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Dimostrazione dell'identità personale da parte dell'interessato

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Modalità di esercizio > Dimostrazione dell´identità personale da parte dell´interessato

Il titolare del trattamento deve avanzare tempestivamente all´interessato la richiesta di esibire, o allegare, la copia di un documento d´identità all´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996; in difetto, la relativa eccezione non può essere accolta (fattispecie nella quale il Garante non ha accolto, perché ritenuta tardiva, l´eccezione proposta dal titolare solo a seguito della proposizione da parte dell´interessato del ricorso ex art. 29 della legge).

  • Garante 29 settembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 35 [doc. web n. 41147]


La formulazione dell´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998 indica chiaramente che l´allegazione della copia di un documento d´identità all´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 non rappresenta per l´interessato un obbligo, ma solo una possibile soluzione al fine di dimostrare la propria identità, essendo idonea anche una individuazione dell´istante realizzata attraverso altre modalità di identificazione, quali la conoscenza personale o l´attestazione da parte di terzi.

  • Garante 29 settembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 35 [doc. web n. 41147]


Ai sensi dell´art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, l´esibizione al titolare del trattamento di un documento di riconoscimento costituisce soltanto una delle possibili modalità - né esclusiva né obbligatoria - di essa, alla quale debbono ritenersi equipollenti anche la conoscenza personale o l´accertamento dell´identità personale attraverso altri atti o elementi già in possesso del titolare del trattamento (nel caso di specie, il pregresso accertamento dell´identità personale dell´interessato è stato ravvisato nei precedenti contatti intercorsi tra la società assicuratrice e l´interessato, cui era stata addirittura già formulata una proposta d´indennizzo).

  • Garante 17 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, pag. 20 [doc. web n. 38925]


Ai sensi dell´art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, l´esibizione al titolare del trattamento di un documento di riconoscimento costituisce soltanto una delle possibili modalità - né esclusiva né obbligatoria - di essa, alla quale debbono ritenersi equipollenti anche la conoscenza personale o l´accertamento dell´identità personale attraverso altri atti o elementi già in possesso del titolare del trattamento.

  • Garante 14 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 15 [doc. web n. 39564]
  • Garante 26 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 12 [doc. web n. 40707]


La legge n. 675/1996 e il d.P.R. n. 501/1998 hanno configurato in modo agevole l´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge, senza imporre particolari formalità per l´interessato e prescrivendo al titolare del trattamento l´obbligo di adottare misure atte a semplificare l´accesso ed a ridurre i tempi delle risposte. Pertanto, ai sensi dell´art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, l´esibizione al titolare di un documento di riconoscimento costituisce soltanto una delle modalità - né esclusiva né obbligatoria - di dimostrazione, da parte dell´interessato, della propria identità personale, alla quale debbono ritenersi equipollenti anche la conoscenza personale dell´interessato o l´accertamento della sua identità personale attraverso altri atti o elementi già in possesso del titolare del trattamento.

  • Garante 2 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 23 [doc. web n. 39208]


L´esibizione di un documento di riconoscimento è solo una delle possibili modalità di dimostrazione dell´identità personale – né esclusiva, né obbligatoria – alla quale devono ritenersi equipollenti altre circostanze quali, ad esempio, la conoscenza personale dell´interessato e l´identità comprovata da altri atti o elementi in possesso del titolare o del responsabile del trattamento.

  • Garante 11 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 144 [doc. web n. 1065991]


Spetta al titolare o al responsabile del trattamento avanzare tempestivamente all´interessato la richiesta di esibire, o allegare, la copia di un documento di identità all´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996. In difetto, la relativa eccezione non può essere accolta (fattispecie nella quale il Garante non ha accolto l´eccezione del responsabile perché sollevata solo a seguito della proposizione del ricorso da parte dell´interessato).

  • Garante 11 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 144 [doc. web n. 1065991]
  • Garante 11 dicembre 2002 [doc. web n. 1067272]


L´identità dell´interessato che chiede di accedere ai dati che lo riguardano va verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, tra i quali vanno individuate l´esibizione di un documento di riconoscimento, che assume quindi valenza non esclusiva, e la disponibilità di atti o altri documenti che ne comprovino l´identità.

  • Garante 11 dicembre 2002 [doc. web n. 1067272]

Il titolare deve rispondere senza ritardo all´istanza di accesso, eventualmente rappresentando la mancata dimostrazione da parte dell´istante della sua identità personale; ove ciò non faccia, la relativa eccezione, proposta solo nel procedimento instaurato dall´interessato con ricorso al Garante, deve essere disattesa.

  • Garante 20 febbraio 2003 [doc. web n. 1068012[


La normativa relativa al trattamento dei dati personali stabilisce che l´interessato, nell´inoltrare l´istanza al titolare, deve dimostrare la propria identità anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento. L´esibizione del documento è quindi una delle possibili modalità di dimostrazione dell´identità personale, né esclusiva né obbligatoria, essendo sufficiente appurare detta identità anche attraverso altri elementi di valutazione o concreti elementi risultanti al titolare.

  • Garante 20 febbraio 2003 [doc. web n. 1068012]


La normativa in materia di trattamento dei dati personali ha configurato con modalità agevoli l´esercizio dei diritti azionabili con il ricorso al Garante, senza imporre particolari formalità. In tale quadro, viene disposto che l´interessato, nell´inoltrare l´istanza direttamente al titolare o al responsabile del trattamento, deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento. L´esibizione del documento, quindi, costituisce una delle possibili modalità di dimostrazione dell´identità personale, né esclusiva né obbligatoria, la cui prova può scaturire dall´esame di altri elementi di valutazione, quali atti o documenti in possesso del titolare o del responsabile.

  • Garante 30 luglio 2003 [doc. web n. 1081622]


Spetta al titolare o al responsabile del trattamento, all´atto della ricezione dell´istanza preventiva, chiedere all´interessato di dimostrare la propria identità che non risulti altrimenti comprovata, al fine di rispettare l´obbligo imposto dalla normativa di tutela dei dati personali di fornire adeguato e tempestivo riscontro alle richieste avanzate. In difetto, l´eccezione relativa alla mancata dimostrazione dell´identità, proposta solo in sede di ricorso al Garante presentato dall´interessato che non abbia ricevuto risposta, non può essere accolta.

  • Garante 30 luglio 2003 [doc. web n. 1081622]


A norma della legge in materia di protezione dei dati personali l´istanza di annotazione della convinzione di non voler appartenere più alla Chiesa Cattolica, indirizzata alla parrocchia che detiene il registro di battesimo, deve essere sottoscritta ed accompagnata dalla copia di un documento di identificazione dell´istante; inoltre, in calce al successivo ricorso, deve essere apposta la sottoscrizione autenticata dell´interessato. Una volta che si sia adempiuto a tali obblighi, mediante i quali è certa l´individuazione del destinatario del provvedimento di aggiornamento, il titolare del trattamento, sebbene abbia facoltà di richiamare l´attenzione dell´istante sugli effetti che derivano dall´accoglimento della sua richiesta, non può tuttavia pretendere che questi si presenti di persona. Dovendosi ritenere già acquisiti tutti gli elementi necessari per accertare l´identità del soggetto che ha chiesto l´aggiornamento.

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1083599]