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Provvedimento del 16 giugno 2004 [1068066]

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[doc. web n. 1068066]

Provvedimento del 16 giugno 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Bruno Barbiroli

nei confronti di

F.lli Cotti di Aldo ed Eros Cotti s.n.c. in persona del legale rappresentante Eros Cotti;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza, formulata in modo generico e senza specifico riferimento ai diritti di cui agli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva chiesto alla società resistente (che gestisce un albergo) di rimuovere un impianto di videosorveglianza che (senza formalità o comunicazioni agli interessati) la stessa aveva installato in un cortile, comune a tre immobili, dal quale si accede anche all´autorimessa ed alla cantina di proprietà dell´interessato.

Con il ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 s. del Codice, il ricorrente si è opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, contestando anche l´assenza di un´idonea informativa e chiedendo di porre a carico del resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 marzo 2004 ai sensi dell´art. 149 del d.lg. n. 196/2003, la resistente, con nota pervenuta l´8 aprile 2004, ha dichiarato che:

-le telecamere in questione "sono da tempo spente e disattivate" e di voler provvedere a renderle inutilizzabili "mediante idonea copertura";

-le stesse erano state installate per "regolarizzare in qualche modo l´ingresso di autoveicoli nella corte comune ai tre immobili (…) generalmente controllando che le autovetture non fossero lasciate in sosta (…) in posizione da impedire l´accesso alle cantine degli immobili ed ai garage";

- "sin dall´installazione le telecamere non sono state munite di cassetta, per cui nessuna registrazione è stata fatta (…), essendosi trattato unicamente di controllo visivo per poter ovviare con immediatezza alle situazioni di impraticabilità e di impossibilità di utilizzazione a parcheggio della detta corte comune".

Con nota depositata il 26 aprile 2004, il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, anche in considerazione del fatto che le telecamere in questione non erano ancora state coperte.

Con nota inviata via fax il 21 maggio 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la resistente ha comunicato di avere "preferito, alla fine dello scorso aprile, disinnestare e riporre le telecamere", stante "alcune difficoltà nell´attuazione delle coperture".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un impianto di videosorveglianza installato dalla società resistente presso un cortile comune a tre immobili.

L´istanza formulata dall´interessato il 23 febbraio 2004, volta ad ottenere la rimozione dell´impianto di videosorveglianza contestato, pur essendo formulata in modo generico e senza specifico riferimento alle posizioni giuridiche tutelate dal d.lg. n. 196/2003, va qualificata quale opposizione al trattamento effettuato dalla resistente in relazione ai dati personali del ricorrente, con specifico riferimento alla ripresa delle immagini che lo riguardano.

L´impianto di videosorveglianza in questione è stato installato in assenza dei presupposti di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza previsti dalla legge n. 675/1996 e, ora, dal Codice, richiamati nel recente provvedimento di carattere generale del Garante (Provv. del 29 aprile 2004, in www.garanteprivacy.it).

In particolare non risulta dimostrata in atti l´osservanza del principio di proporzionalità (trattasi di impianto volto ad evitare l´ingresso e la sosta irregolare di autoveicoli nel cortile comune-che poteva essere efficacemente perseguita attraverso altre misure quali l´installazione di cancelli o provvedimenti per regolare gli accessi, ecc.), né risulta osservato l´obbligo di informativa.

Nel corso del procedimento, la resistente ha attestato l´avvenuta disattivazione delle telecamere e sulla base di tale dichiarazione (della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice.

Questa Autorità verificherà peraltro nell´ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 154 del Codice la liceità del trattamento effettuato in passato dalla resistente con riferimento all´assenza di un´idonea informativa agli interessati (art. 10 legge n. 675/1996; art. 13 del Codice).

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della società resistente è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250 l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posti a carico di F.lli Cotti di Aldo ed Eros Cotti s.n.c., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente

 

Roma, 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068066
Data
16/06/04

Tipologie

Decisione su ricorso