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Reti telematiche e Internet - E' illecito l'invio non consensuale di e-mail pubblicitarie - 25 giugno 2002 [1065957]

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[doc. web. n. 1065957]

Reti telematiche e Internet - E´ illecito l´invio non consensuale di e-mail pubblicitarie - 25 giugno 2002

Deve essere accolta la domanda con cui l´interessato si oppone all´utilizzazione del suo indirizzo e-mail attraverso l´invio di messaggi pubblicitari senza il suo consenso preventivo ed informato.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Silvio Petitti

nei confronti di

Medianet S.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il Prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato dalla società Medianet S.r.l. tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte della società medesima ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, contestando l’invio non consensuale di messaggi di posta elettronica, chiedendo altresì di conoscere l’origine dei propri dati personali e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì un ristoro per le spese sostenute.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 giugno 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Medianet S.r.l. non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto da una società attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza l’acquisizione di un previo consenso dell’interessato.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante i riscontri inviati sia per fax, sia a mezzo raccomandata, il titolare del trattamento non ha fornito al ricorrente ed a questa Autorità alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte dall’interessato.

Non risulta infatti alcuna risposta al fax inviato il 3 giugno 2002, nonostante lo stesso risulti pervenuto a destinazione. Inoltre la società resistente ha "respinto" la raccomandata di uguale contenuto parimenti inviata al titolare presso un indirizzo al quale precedentemente era stato inoltrato dal medesimo interessato un’istanza, regolarmente ricevuto dalla resistente.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell’interessato un consenso preventivo e informato per l’invio della e-mail promozionale in questione, oppure che operasse uno dei casi di esclusione del consenso previsti dall’art. 12 della legge 675/1996.

Pertanto, deve ritenersi fondata, allo stato degli atti, la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l’utilizzazione illecita dei dati che lo riguardano e va ordinato alla società di cancellarli (in particolare, l’indirizzo di posta elettronica), entro il 31 agosto 2002, in assenza di idonea manifestazione di consenso o di altro idoneo requisito ai sensi dell’art. 12 della legge n. 675/1996, dall’art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e dell’art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Il titolare del trattamento dovrà inoltre comunicare all’interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 20 agosto 2002, le informazioni richieste relative all’origine dei dati e agli estremi identificativi dell’eventuale responsabile del trattamento. Il riscontro relativo all’eventuale nomina di uno o più responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675 dovrà essere fornito anche nell’ipotesi in cui non si sia provveduto ad alcuna designazione di tale tipo.

In riferimento alle modalità del trattamento, alla correttezza e liceità del suo svolgimento da parte della società resistente, il Garante si riserva peraltro di attivare un autonomo procedimento di segnalazione ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996.

Per quanto concerne infine le spese, va posto a carico del titolare del trattamento l’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina a Medianet S.r.l. di comunicare all’interessato i dati riferiti alla eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento entro il 20 agosto 2002, nonché l’origine dei dati trattati;

b) ordina alla società resistente di cancellare i dati del ricorrente nei termini di cui in motivazione;

c) dispone che la società dia conferma a questa Autorità, entro e non oltre il 31 agosto 2002, dell’avvenuto adempimento a quanto previsto nei punti a) e b);

d) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, previsti a carico di Medianet S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli