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Provvedimento del 24 aprile 2003 [1079046]

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[doc. web n. 1079046]

Lodrini-General Import s.r.l. c. - 24 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

General Import Tanfoglio s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto alcun riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito tali istanze chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con una nota inviata via fax il 15 aprile 2003, ha sostenuto:

  • che l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente "è presente in molteplici annunci economici che il medesimo pubblicò sui vari mercatini on-line (…)";
  •  di non essere soliti utilizzare "indirizzi di posta senza consenso, ma se l´operatore (…) incaricato, erroneamente fece un´e-mail a quell´indirizzo (…) lo fece in buona fede (…)";
  • l´indirizzo e-mail del ricorrente "non è e non sarà mai presente nella (…) rubrica on-line".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in riferimento alle richieste di conoscere l´origine dei dati e di opporsi al loro ulteriore trattamento. In merito a tali istanze il titolare del trattamento ha fornito un adeguato riscontro ed ha inoltre dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di non detenere più dati personali relativi all´interessato.

Il ricorso deve essere invece accolto in riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Il resistente dovrà pertanto comunicare all´interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 30 giugno 2003, l´eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il titolare dovrà fornirne anche i relativi estremi identificativi.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico di General Import Tanfoglio s.r.l., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in riferimento all´origine dei dati e all´opposizione al loro ulteriore trattamento;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento e ordina alla resistente di comunicare all´interessato gli estremi identificativi del/i responsabile/i eventualmente designato/i entro il 30 giugno 2003, dando conferma entro la medesima data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 100 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico di General Import Tanfoglio s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli