Linea S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale si era visto respingere da Linea S.p.A. una richiesta di finanziamento volta all´acquisto di un ciclomotore, afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 in data 14 maggio 2003 (rinnovata in data 11 giugno e 18 luglio 2003) con la quale aveva chiesto alla predetta finanziaria (ma con richieste che, nel corpo della predetta nota, apparivano rivolte a CTC-Consorzio per la tutela del credito) di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano "presso CTC" e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati e la logica e le finalità del trattamento. Con la medesima istanza l´interessato aveva chiesto la cancellazione dei dati personali trattati in modo illegittimo opponendosi comunque al loro trattamento.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste (indirizzate in tale contesto esclusivamente nei confronti di Linea S.p.A.) ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, in data 9 ottobre 2003, Linea S.p.A. ha risposto con nota inviata via fax in data 31 ottobre 2003 sostenendo che, per il tenore con cui era formulata, l´istanza ex art. 13 inoltrata dal ricorrente in data 14 maggio 2003 appariva rivolta a C.T.C. e non a Linea S.p.A. e che per tale motivo la resistente non vi aveva dato pronto riscontro. In ogni caso, la resistente, con nota del 12 giugno 2003, aveva comunicato all´interessato "di aver stralciato il (…) nominativo" dello stesso dalle banche dati di propria "pertinenza", "precisando di non aver effettuato alcuna segnalazione in CTC".

Inoltre, con la medesima nota del 31 ottobre 2003, la resistente ha fornito al ricorrente l´elenco dei dati che lo riguardano acquisiti in occasione della domanda di finanziamento sottoscritta dallo stesso. La resistente ha infine fornito adeguate informazioni in ordine alle finalità, alla logica e alle modalità del trattamento dei dati del ricorrente.

Con nota del 24 novembre 2003, in risposta ad una formale richiesta avanzata dall´Ufficio, Linea S.p.A. ha precisato che i dati personali relativi al ricorrente trattati al fine di istruire la richiesta di finanziamento erano stati comunicati alle banche dati "Crif" e "Experian", dalle quali sono stati cancellati, "decorso il termine di un mese dalla richiesta".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali dell´interessato da parte di una finanziaria a seguito di una richiesta di finanziamento non accolta.

In ordine alle richieste formulate dal ricorrente (che erano state inizialmente avanzate in modo impreciso con riferimento a due soggetti, "Linea S.p.A." e "CTC-Consorzio per la tutela del credito", che si configurano in realtà come autonomi titolari di trattamento), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un adeguato riscontro.

La resistente ha integrato un parziale riscontro fornito al ricorrente antecedentemente all´invio dell´odierno ricorso, comunicando l´elenco dei dati detenuti nei propri archivi e la loro origine e precisando, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di non avere effettuato alcuna segnalazione alla banca dati di CTC-Consorzio per la tutela del credito, avendo invece comunicato dati dell´interessato alle banche dati di Crif S.p.A. e Experian Information Services S.p.A., dalle quali sono stati, peraltro, successivamente cancellati. La medesima resistente ha inoltre fornito adeguati elementi di riscontro in ordine alla logica ed alle finalità del trattamento effettuato.

In ragione delle ravvisate imprecisioni contenute nell´originaria istanza di accesso proposta dall´interessato e dei parziali riscontri comunque forniti all´interessato anche prima della proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara integralmente compensate le spese fra le parti.

Roma, 26 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083151
Data
26/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso