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Reti telematiche e Internet - Se l'e-mail pubblicitaria è indesiderata i dati del destinatario vanno cancellati - 19 dicembre 2002 [1067222]

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Reti telematiche e Internet - Se l´e-mail pubblicitaria è indesiderata i dati del destinatario vanno cancellati - 19 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

Work Safety Training Italia s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di aver ricevuto un riscontro inidoneo ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare presso il sito Internet www.firestop l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (formazione e prodotti in materia di infortuni sul lavoro), si era opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel riscontro fornito il 28 ottobre 2002 si sosteneva infatti di aver unicamente inoltrato al proprio "ufficio competente" le richieste dell´interessato "per effettuare i dovuti controlli e comunque la rimozione immediata del (…) nominativo (…)", senza rispondere alle istanze formulate.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito tali istanze chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 28 novembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, e indirizzato alla sede legale della società quale risultante dagli atti, la resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

Non risulta che l´indirizzo del ricorrente sia stato acquisito, come ipotizzato nella e-mail in questione, tramite una richiesta di iscrizione al sito. In relazione alla possibilità che tale indirizzo sia stato tratto da una ricerca in Internet va rilevato poi che, contrariamente a quanto sostenuto nella medesima e-mail, la disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web o di cui è possibile la conoscenza tramite motori di ricerca o l´impiego di particolari software, va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati.

I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39).

Nel caso di specie la società resistente ha fornito preliminarmente solo un riscontro interlocutorio alle istanze formulate dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, senza poi aggiungere alcuna concreta risposta, né elementi di valutazione nel corso del procedimento.

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

La società resistente dovrà comunicare all´interessato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della presente decisione, l´origine dei dati allo stesso relativi, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data.

Con riferimento all´opposizione al trattamento dei dati deve ritenersi parimenti fondata la domanda del ricorrente di vedere interrotta ogni loro ulteriore utilizzazione indebita. La società resistente dovrà astenersi dall´utilizzare illecitamente tale indirizzo di posta elettronica, provvedendo in particolare alla sua cancellazione e adottando ogni idoneo accorgimento per impedire altre forme di trattamento illecito dei medesimi dati.

Per quanto riguarda infine la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento la resistente dovrà comunicare all´interessato, entro il termine di quindici giorni sopra indicato, l´eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il titolare dovrà fornirne anche i relativi estremi identificativi.

Con separato provvedimento dell´Ufficio verrà instaurato un autonomo procedimento rispetto alla mancanza di una idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e per verificare le modalità di raccolta dei dati.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l´intero ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente di comunicare al ricorrente l´origine dei dati che lo riguardano e gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designati, entro il termine di cui in motivazione, dando comunicazione a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la stessa data, nonché di astenersi per il futuro dall´utilizzazione illecita dei dati medesimi;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´intero ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Work Safety Training Italia s.r.l, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli