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Diritto di accesso - L'interessato può accedere anche ai dati che lui stesso ha fornito - 12 giugno 2002 [1064428]

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[doc. web. n. 1064428]

Diritto di accesso - L´interessato può accedere anche ai dati che lui stesso ha fornito al titolare - 12 giugno 2002

Il riscontro del titolare del trattamento alla richiesta di accesso dell´interessato non può essere omesso in ragione della provenienza dei dati dall´interessato medesimo (fattispecie relative ai dati personali conferiti dall´interessato al momento della richiesta di un finanziamento non concesso).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY, in proprio e nella qualità di amministratore unico di ZY coop. a r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Antonino e Marco Spadaro presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

LINEA S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta che LINEA S.p.A. non abbia fornito completo riscontro ad una richiesta, avanzata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere le informazioni che lo riguardano e la loro origine, con particolare riferimento ad una richiesta di finanziamento non accolta dalla medesima società.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 , il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, rilevando l’incompletezza dei riscontri pervenuti (con specifico riguardo alle ragioni che avevano determinato il diniego del finanziamento) e chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

Le richieste sono state ribadite con fax in data 31 maggio 2002.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 maggio 2002, LINEA S.p.A., con nota anticipata via fax il 24 maggio 2002, ha precisato:

  • quali dati personali dell’interessato e della società ZY sono stati oggetto di trattamento, fornendo indicazioni sulla loro origine, sulle finalità e modalità del trattamento ed inviando copia della modulistica nella quale i dati stessi sono stati riportati;
  • che l’istruttoria "attuata mediante inserimento dei dati forniti" dall’interessato nei sistemi informatici della società e la "consultazione delle banche dati indicate (CTC, CRIF, EXPERIAN) ha evidenziato la mancata rispondenza dei medesimi ai parametri dei sistemi di "scoring" automatizzato, determinando il rigetto della domanda di finanziamento";
  • di non avere inizialmente fornito all’interessato i dati richiesti ritenendo che lo stesso fosse già a conoscenza degli stessi "in quanto dal medesimo forniti".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali di un cliente di una società che eroga finanziamenti nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento alla richiesta di informazioni in merito al diniego di un prestito.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

Il titolare del trattamento ha fornito un idoneo riscontro alle richieste del ricorrente, comunicando i dati richiesti e la loro origine anche in riferimento alla consultazione di banche di dati personali specificamente individuate (centrali rischi private, società di rilevazione dei rischi finanziari…) per il trattamento dei quali sono titolari altri soggetti ai quali l’interessato potrà eventualmente rivolgere specifiche istanze di accesso ai dati personali.

Il riscontro alle richieste dell’interessato è pervenuto solo dopo la presentazione del ricorso al Garante.

Ciascun titolare del trattamento è invece tenuto a fornire un completo e tempestivo riscontro alle richieste di accesso ai dati personali proposte ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675, secondo le modalità di cui all’art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, senza che l’interessato debba precisare le ragioni poste a base delle richieste medesime. Tale riscontro non può essere omesso in ragione della provenienza dei dati dall’interessato medesimo.

In considerazione del riscontro tardivo va posto a carico di LINEA S.p.A. metà dell’ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi derivanti dai parziali riscontri già forniti anteriormente alla proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 ;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di LINEA S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 12 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli