g-docweb-display Portlet

Diritto di accesso - Situazione precontenziosa e differimento dell'accesso - 16 ottobre 2002 [1066488]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1066488]

Diritto di accesso - Situazione precontenziosa e differimento dell´accesso - 16 ottobre 2002

La valutazione del pregiudizio che consente il temporaneo differimento dell´esercizio dei dirittti dall´art. 13 della legge n.675/1996 dev´essere effettuata caso per caso sulla base di adeguata documentazione risultante dagli atti (nel caso in questione, il garante ha accertato l´esistenza di una situazione pre-contenziosa tra una società di assicurazioni e un assicurato che, sulla base di clausole contrattuali in essere, poteva formare oggetto di immediata definizione attraverso la prevista perizia contrattuale).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. Cesare Baraldi

nei confronti di

Capanna Insurance Services s.a.s.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Il ricorrente, rimasto vittima di un infortunio da circolazione stradale, espone di non aver ricevuto riscontro da Capanna Insurance Services s.a.s. ad una richiesta di accesso ai dati personali che lo riguardano contenuti all’interno di una perizia medico-legale, formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax in data 1 ottobre 2002 sostenendo:

  • di non avere necessità di alcuna "autorizzazione" da parte del ricorrente (il quale si sarebbe sottoposto volontariamente a visita) essendo peraltro l’esponente "una società che fornisce servizi in merito a contratti assicurativi (…) ed agisce in nome e per conto dei propri mandanti";
  • che a suo avviso non sussisterebbe la "legittimazione passiva nei confronti della richiesta formulata dal ricorrente" e che la richiesta doveva essere quindi rivolta "nei confronti di chi ha stipulato la polizza azionata dal ricorrente, e non certo verso l’esponente";
  • di non avere comunque "alcuna difficoltà a far pervenire in nome e per conto del proprio mandante la relazione medica (…) contenente i dati di tipo oggettivo pertinenti la posizione del ricorrente (…), relazione che si allega (…)";
  • che per i residui dati personali contenuti nell’ambito di valutazioni espresse dal medico fiduciario sussisterebbe, tra l’altro, "un diritto al differimento del diritto di accesso ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. e)", in relazione ad elementi di prova che il ricorrente intenderebbe utilizzare in un giudizio o in altra controversia "per provare l’esistenza del suo diritto al risarcimento e l’entità del ristoro alterando, però, l’onere della prova in un momento in cui gli Assicuratori" stanno "ancora completando l’istruttoria".

Il ricorrente con nota anticipata via fax in data 2 ottobre 2002 ha ribadito le proprie richieste, sottolineando la legittimità dell’istanza inoltrata alla società Capanna Insurance.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali contenuti in una perizia medico legale e detenuti da una società che opera per conto di una compagnia di assicurazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, il ricorso è stato legittimamente presentato nei confronti di un soggetto (Capanna Insurance Services s.a.s.) che detiene dati personali dell’interessato. La predetta società che tratta tali dati in qualità di autonomo titolare del trattamento (come pure in caso di eventuale designazione quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/1996) è tenuta a fornire riscontro alle richieste di accesso ai dati formulate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675.

Al riguardo la resistente ha inviato al ricorrente e a questa Autorità copia della relazione di accertamento medico legale eseguito sull’interessato, comprensiva di descrizione delle circostanze del fatto, di elenco della documentazione sanitaria, di referto di visita medica e di un parere medico legale.

Con riferimento ai dati personali comunicati può essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Le predette informazioni sono state però comunicate all’interessato direttamente, diversamente da quanto previsto dall’art. 23, comma 2, della legge n. 675, in base al quale "i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato (…) solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare". L’Ufficio provvederà pertanto a verificare con autonomo provvedimento i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 39, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 675.

La richiesta volta ad avere accesso agli ulteriori dati di carattere personale non oggetto dell’avvenuta comunicazione non è allo stato fondata.

Al momento, il titolare del trattamento ha legittimamente invocato l’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675 la quale prevede il differimento dell’esercizio dei diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

La valutazione di tale pregiudizio deve essere effettuata caso per caso e il titolare del trattamento deve fornire adeguata motivazione.

Nel caso di specie tra le parti si è creata una situazione pre-contenziosa che, sulla base delle specifiche clausole del contratto in essere tra le parti, può divenire oggetto a breve termine dell’accertamento probatorio previsto dal contratto stesso attraverso il meccanismo della cd. perizia contrattuale, anche in relazione alla proposta transattiva che è stata formulata.

Tale contesto, unitamente agli elementi rappresentati, giustifica allo stato l’applicazione dell’art. 14, comma 1, lettera e) della legge n. 675 in un momento in cui l’integrale ostensibilità dei dati relativi all’interessato potrebbe arrecare pregiudizio alle ragioni del titolare del trattamento.

Questa limitazione è temporanea.

La legge n. 675 bilancia, infatti, la tutela dei diritti della personalità con altri diritti quale quello di difesa in quanto, se da un lato pone specifici limiti al diritto di accesso, dall’altro evita che l’eccezione basata sul diritto di difesa possa vanificare la tutela dei diritti riconosciuti nell’art. 13 della legge. Cessate quindi le esigenze di tutela cui l’art. 14 fa riferimento, il diritto di accesso si riespande e i dati personali devono essere comunicati all’interessato che li richieda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in relazione all’avvenuto accesso ai dati contenuti nella relazione di accertamento medico legale, nei termini di cui in motivazione;

b) rigetta il ricorso per quanto riguarda gli altri dati personali non oggetto dell’avvenuta comunicazione, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 16 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066488
Data
16/10/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso