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Reti telematiche e Internet -Il Garante blocca lo spamming a scopo pubblicitario - 6 novembre 2002 [1067385]

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[doc. web. n. 1067385]

Reti telematiche e Internet -Il Garante blocca lo spamming a scopo pubblicitario - 6 novembre  2002

A seguito della presentazione di numerosi ricorsi, il Garante, nelle more della definizione di già attivati procedimenti di controllo, ha disposto il blocco temporaneo dell´invio generalizzato di comunicazioni elettroniche a scopo pubblicitario effettuato da vari soggetti senza il consenso preventivo e informato dei destinatari.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giampiero Umile

nei confronti di

Marta Leo, quale titolare dello Studio grafico Maden;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio non consensuale di un messaggio di posta elettronica, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo di conoscere l’origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 10 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota pervenuta il 17 ottobre 2002, ad integrazione di quanto già comunicato nella precedente lettera di riscontro inoltrata il 17 settembre 2002 (con la quale aveva fornito indicazioni in merito all’origine dei dati dell’interessato), ha sostenuto di:

  • "di non aver designato alcun responsabile del trattamento dei dati personali";
  • "di aver provveduto alla cancellazione dell’indirizzo e-mail dell’interessato".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

L’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali (art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge n. 675/1996). Le richieste dell’interessato, formulate ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

L’utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l’invio di e-mail a contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. provv. del Garante dell’11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39), senza un’idonea informativa rilasciata ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell’interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Il titolare ha fornito un primo, incompleto, riscontro all’opposizione al trattamento dei dati, dichiarando nella risposta all’istanza proposta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, di voler cancellare l’indirizzo e-mail dell’interessato e fornendo indicazioni in merito all’origine dei dati.

A seguito del ricorso il titolare ha poi fornito più preciso riscontro a tale richiesta (comunicando di aver cancellato l’indirizzo e-mail) e alle altre istanze del ricorrente formulate con riferimento ai diritti tutelati dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, dichiarando in particolare di non aver designato alcun responsabile del trattamento.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Trattasi peraltro di attività di invio generalizzato di e-mail pubblicitarie, di cui il ricorrente ha documentato l’esistenza producendo copia di varie segnalazioni alla c.d. Naming Authority italiana, operante in materia di nomi a dominio. Tale attività, per ammissione della resistente, si svolge mediante l’utilizzo del software "Net Mail", in base al quale si è proceduto ad un invio massivo di comunicazioni indesiderate di tipo pubblicitario.

Con separato provvedimento l’Autorità provvede quindi a disporre il blocco dell’attività illecita di invio di tali comunicazioni.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un importo pari alla metà dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri, sia pure parziali e non integralmente tempestivi, inviati anteriormente e posteriormente al ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Marta Leo, quale titolare dello Studio grafico Maden, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli