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Provvedimento del 16 gennaio 2003 [1067836]

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[doc. web n. 1067836]

Provvedimento del 16 gennaio 2003 

La risposta alle richieste dell´interessato, pervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, giustifica la condanna del resistente al pagamento, anche solo parziale, delle spese del procedimento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Bruna Gazzelloni

nei confronti di

CSA p.s.c. a r.l.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non avere ricevuto riscontro ad una istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale chiedeva a CSA p.s.c. a r.l., alla quale aveva affidato il proprio personal computer per un intervento di manutenzione, di ottenere conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano conservati dalla società e contenuti nel disco rigido del p.c. (con impegno scritto a garantirne la riservatezza e a non divulgarli a terzi), temporaneamente duplicati su altro supporto informatico per esigenze di riparazione del computer.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito la propria richiesta di appurare quali dati siano ancora detenuti e ne ha chiesto in questa sede l´eventuale comunicazione, chiedendo altresì di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste della ricorrente formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 23 dicembre 2002, la società resistente ha risposto con fax dell´8 gennaio 2003:

  • confermando, come già assicurato, di non aver diffuso per alcuna ragione i dati personali relativi all´interessata contenuti nel "disco fisso danneggiato" ancora detenuto dalla società;
  • dichiarando la propria disponibilità per ripristinare "l´archivio" della ricorrente con i dati che peraltro sono stati già restituiti alla stessa "in formato digitale (cd-rom)", e invitandola a recarsi presso la propria sede "per risolvere il malinteso".

CIÒ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta che va qualificata come richiesta di conferma dell´esistenza di dati personali relativi alla ricorrente conservati in un hard disk danneggiato detenuto da una società che fornisce assistenza per la riparazione di personal computer.

In proposito va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La società resistente ha confermato di detenere i dati personali relativi all´interessata contenuti nell´ hard disk dal quale gli stessi erano stati estratti per duplicarli, con il consenso della ricorrente, al fine di consentire le riparazioni necessarie del suo p.c.

La società ha attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") che si tratta di una copia dei dati personali che sono stati restituiti alla ricorrente "in formato digitale" per effettuare la riparazione richiesta. Ha peraltro manifestato la propria disponibilità a "ripristinare" gli archivi sul p.c. dell´interessata medesima.

Tale riscontro, in relazione alla non chiara formulazione dell´originaria richiesta ai sensi dell´art. 13, deve ritenersi idoneo avendo la società confermato univocamente di detenere ancora i dati relativi alla ricorrente corrispondenti alla copia già consegnata su CD-ROM alla ricorrente medesima durante la riparazione.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati alla particolarità della vicenda ed al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente, dopo il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di CSA p.s.c. a r.l., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 16 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067836
Data
16/01/03

Tipologie

Decisione su ricorso