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Dati sensibili - I dati attinenti alla salute vanno comunicati all'interessato attraverso il medico designato - 27 febbraio 2002 [1063603]

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[doc. web. n. 1063603]

Dati sensibili - I dati attinenti alla salute vanno comunicati all´interessato attraverso il medico designato - 27 febbraio 2002

L´accesso ai dati personali contenuti in una perizia medico-legale espletata sulla persona dell´interessato su incarico di una società di assicurazione va effettuato, trattandosi di dati anche di natura sensibile, attraverso un medico designato dallo stesso interessato o, in difetto, dal titolare del trattamento (art. 23, comma 2, legge n. 675/1996).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY

nei confronti di

Winterthur Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto riscontro alla richiesta di accesso formulata in più circostanze in riferimento ai dati personali contenuti in due "elaborati peritali" redatti dai medici di fiducia di Winterthur Assicurazioni S.p.A. Chiede pertanto che l’Autorità ordini la comunicazione di tali dati, ponendo a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.


2. All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 6 febbraio 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Winterthur Assicurazioni S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax il 12 febbraio 2002 nella quale ha precisato che:

  • con comunicazione in data 8 giugno 2001 aveva comunicato all’interessato di essere "immediatamente" disponibile a fornire copia dei documenti richiesti, "previa indicazione scritta da parte dell’interessato del medico designato quale tramite per l’accesso ai dati in parola" ;
  • tale indicazione non risulterebbe pervenuta e che la società provvederà ora a comunicare i dati richiesti tramite un professionista dalla stessa individuato (di cui ha fornito gli estremi identificativi).

L’interessato non ha inviato, in relazione al ricorso, ulteriori memorie e documenti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

3. Il ricorso verte sulla richiesta di accesso ai dati personali conservati in due perizie medico legali.

In proposito, la società titolare del trattamento ha manifestato la volontà di aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente ed ha provveduto ad indicare il nominativo del medico tramite il quale saranno consegnati all’interessato i dati richiesti.

Tale modalità è conforme al dettato normativo. I dati personali richiesti sono infatti costituiti, almeno in parte, da dati personali sensibili attinenti allo stato di salute del ricorrente. Tali dati, ai sensi dell´art. 23, comma 2, della legge n. 675, possono essere resi noti all´interessato "solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare".

Non risultando in atti che l´interessato abbia provveduto ad indicare a tal fine un medico, la designazione effettuata dal titolare del trattamento è conforme alle disposizioni del citato art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996.

In ordine al ricorso può essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Alla luce delle considerazioni sovraesposte sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

  • non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
  • compensate le spese fra le parti.


Roma, 27 febbraio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli