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Provvedimento del 9 luglio 2003 [1080338]

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[doc. web n. 1080338]

Provvedimento del 9 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Vincenzo Corrado

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente sostiene di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta formulata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di Crif S.p.A., con la quale aveva chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscerne l´origine.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 l´interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, in data 11 giugno 2003, la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 24 giugno 2003, con la quale ha comunicato all´interessato i dati personali che lo riguardano in proprio possesso (dati anagrafici e dati concernenti il rapporto di finanziamento tra l´interessato e la resistente).

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto da una "centrale rischi privata".

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito un riscontro adeguato alla richiesta dell´interessato volta ad avere conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano indicando i dati in proprio possesso fra i quali compaiono anche le informazioni relative alla fonte (l´ente finanziatore) dalla quale sono stati ricavati i dati stessi.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Crif S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, nella misura di 50 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 9 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1080338
Data
09/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso