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Attività giornalistica - È lecita la pubblicazione di fotografie di persone note in ambito locale - 3 settembre 2001 [1081439]

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[doc web n. 1081439]

Attività giornalistica - È lecita la pubblicazione di fotografie di persone note in ambito locale - 3 settembre 2001

In due casi l´Autorità ha rilevato che non viola la privacy il quotidiano locale che pubblica fotografie, acquisite lecitamente, relative a personaggi noti nell´ambito territoriale di diffusione della testata. Il quotidiano deve comunicare agli interessati che lo richiedano ogni dato personale in suo possesso.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY;

nei confronti di

"Corriere di San Severo";

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

Il ricorrente, presidente di ZY S.p.A., rappresenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza presentata ai sensi della legge n. 675 con la quale aveva chiesto al "Corriere di San Severo" di accedere a dati personali che lo riguardano, anche se non registrati (art. 13, comma 1, lettera c), punto 1, della citata legge), nonché di cancellare dagli archivi del giornale i medesimi dati, "comprese le immagini riprodotte con mezzi fotografici…", opponendosi altresì ad ogni loro futuro trattamento. In particolare il ricorrente lamenta l´utilizzazione della propria immagine a margine di alcuni articoli di cronaca sull´attività dell´istituto bancario di cui è presidente, diffusione che, permettendo un suo più agevole riconoscimento nella vita quotidiana, lo esporrebbe al rischio di minacce e pericoli.

All´invito a fornire riscontro alle istanze dell´interessato inoltrato da questo Ufficio in data 9 luglio il direttore della testata ha risposto con nota del 14 luglio 2001 nella quale ha asserito:

di aver trattato i dati nel rispetto delle disposizioni della legge n. 675 e del c.d. "codice deontologico" dei giornalisti, in riferimento all´attività svolta dal ricorrente che riveste, ha osservato, una posizione rilevante e notoria nell´ambiente economico e sociale di San Severo;

  • che la testata non sarebbe soggetta all´art. 13 della citata legge n. 675 in quanto "non in possesso di dati sensibili" del ricorrente.
  • Il ricorrente, con successivo fax del 19 luglio 2001, ha ribadito le proprie richieste inviando inoltre, a seguito di richiesta di questa Autorità, copia degli articoli in questione.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche da un periodico di informazione locale.

A tale trattamento si applicano anzitutto le particolari norme di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675, nonché quelle contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all´informativa ed all´acquisizione del consenso, nonché altre prescrizioni volte a contemperare alcuni diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di espressione e di stampa.

Ai dati trattati a fini giornalistici, di tipo sia comune, sia sensibile, si applicano poi, contrariamente a quanto sostenuto dal titolare del trattamento, anche le disposizioni di cui all´art. 13 della legge sulla protezione dei dati personali (vedi anche Cass., sez. I, 30/5/2001, n. 8889).

I riscontri finora forniti dal titolare del trattamento soddisfano solo parzialmente la rituale richiesta dell´interessato, alla quale dovrà essere quindi dato pieno riscontro da parte della testata.

In relazione a questo primo profilo il ricorso deve essere pertanto accolto, in riferimento alla richiesta ritualmente presentata dall´interessato volta a conoscere l´eventuale esistenza e l´origine di dati personali che lo riguardano detenuti dallo stesso titolare, ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e ad essere informato sulla logica e sulle finalità del trattamento. A tale richiesta deve essere fornito un riscontro ai sensi del citato art. 13 (la testata dovrà in particolare precisare se detiene eventuali ulteriori dati oltre quelli pubblicati), ferme restando, qualora siano legittimamente invocabili, le norme sulla tutela del segreto professionale dei giornalisti per quanto riguarda la fonte della notizia.

Con riferimento alla immagine fotografica dell´interessato (riprodotta tre volte) e alle poche altre informazioni pubblicate il 5 febbraio, il 20 settembre ed il 25 ottobre 2000 (senza pregiudizio dei diritti del ricorrente rispetto ad eventuali altre notizie risultanti dall´accesso riconosciuto nei termini di cui sopra) va invece dichiarata infondata la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la loro cancellazione e ad opporsi al futuro trattamento. Il trattamento di questi dati non risulta infatti avvenuto in violazione delle disposizioni dei citati artt. 12, 20 e 25 della legge n. 675 e del predetto codice deontologico. Gli articoli in questione non travalicano i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza e sono peraltro prevalentemente riferiti a dati resi noti dal medesimo istituto di cui l´interessato è presidente, riferiti poi non tanto alla persona del ricorrente quanto, più in generale, all´attività di ZY S.p.A.

In particolare, non risulta illecito il trattamento relativo all´immagine del ricorrente (immagine di cui non è stata peraltro prospettata un´illecita acquisizione da parte della testata) in riferimento al disposto dell´art. 97 della legge 22 aprile 1941 n. 633. Ciò in relazione sia alla pacifica notorietà della persona nell´ambito locale di diffusione della testata, sia alla probabile acquisizione dell´immagine in occasione di un avvenimento di interesse pubblico o svoltosi in pubblico (primo comma, ultima parte, del citato art. 97).

Alla luce delle motivazioni sopra esposte sussistono, infine, giusti motivi per compensare le spese fra le parti.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta dell´interessato di conoscere l´insieme dei propri dati personali conservati negli archivi del titolare del trattamento, nonché l´origine degli stessi, la logica e le finalità del trattamento stesso e ordina al "Corriere di San Severo", in persona del direttore responsabile Vito Nacci, di corrispondere entro il 15 ottobre 2001 a tale richiesta, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara infondato il ricorso in riferimento alle altre richieste del ricorrente nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 3 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli