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Procedimento relativo ai ricorsi - Erronea identificazione del titolare del trattamento - 16 ottobre 2002 [1066530]

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[doc. web. n. 1066530]

Procedimento relativo ai ricorsi - Erronea identificazione del titolare del trattamento - 16 ottobre 2002

La dichiarazione di infondatezza del ricorso, per non avere il resistente effettuato alcun trattamento di dati dell´interessato, non impedisce a questi di esercitare i diritti attribuiti dalla legge 675/1996 nei confronti dell´effettivo titolare del trattamento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Marco Martin

nei confronti del

sig. Mauro Tempesta;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente dichiara di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio non richiesto di un messaggio di posta elettronica concernente l’invito ad inserirsi in un meccanismo per l’invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento» e l’origine dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 settembre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota del 30 settembre 2002, ha sostenuto di:

  • aver spedito una e-mail di riscontro a seguito dell’istanza presentata ex art. 13 della legge n. 675/1996 dall’interessato (ma di non aver prova dell’avvenuta ricezione della stessa) nella quale chiariva di non essere in possesso dell’indirizzo di posta elettronica di quest’ultimo e di non aver spedito la comunicazione e-mail contestata;
  • non essere titolare dell’indirizzo di posta elettronica da cui sarebbe stata spedita la e-mail in questione.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza non richiesta ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso non è fondato.

Dalla documentazione in atti non emerge alcun idoneo elemento volto a comprovare che il resistente abbia effettuato un trattamento di dati personali relativi al ricorrente. Inoltre, già in risposta all’istanza proposta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, il resistente ha dichiarato di non essere in possesso di dati personali relativi al ricorrente e di non essere nemmeno titolare dell’indirizzo di posta elettronica da cui risulta essere stata spedita la comunicazione e-mail contestata. Tale dichiarazione, della cui veridicità il resistente risponde anche ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), è stata ribadita nel corso del procedimento.

La presente dichiarazione di infondatezza non pregiudica il diritto dell’interessato di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti dell’effettivo titolare del trattamento.

Con separato provvedimento dell’Ufficio è stato inoltre già instaurato un autonomo procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera b) della legge n. 675/1996 rispetto alle modalità di utilizzazione dei dati personali da parte dei soggetti che utilizzano il menzionato "sistema" reperibile sul sito internet http://multilevell.supereva.it.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 16 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli