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Compiti del Garante - Organismi sanitari pubblici: manca ancora il d.m. sui dati sensibili - 17 settembre 2002 [1066122]

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[doc web n. 1066122]

Compiti del Garante - Organismi sanitari pubblici: manca ancora il d.m. sui dati sensibili - 17 settembre 2002 [1066122]

Nel dichiarare infondato un ricorso avente ad oggetto la cancellazione di alcuni dati contenuti nella documentazione sanitaria attinente all´interessato, il Garante rileva nuovamente la mancata emanazione del decreto ministeriale in tema di individuazione dei tipi di dati sensibili oggetto di trattamento da parte degli organismi sanitari pubblici - e degli organismi con essi convenzionati - e delle operazioni di trattamento di tali dati eseguibili da detti soggetti (cfr. art. 23, comma 1-ter, della legge n. 675/1996).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Azienda sanitaria locale Napoli 4;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, in cura presso l´Unità operativa di salute mentale dell´Azienda sanitaria locale Napoli 4, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza presentata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, volta ad ottenere la cancellazione dalla "cartella clinica" che lo riguarda di una nota apposta dal primario dirigente dell´Unità che l´interessato ritiene non pertinente alle finalità della cartella.

La nota menzionerebbe che l´interessato ha chiesto "malamente" al medico se fossero stati trasmessi dati che lo riguardano ad una società e che gli venissero fornite assicurazioni sul fatto che nessun dato era stato in tal senso trasmesso.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese del presente procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 30 luglio 2002, l´Azienda sanitaria locale Napoli 4 ha risposto con nota inviata via fax il 13 settembre 2002, sostenendo che:

  • relativamente alla nota contestata "il ricorrente è incorso in un errore di lettura atteso che laddove ha letto "malamente" è invece scritto "nuovamente";
  • "il documento in cui è inserita la frase contestata non può propriamente definirsi cartella clinica", dal momento che trattasi di una scheda che contiene "attestazioni riferibili all´attività amministrativa espletata nel corso di una terapia" in cui "sono inserite informazioni e dati anche socio-ambientali e non idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessato".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su una richiesta di cancellazione di alcune annotazioni contenute in un documento redatto da un´Azienda sanitaria locale.

Il ricorso non è fondato.

L´Azienda non ha fornito riscontro alla richiesta ex art. 13, come pure dovuto. Tuttavia, la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati personali possono essere chiesti nel caso in cui gli stessi siano trattati in violazione di legge o non sia più necessaria la loro conservazione rispetto agli scopi per i quali essi sono stati raccolti ed utilizzati ( art. 13, comma 1, lett. c), n. 2), legge n. 675/1996).

Dalla documentazione acquisita non sono emersi elementi tali da far ritenere che, nel caso di specie, sia stato effettuato dal titolare un trattamento in termini generali illecito dei dati personali del ricorrente.

Le parti non hanno prodotto copia integrale della documentazione in questione, al fine di verificare in dettaglio se i prospetti recanti il "diario degli interventi", in cui sono annotati incontri, controlli e dialoghi con il ricorrente, e l´eventuale terapia, facciano parte della cartella clinica o dell´altro documento menzionato dalla resistente.

Quale che sia, in ogni caso, il documento in questione, le risultanze acquisite evidenziano comunque che i dati in questione risultano correttamente raccolti, annotati e conservati da persone addette all´Unità operativa presso la quale l´interessato è in cura. Le informazioni in questione sono inserite in un documento contenente sia il diario degli interventi e delle occorrenti prescrizioni mediche, sia la documentazione di aspetti amministrativi come il rilascio di copia della "cartella".

I contatti con l´interessato documentano inoltre che al centro dei colloqui vi è anche la tematica del conflitto dell´interessato con una società presso la quale lo stesso presta o prestava servizio, la stessa cui si riferisce l´annotazione contestata con il ricorso, di cui la resistente ha indicato altra formulazione come riferito in premessa.

In relazione a tali particolari finalità e allo specifico contesto deve ritenersi che l´annotazione in questione sia pertinente e non possa formare allo stato oggetto della richiesta cancellazione.

Deve peraltro osservarsi che il trattamento in questione risulta, per altro verso e in termini generali, privo di tutti i requisiti di liceità del trattamento, con riferimento alla mancata individuazione dei tipi di dati e di operazioni del trattamento dei dati sensibili, prevista dall´art. 23, comma 1-ter, della legge n. 675/1996 e che non è stata a tutt´oggi operata con il decreto ministeriale menzionato dalla medesima disposizione.

L´assenza di tale ricognizione, già oggetto di analoghi rilievi operati nell´esame di altri ricorsi, verrà nuovamente rappresentata alle competenti amministrazioni con autonoma determinazione.

Il ricorso non può, per le predette considerazioni, essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara non fondato il ricorso.

Roma, 17 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli