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Diritti di accesso - Il diritto di conoscere l'identità del responsabile del trattamento - 16 settembre 2002 [1066195]

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[doc web n. 1066195]

Diritti di accesso - Il diritto di conoscere l´identità del responsabile del trattamento - 16 settembre 2002

Il titolare del trattamento deve sempre fornire risposta, anche se negativa, alla richiesta dell´interessato di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Fabio Favaro, in qualità di titolare di Effe Studio

nei confronti di

Agro Informatica di Buracchi Gino;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro da Agro Informatica di Buracchi Gino ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere, tra l´altro, gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", opponendosi altresì al trattamento dei dati che lo riguardano.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 luglio 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Agro Informatica di Buracchi Gino ha risposto, con nota fax datata 25 luglio 2002, sottolineando di aver fornito un primo riscontro alle istanze dell´interessato già con nota del 17 giugno 2002 e precisando di:

  • aver rinvenuto gli indirizzi di posta elettronica relativi all´impresa dell´interessato sul sito della stessa;
  • aver ritenuto lecito il trattamento effettuato in quanto riferito ad indirizzi di posta elettronica "relativi esclusivamente a siti aziendali".
  • non aver memorizzato tali indirizzi nei propri archivi e di non avere intenzione di inviare ulteriori comunicazioni e-mail non richieste.

Con nota fax, inviata il 1 agosto 2002, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39).

In riferimento all´opposizione al trattamento dei dati in questione, il titolare ha riscontrato le istanze del ricorrente, precisando di non detenere in archivio l´indirizzo di posta elettronica di quest´ultimo e di non volerlo comunque più utilizzare per il futuro.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la parte resistente risponde anche sul piano penale (art. 37 bis legge n. 675/1996), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento" è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l´eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996.

Per questa parte il ricorso deve essere invece accolto. La resistente dovrà comunicare all´interessato, in conformità all´art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 ed entro il termine del 10 marzo 2003, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati ai riscontri parzialmente adesivi inviati anteriormente e posteriormente al ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per ciò che attiene all´opposizione all´ulteriore trattamento dei dati personali del ricorrente;

b) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta di conoscere il responsabile del trattamento e ordina al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati, entro il 10 marzo 2003 ;

c) ordina al resistente di dare conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento di quanto disposto al punto b) entro il 10 marzo 2003;

d) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Agro Informatica di Buracchi Gino, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066195
Data
16/09/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso