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Dati sensibili - L'interessato può conoscere i suoi dati sanitari contenuti in una perizia medico-legale - 20 marzo 2002 [1063460]

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[doc. web. n. 1063460]

Dati sensibili - L´interessato può conoscere i suoi dati sanitari contenuti in una perizia medico-legale  - 20 marzo 2002

Il titolare del trattamento (nella specie una società di assicurazioni) può aderire alla richiesta del ricorrente, volta a conoscere i dati inerenti alla propria salute contenuti in una perizia medico-legale, soltanto per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare stesso.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.a XY

nei confronti di Meie Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. La ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad alcune richieste, formulate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto a Meie Assicurazioni S.p.A. la comunicazione di dati personali che la riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della società, in relazione ai postumi invalidanti derivati da un sinistro stradale nel quale era rimasta coinvolta.

Con il ricorso al Garante proposto ai sensi dell’art. 29 della citata legge l’interessata ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 febbraio 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Meieaurora Assicurazioni S.p.a., con nota inviata via fax in data 4 marzo 2002, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, ha chiesto alla ricorrente di indicare il nominativo del medico al quale trasmettere la "relazione della visita medico legale" effettuata dal perito di fiducia di compagnia.

Tale nominativo è stato indicato per conto dell’interessata nella stessa data del 4 marzo u.s.

In data 12 marzo 2002 è infine pervenuta una nota con la quale Meie Assicurazioni S.p.a. ha confermato di aver inoltrato al professionista designato copia della perizia medico-legale in questione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso concerne una richiesta di accesso ai dati personali contenuti in una perizia medico-legale redatta da una compagnia di assicurazioni a seguito di un sinistro stradale che ha coinvolto la ricorrente.

In proposito va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha infatti aderito alle richieste dell’interessata, dapprima manifestando la disponibilità ad inviare -e, poi, inviando- copia della perizia medico-legale in questione per il tramite di un sanitario indicato dalla medesima ricorrente, in conformità a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, secondo il quale i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato "solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare".

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso.


Roma, 20 marzo 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli