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Reti telematiche e Internet - È illecito l'invio di e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario - 6 settembre 2002 [1066362]

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[doc web n. 1066362]

Reti telematiche e Internet - È illecito l´invio di e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario - 6 settembre 2002

Deve essere accolta la domanda con cui l´interessato si oppone all´utilizzo del suo indirizzo e-mail attraverso l´invio di messaggi pubblicitari senza il suo consenso preventivo e informato.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. Massimo Cavazzini

nei confronti di

M&M con sede in Roma, via Marco Aurelio, 47;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale" del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo la cancellazione dei dati in questione e il risarcimento per le spese sostenute.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 luglio 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è chiaramente rivolto nei confronti di M&M, come si evince dall´intestazione del ricorso e dall´istanza formulata dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (benché nella formulazione delle richieste conclusive rivolte al Garante compaia, per un mero errore materiale, l´indicazione di un titolare del trattamento diverso da M&M).

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui agli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante le note di invito ad aderire inviate sia a mezzo posta celere, sia a mezzo raccomandata a/r, il titolare del trattamento non ha fornito all´interessato ed a questa Autorità alcuna risposta alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell´interessato un consenso preventivo e informato per l´invio della e-mail promozionale in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dagli artt. 12 e 20 della legge 675/1996.

Deve pertanto ritenersi fondata la richiesta del ricorrente di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano che dovrà essere effettuata dal titolare del trattamento entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003.

Il resistente è tenuto ad adempiere al predetto obbligo di cancellazione entro la data sopra indicata, come specificato da questa Autorità in data 11 luglio 2002 nel provvedimento con il quale ha disposto il blocco del trattamento dei dati effettuato dallo stesso.

La non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l´eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996.

Per questa parte il ricorso deve essere accolto e il resistente, in conformità all´art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, dovrà comunicare all´interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003, gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i.

Deve invece essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti che può essere eventualmente proposta, ove ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina ad M&M con sede in Roma, via Marco Aurelio, 47, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di cancellare i dati personali del ricorrente entro la data del 31 gennaio 2003;

b) ordina al resistente di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati, entro il 31 gennaio 2003;

c) ordina al resistente di dare conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento di quanto disposto ai punti a) e b) entro il 31 gennaio 2003;

d) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di M&M che dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli